Legislator · Canton Turgovia — Raccolta delle leggi cantonali
DE · FR · IT · EN Analizza in Legislator
161.1 StWG CH-TG

Legge sui diritti politici (StWG) - Ambito di applicazione (StWG)

100 Articles / Provisions · Canton Turgovia — Raccolta delle leggi cantonali
Apri la fonte ufficiale ↗ Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Table of Provisions (100)

Statutory Text (100 Provisions)

1. Disposizioni Generali

1. Questa legge regola l'esercizio del diritto di voto e di elezione nel Cantone e nei Comuni Politici, nei Comuni Scolastici e nei Comuni Civici. Regola inoltre l'esecuzione della legislazione federale sui diritti politici.

2. Il diritto di voto e di elezione comprende il diritto di partecipare a votazioni ed elezioni, di candidarsi nonché di promuovere e sottoscrivere iniziative popolari.

1. Disposizioni Generali

1. L'ordinamento comunale può prevedere che i giovani residenti nel comune o i cittadini stranieri stabilitisi possano partecipare a titolo consultivo, in particolare prendendo parte all'assemblea comunale e potendo esprimere opinioni.

1. Disposizioni Generali

1. Il diritto di voto viene esercitato nel luogo di residenza politica, ovvero nel comune in cui l'elettore risiede ed è registrato.

1. Disposizioni Generali

1. Il diritto di voto e di eleggibilità degli itineranti si limita agli affari federali ed è disciplinato dal diritto federale.

1. Disposizioni Generali

1. Il diritto di voto per gli Svizzeri all'estero è limitato agli affari federali e segue il diritto federale.

2. La votazione si effettua presso l'ufficio cantonale competente.

1. Disposizioni Generali

1. Le persone elette dal popolo possono esercitare una carica solo se risiedono nel territorio dell'incarico.

2. In casi giustificati, l'autorità competente per l'approvazione dell'elezione può consentire l'assunzione dell'incarico prima che la residenza venga trasferita nel territorio dell'incarico. Essa stabilisce un adeguato periodo transitorio e regola le conseguenze del mancato adempimento.

3. Per l'elezione al Gran Consiglio, è richiesta la residenza nel collegio elettorale dal momento della presentazione della proposta di candidatura fino all'elezione. I membri eletti mantengono l'incarico anche se si trasferiscono in un altro collegio elettorale del cantone.

4. I membri della commissione di revisione contabile del comune sono esentati dall'obbligo di residenza.

1. Disposizioni Generali

1. Ogni comune tiene un registro degli elettori.

2. I comuni politici possono assumersi questo compito d'accordo reciproco, anche per i comuni scolastici, civili e parrocchiali.

3. Il cantone tiene il registro degli elettori per le cittadine e i cittadini svizzeri all'estero.

4. Il registro degli elettori è aperto alla consultazione degli aventi diritto di voto.

1. Disposizioni Generali

1. Le iscrizioni e le cancellazioni nel registro elettorale devono essere effettuate d'ufficio.

2. Prima di una votazione o elezione, le iscrizioni devono essere eseguite fino al quinto giorno precedente la data della votazione, a condizione che sia stabilito che i requisiti per la partecipazione alla votazione siano soddisfatti.

**Votazioni ed elezioni alle urne - Disposizioni comuni**

1. Si intende per giorno di votazione la data di una votazione o elezione stabilita dall'autorità competente.

2. Il Consiglio di Stato determina la data per le votazioni e le elezioni cantonali.

3. Il Consiglio di Stato stabilisce il periodo per il rinnovo totale delle autorità comunali. Questo vale per i primi ed eventuali secondi turni di votazione.

4. L'autorità comunale determina la data per le votazioni e le elezioni comunali.

**Votazioni ed elezioni alle urne - Disposizioni comuni**

1. In occasione di votazioni e elezioni federali e cantonali, la Cancelleria di Stato funge da ufficio elettorale cantonale.

**Votazioni ed elezioni alle urne - Disposizioni comuni**

1. L'ufficio elettorale del comune è diretto dal o dalla presidente dell'autorità comunale.

2. Il segretariato è gestito, nelle comuni politiche, dal segretario o dalla segretaria comunale, mentre, nelle altre comuni, dal segretario o dalla segretaria dell'autorità comunale.

3. Gli altri membri dell'ufficio elettorale sono scelti dal comune tra i suoi aventi diritto al voto. La maggioranza di questi membri non deve appartenere all'autorità comunale.

4. L'ufficio elettorale sorveglia la votazione e determina i risultati delle votazioni e delle elezioni. Può avvalersi di ulteriori persone per stabilire i risultati.

5. Gli ufficiali delle urne delle comuni politiche possono, previo accordo reciproco, essere chiamati a collaborare anche dalle comunità scolastiche, civili e parrocchiali nonché dal cantone per il voto degli svizzeri e delle svizzere all'estero.

**Votazioni ed elezioni alle urne - Disposizioni comuni**

1. I membri dell'ufficio elettorale e le persone coinvolte nel conteggio dei risultati sono tenuti a mantenere la segretezza del voto.

**Votazioni ed elezioni alle urne - Disposizioni comuni**

1. L'autorità comunale determina un numero sufficiente di seggi elettorali.

2. I seggi elettorali devono essere di norma allestiti in edifici pubblici.

3. Gli accessi ai seggi elettorali non devono essere ostacolati.

**Votazioni ed elezioni alle urne - Disposizioni comuni**

1. Per la votazione nel giorno del voto, le urne devono rimanere aperte per almeno mezz'ora e devono essere chiuse al più tardi alle 11.30.

2. Il comune permette la votazione anticipata in almeno due dei quattro giorni precedenti il giorno del voto, sia presso l'urna sia consegnando il voto in una busta chiusa presso un apposito ufficio dell'amministrazione comunale.

3. Il voto per corrispondenza è consentito a partire dalla consegna del materiale di voto. Il voto deve pervenire entro la chiusura delle urne.

**Votazioni ed elezioni alle urne - Disposizioni comuni**

1. Coniugi o persone in unione civile registrata possono rappresentarsi reciprocamente alle urne o al voto anticipato, a condizione che vivano nello stesso nucleo familiare.

2. Gli aventi diritto al voto, che a causa di una disabilità o per un altro motivo siano permanentemente incapaci di scrivere, possono autorizzare una persona avente diritto al voto di loro scelta a compilare le schede elettorali o di voto secondo la loro volontà e ad effettuare le azioni necessarie per il voto per corrispondenza.

**Votazioni ed elezioni alle urne - Disposizioni comuni**

1. Gli elettori aventi diritto, ammessi al voto elettronico, possono esprimere il loro voto elettronicamente dall'apertura dell'urna elettronica fino e non oltre le ore 12 del giorno precedente al giorno di votazione.

2. Il controllo del diritto di voto, la segretezza del voto e la registrazione di tutti i voti devono essere garantiti ed è necessario escludere qualsiasi abuso. Possono essere utilizzati solo sistemi autorizzati dalla Confederazione.

3. Il Consiglio di Stato può autorizzare, in accordo con i comuni interessati, esperimenti di voto elettronico limitati localmente, temporalmente e materialmente.

**Votazioni ed elezioni alle urne - Disposizioni comuni**

1. Il conteggio dei voti può iniziare solo nel giorno della votazione.

2. Le preparazioni per il conteggio possono essere effettuate al più presto tre giorni prima del giorno della votazione, in presenza di almeno due membri dell'ufficio elettorale, in particolare

1. Apertura delle spedizioni pervenute per corrispondenza;

2. Verifica delle tessere elettorali;

3. Separazione delle tessere elettorali e delle buste contenenti le schede elettorali.

3. Le buste contenenti le schede elettorali correttamente presentate devono essere conservate chiuse e al sicuro fino all'inizio del conteggio.

**Votazioni ed elezioni alle urne - Disposizioni comuni**

1. I risultati possono essere pubblicati solo dopo la conclusione dello spoglio e non prima delle 11:30.

**Votazioni ed elezioni alle urne - Disposizioni comuni**

1. Una scheda elettorale o di voto è invalida se

1. non è ufficiale;

2. è compilata o modificata in modo diverso dalla scrittura manuale;

3. non lascia chiaramente trasparire la volontà dell'elettore;

4. contiene dichiarazioni diffamatorie;

5. è evidentemente segnata;

6. è stata consegnata in un modo non previsto dalla legge;

7. nelle elezioni proporzionali, non contiene il nome di una persona eleggibile.

2. Le schede elettorali e di voto presentate per corrispondenza sono inoltre invalide se

1. non sono inserite nella busta per le schede;

2. il certificato elettorale non è firmato;

3. la spedizione contiene più buste per le schede di quanti sono i certificati elettorali;

4. la busta per le schede contiene anche il certificato elettorale;

5. la busta per le schede contiene più di una scheda elettorale o di voto per questione di voto o elezione.

3. Il numero delle schede elettorali e di voto invalide viene determinato e indicato.

4. Le schede elettorali e di voto che vengono presentate senza certificato elettorale o tardivamente non vengono considerate e non vengono contate.

**Votazioni ed elezioni alle urne - Disposizioni comuni**

1. Le schede elettorali o referendarie valide, che non contengono un Sì o un No alla domanda del referendum rispettivamente nessun nome, verranno conteggiate come schede bianche.

**Votazioni ed elezioni alle urne - Disposizioni comuni**

1. Se una scheda elettorale valida contiene meno nomi rispetto al numero di persone da eleggere, le righe restanti sono conteggiate come voti bianchi.

2. I nomi di persone non eleggibili vengono conteggiati come voti invalidi.

**Votazioni ed elezioni alle urne - Disposizioni comuni**

1. Ai fini della determinazione del risultato sono determinanti i voti validi. Questi sono i voti rimanenti dopo la detrazione delle schede elettorali vuote e non valide nonché dei voti bianchi e nulli.

2. Fatte salve le disposizioni particolari per le elezioni proporzionali.

**Votazioni ed elezioni alle urne - Disposizioni comuni**

1. I risultati dello scrutinio devono essere registrati e trasmessi all'autorità competente.

2. Le schede elettorali e di voto, nonché i certificati di diritto di voto, devono essere conservati in modo sigillato. La distruzione avviene

1. in caso di elezioni, dopo l'approvazione delle stesse;

2. in caso di votazioni, non prima di tre mesi dalla data della votazione e solo dopo la conclusione definitiva di eventuali procedimenti di ricorso legale.

**Votazioni ed elezioni alle urne - Disposizioni comuni**

1. Un riconteggio è ordinato dall'ufficio elettorale o dal dipartimento competente se esistono indizi che un risultato errato possa essere stato determinato.

**Votazioni ed elezioni alle urne - Disposizioni comuni**

1. Il Consiglio di Stato, dopo aver consultato i comuni, può emanare disposizioni speciali per la determinazione dei risultati delle votazioni o delle elezioni mediante mezzi tecnici.

**Votazioni e Elezioni presso l'Urna - Votazioni**

1. Il materiale di voto comprende il certificato elettorale, le schede di voto, una busta per le schede di voto e i documenti con messaggi.

2. Per ciascun quesito è necessario utilizzare una scheda di voto separata. Fanno eccezione le votazioni su iniziative popolari con controproposta.

**Votazioni e Elezioni presso l'Urna - Votazioni**

1. I messaggi vengono redatti dal Consiglio di Stato per le proposte cantonali e dall'autorità comunale per le proposte comunali. Restano riservate le competenze del Gran Consiglio o le particolari disposizioni del regolamento comunale.

2. Il messaggio contiene una spiegazione obiettiva della proposta. Per le proposte trattate in Parlamento, devono essere esposte le principali posizioni rappresentate lì.

3. Per i messaggi relativi alle iniziative e ai referendum facoltativi, gli argomenti comunicati dai comitati promotori vengono riportati in modo adeguato. Le argomentazioni diffamatorie, palesemente false o eccessivamente lunghe possono essere respinte o modificate. I riferimenti dei comitati a fonti elettroniche non sono consentiti.

**Votazioni e Elezioni presso l'Urna - Votazioni**

1. I comuni inviano il materiale di voto in modo tale che esso arrivi agli aventi diritto al voto non prima di quattro settimane e non oltre tre settimane prima del giorno della votazione. I progetti e i messaggi possono essere consegnati in anticipo.

2. I comuni possono inviare i progetti con i messaggi ad una sola volta per nucleo familiare, salvo che un membro del nucleo avente diritto al voto richieda la consegna personale.

**Votazioni e Elezioni presso l'Urna - Votazioni**

1. Una proposta è considerata accolta se il numero dei voti favorevoli supera quello dei voti contrari.

Votazioni e Elezioni alle Urne - Elezioni - Disposizioni Generali

1. Le elezioni cantonali sono quelle nominate nel § 20 comma 1 della Costituzione cantonale (CC).

2. Le elezioni cantonali si svolgono, ad eccezione dell'elezione del Gran Consiglio, secondo il sistema maggioritario.

Votazioni e Elezioni alle Urne - Elezioni - Disposizioni Generali

1. Le elezioni comunali sono le elezioni che, in conformità con la legge sui comuni (GemG) o con il regolamento comunale, devono essere effettuate dal popolo.

2. Le elezioni comunali vengono condotte secondo il sistema maggioritario, a meno che il regolamento comunale non prescriva il sistema proporzionale per determinate autorità.

Votazioni e Elezioni alle Urne - Elezioni - Disposizioni Generali

1. Il materiale elettorale comprende la tessera elettorale, le schede elettorali, una busta per le schede elettorali e, nei primi turni di votazioni maggioritarie, una lista di nomi.

Votazioni ed Elezioni alle Urne - Elezioni - Disposizioni Generali

1. Il materiale elettorale deve essere recapitato agli aventi diritto di voto al più tardi tre settimane prima della data di votazione per i primi turni delle elezioni maggioritarie e al più tardi dieci giorni prima della data di votazione per le altre elezioni.

Votazioni e Elezioni alle Urne - Elezioni - Disposizioni Generali

1. Il sorteggio decide, nel caso in cui

1. più persone raggiungano lo stesso numero di voti per un unico seggio;

2. più persone siano contemporaneamente elette a un'autorità a cui, a causa del loro grado di parentela, non possono appartenere contemporaneamente;

3. più membri del consiglio di governo siano contemporaneamente eletti nell'assemblea federale.

2. Alle candidate e ai candidati interessati, nonché alla rappresentanza della proposta elettorale, deve essere data l'opportunità di assistere al sorteggio.

3. Prima del sorteggio, l'autorità competente si informa riguardo a eventuali dichiarazioni di rinuncia.

4. Il sorteggio viene effettuato manualmente.

Votazioni e Elezioni alle Urne - Elezioni - Disposizioni Generali

1. Le elezioni cantonali nonché le elezioni nel parlamento comunale e nelle autorità comunali richiedono l'approvazione

1. del Gran Consiglio per le elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato;

2. del Consiglio di Stato per le elezioni del Consiglio degli Stati;

3. del dipartimento competente del Consiglio di Stato per le altre elezioni.

Votazioni ed elezioni alle urne - Elezioni - Elezioni a maggioranza

1. I primi turni elettorali devono essere annunciati fino al 69° giorno prima del giorno della votazione. Allo stesso tempo, si deve indicare che le proposte per l'inclusione nell'elenco dei nomi possono essere presentate fino al 55° giorno prima del giorno della votazione.

**Votazioni ed elezioni alle urne - Elezioni - Elezioni a maggioranza**

1. I candidati devono essere indicati con nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di origine, professione e indirizzo di residenza, nonché, se del caso, con l'appartenenza politica e la nota «uscente».

2. Le proposte di candidatura devono essere confermate dai candidati stessi con la loro firma e, per le elezioni del Consiglio di Stato e del Consiglio degli Stati, firmate da almeno 50, e per le altre elezioni da almeno dieci altri aventi diritto di voto residenti nel collegio elettorale. Le firme non possono essere ritirate.

3. Per le proposte di candidatura degli uscenti è sufficiente la propria firma.

**Votazioni e Elezioni alla Urna - Elezioni - Elezioni a Maggioranza**

1. In base alle proposte di candidatura ricevute tempestivamente, viene redatta una lista dei nomi in cui, indipendentemente dall'ordine di arrivo, vengono elencati in ordine alfabetico prima i candidati attuali e poi le altre persone candidate.

2. Le persone proposte devono essere indicate con nome, cognome, data di nascita, professione e luogo di residenza, nonché, se del caso, con l'appartenenza politica e il termine «attuale».

3. Nella lista dei nomi si deve specificare che possono essere eletti anche altri soggetti.

4. Nei secondi turni elettorali non viene redatta alcuna lista dei nomi.

**Votazioni ed elezioni alle urne - Elezioni - Elezioni maggioritarie**

1. La scheda elettorale contiene una o più righe vuote corrispondenti al numero dei membri dell'autorità da eleggere.

**Votazioni ed elezioni alle urne - Elezioni - Elezioni a maggioranza**

1. Determinante per l'elezione al primo turno è la maggioranza assoluta.

2. Se più persone raggiungono la maggioranza assoluta, rispetto a quelle da eleggere, vengono eletti coloro che hanno ricevuto più voti. Gli altri non sono eletti e sono esclusi in quanto eccedenti.

3. Se meno persone raggiungono la maggioranza assoluta, rispetto a quelle da eleggere, deve essere effettuato un secondo turno di votazione.

4. Per le elezioni negli organi comunali, resta salvo quanto previsto dal § 58a GemG.

**Votazioni e Elezioni alle Urne - Elezioni - Elezioni Maggioritarie**

1. Il numero dei voti determinanti è diviso per il doppio del numero dei membri dell’autorità da eleggere. Il numero intero immediatamente superiore è la maggioranza assoluta.

**Votazioni ed elezioni alle urne - Elezioni - Elezioni a maggioranza**

1. Il secondo turno elettorale deve essere effettuato non prima di tre settimane dopo il primo turno elettorale.

2. Per la votazione viene inviato un voto vuoto senza lista di nomi.

3. Possono essere eletti anche individui che non erano candidati nel primo turno.

4. Determinante è la maggioranza relativa.

Votazioni e elezioni alle urne - Elezioni - Elezioni maggioritarie

1. Una persona eletta può rifiutare l'elezione entro cinque giorni dalla data della votazione.

2. Per la copertura del seggio vacante si svolge un secondo turno elettorale o un ulteriore turno secondo le regole del secondo turno elettorale.

Votazioni e elezioni alle urne - Elezioni - Elezioni maggioritarie

1. L'ordinamento comunale può prevedere l'elezione tacita per singoli organi, ad eccezione dell'autorità comunale.

2. Il comune emana le disposizioni procedurali, in particolare riguardanti il termine di presentazione, il contenuto e la sottoscrizione delle proposte di candidatura.

**Votazioni e Elezioni alle Urne - Elezioni - Elezioni Maggioritarie**

1. Persone che durante il mandato vogliono dimettersi dai Tribunali distrettuali, dagli uffici dei giudici di pace o dalle autorità comunali devono presentare una domanda di dimissioni adeguatamente motivata.

2. Sulla dimissione decide

1. il Consiglio di Stato per le dimissioni dai Tribunali distrettuali o dagli uffici dei giudici di pace;

2. il dipartimento competente per le dimissioni dei presidenti di un'autorità comunale;

3. l'autorità comunale per le altre dimissioni. Se quest'ultima non può deliberare a causa di più dimissioni, decide il dipartimento.

Votazioni e elezioni alle urne - Elezioni - Elezioni maggioritarie

1. Se la richiesta di dimissioni viene approvata, deve essere svolta un'elezione supplementare.

2. Il primo turno elettorale deve essere effettuato entro sei mesi, un eventuale secondo turno elettorale successivamente entro quattro mesi.

3. Si può rinunciare a un'elezione supplementare se l'adempimento dei compiti è garantito e l'elezione ordinaria per il nuovo periodo di mandato si svolge entro sei mesi.

Votazioni ed elezioni alle urne - Elezioni - Elezione proporzionale del Gran Consiglio

1. Il Consiglio di Stato stabilisce il numero di mandati del Gran Consiglio per ciascun distretto. A tal fine, applica mutatis mutandis le disposizioni relative alla distribuzione dei mandati del Consiglio nazionale. Rilevante è la popolazione residente secondo le statistiche cantonali alla fine del terzo anno civile della legislatura in corso.

Votazioni ed elezioni alle urne - Elezioni - Elezione proporzionale del Gran Consiglio

1. Le proposte di candidatura devono essere presentate entro il 69° giorno prima del giorno della votazione come segue

1. La proposta di candidatura deve riportare una denominazione di lista distinguibile dalle altre proposte di candidatura.

2. La proposta di candidatura non può contenere più persone del numero dei mandati spettanti al collegio elettorale.

3. I candidati devono essere indicati con nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di origine, professione e indirizzo di residenza, nonché, se del caso, con l'indicazione «uscente».

4. La proposta di candidatura deve essere firmata, fatte salve le disposizioni dell'articolo 49, da almeno 25 aventi diritto di voto residenti nel collegio elettorale.

5. La proposta di candidatura deve essere confermata dai candidati con la loro firma.

6. Deve essere designata una persona responsabile per la proposta di candidatura insieme a un sostituto.

2. Ogni persona può figurare come candidata o candidato solo su una proposta di candidatura.

3. Ogni persona può firmare solo una proposta di candidatura.

4. Le firme sulle proposte di candidatura non possono essere ritirate.

Votazioni ed elezioni alle urne - Elezioni - Elezione proporzionale del Gran Consiglio

1. I partiti debitamente registrati presso la Cancelleria federale sono esonerati dal quorum dei 25 aventi diritto al voto firmatari.

2. La proposta elettorale deve essere firmata da due persone autorizzate a rappresentare il partito nel distretto.

**Votazioni e elezioni alle urne - Elezioni - Elezione con sistema proporzionale del Gran Consiglio**

1. Sulla base delle proposte di candidatura vengono redatte schede elettorali in forma di liste.

2. Le liste devono essere contrassegnate da numeri.

3. Nelle liste i candidati proposti devono essere indicati con nome, cognome, professione e luogo di residenza, nonché eventualmente con la nota «uscente».

Votazioni ed elezioni alle urne - Elezioni - Elezione proporzionale del Gran Consiglio

1. Due o più liste possono essere collegate fino al 62° giorno prima del giorno di votazione tramite dichiarazioni concordanti degli elettori firmatari o dei loro rappresentanti. All'interno di una connessione di liste sono ammesse solo connessioni di sotto-liste.

2. Le connessioni di sotto-liste sono valide tra liste con la stessa denominazione, che differiscono solo per un'aggiunta per identificare il genere, l'età, le correnti di un gruppo o la regione.

3. Le connessioni di liste e di sotto-liste devono essere annotate sulle liste. Non possono essere revocate.

Votazioni ed elezioni alle urne - Elezioni - Elezione proporzionale del Gran Consiglio

1. Agli aventi diritto al voto devono essere fornite tutte le liste del collegio elettorale e una lista vuota.

Votazioni ed elezioni alle urne - Elezioni - Elezione proporzionale del Gran Consiglio

1. Chi utilizza una lista prestampata può cancellare nomi, ripetere il nome della stessa persona due volte (cumulare) o inserire nomi da altre liste prestampate (panaschieren) così come cancellare o sostituire la denominazione e il numero della lista con un altro.

2. Chi utilizza la lista vuota può inserire nomi dalle liste prestampate e apporre una denominazione o un numero di lista.

3. Lo stesso nome può apparire al massimo due volte su una lista.

4. Nella lista non possono essere elencate più persone di quanti mandati da assegnare.

Votazioni ed elezioni alle urne - Elezioni - Elezione proporzionale del Gran Consiglio

1. Il numero totale di voti di partito è composto da

1. i voti dei candidati, cioè i voti che le candidate o i candidati della stessa lista di partito hanno ricevuto;

2. i voti aggiuntivi, cioè il numero delle righe lasciate vuote o liberate tramite cancellazione sulle liste dello stesso partito.

Votazioni ed elezioni alle urne - Elezioni - Elezione proporzionale del Gran Consiglio

1. La somma dei voti di lista di tutte le liste viene divisa per il numero dei mandati da assegnare, aumentato di uno. Il quoziente, arrotondato al numero intero più alto, è denominato numero di distribuzione.

2. A ciascuna lista vengono assegnati tanti mandati quanti sono i numeri di distribuzione contenuti nel suo numero totale di voti.

Votazioni ed elezioni alle urne - Elezioni - Elezione proporzionale del Gran Consiglio

1. Se dopo la prima distribuzione non sono stati assegnati tutti i mandati, i rimanenti vengono assegnati singolarmente e consecutivamente come segue

1. Il numero di voti di ciascuna lista viene diviso per il numero di mandati già assegnati alla lista incrementato di uno.

2. Il prossimo mandato viene assegnato alla lista che presenta il quoziente più alto.

3. Se più liste hanno lo stesso diritto al prossimo mandato, lo ottiene quella che ha ottenuto il maggiore resto nella divisione ai sensi del § 55 comma 2.

4. Se ancora più liste hanno lo stesso diritto, il mandato va alla lista con il maggior numero di voti di partito.

5. Se ancora più liste hanno lo stesso diritto, il prossimo mandato va alla lista in cui la persona considerata per l'elezione ha ottenuto il maggior numero di voti.

2. Questo procedimento viene ripetuto fino a quando tutti i mandati sono stati assegnati.

Votazioni ed elezioni alle urne - Elezioni - Elezione proporzionale del Gran Consiglio

1. Ogni gruppo di liste collegate viene inizialmente trattato come un'unica lista nella distribuzione dei mandati.

2. I mandati sono distribuiti alle singole liste del gruppo secondo quanto stabilito dai § 55 e § 56.

Votazioni ed elezioni alle urne - Elezioni - Elezione proporzionale del Gran Consiglio

1. Da ogni lista sono elette, in base ai mandati raggiunti, le persone che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

2. Le persone non elette sono supplenti nell'ordine dei voti ottenuti.

Votazioni ed elezioni alle urne - Elezioni - Elezione proporzionale del Gran Consiglio

1. Qualora ad una lista vengano assegnati più mandati rispetto al numero di persone indicate, per i mandati in eccedenza si procede ad un'integrazione della lista o ad un'elezione suppletiva conformemente al § 61.

Votazioni ed elezioni alle urne - Elezioni - Elezione proporzionale del Gran Consiglio

1. Se una persona eletta si ritira prima della scadenza del mandato, subentra tra i supplenti la persona con il maggior numero di voti. Se questa persona non può o non vuole assumere l'incarico, subentra la successiva.

2. Una persona può subentrare solo se appartiene ancora al gruppo per la cui lista ha candidato.

3. I cambiamenti di appartenenza partitica delle persone elette non portano alla perdita del mandato.

Votazioni ed elezioni alle urne - Elezioni - Elezione proporzionale del Gran Consiglio

1. Se un seggio non può essere occupato mediante successione, i firmatari della lista alla quale apparteneva la persona uscente hanno il diritto di presentare una proposta di candidatura. Tale proposta necessita dell'approvazione della maggioranza di tutti i firmatari della lista ancora aventi diritto di voto.

2. Qualora i firmatari della lista non esercitino il diritto di proposta, si svolge un'elezione complementare. Se devono essere occupati più seggi, si applicano le disposizioni relative al sistema elettorale proporzionale, altrimenti quelle relative al sistema elettorale maggioritario.

Votazioni ed elezioni alle urne - Elezioni - Elezione proporzionale del Gran Consiglio

1. Le disposizioni federali per l'elezione del Consiglio nazionale sono applicabili in via complementare, nella misura in cui mancano disposizioni cantonali, all'elezione del Gran Consiglio.

3. Votazioni ed Elezioni alle urne - Elezioni - Disposizioni per altre elezioni proporzionali

1. Le proposte di candidatura per le elezioni del Consiglio nazionale devono essere presentate alla Cancelleria dello Stato entro il 69º giorno prima del giorno di votazione.

**Votazioni ed Elezioni alle Urne - Elezioni - Disposizioni per altre elezioni proporzionali**

1. Per le elezioni proporzionali delle autorità comunali si applicano gli stessi termini previsti per l'elezione del Gran Consiglio. Inoltre, si applicano le disposizioni del comune.

2. Le disposizioni cantonali per l'elezione del Gran Consiglio si applicano mutatis mutandis come diritto complementare, nella misura in cui manchino regolamenti comunali.

Votazioni ed elezioni nell'assemblea comunale

1. Le disposizioni relative alle votazioni e alle elezioni a scrutinio segreto si applicano alla riunione comunale in modo analogo, salvo quanto di seguito diversamente indicato.

2. Non si applicano in particolare le disposizioni riguardanti

1. Votazione (§ 15 fino a § 16);

2. Annuncio delle elezioni (§ 36);

3. Proposte di candidati (§ 37);

4. Lista dei nomi (§ 38).

Votazioni ed Elezioni nell'Assemblea Comunale

1. La consegna del materiale di voto avviene secondo il regolamento comunale.

2. Con il materiale di voto non vengono inviati schede di voto e di elezione né buste per le schede di voto.

Votazioni ed elezioni nell'assemblea comunale

1. Dopo aver concluso la discussione, il presidente dell'assemblea comunale raccoglie le proposte e procede alla votazione.

2. Diverse proposte che si escludono a vicenda vengono confrontate a coppie, fino a quando rimane una sola proposta. Quest'ultima viene sottoposta a votazione finale.

Votazioni ed elezioni nell'assemblea comunale

1. Le votazioni devono essere condotte in modo palese, salvo che il regolamento comunale non preveda la votazione segreta o almeno un quarto dei votanti non approvi una richiesta di votazione segreta. Su questa richiesta non si può discutere.

2. Il risultato di una votazione palese deve essere accertato dai conteggiatori dei voti.

3. Se emergono maggioranze chiare, si può rinunciare al conteggio dei voti.

4. Se non emergono maggioranze chiare, la votazione deve essere ripetuta. In tal caso, i voti devono essere conteggiati ad alta voce.

Votazioni ed Elezioni nell'Assemblea Comunale

1. Le elezioni devono essere effettuate a scrutinio segreto.

2. L'elezione dell'ufficio di voto e delle commissioni avviene apertamente e complessivamente, a meno che il regolamento comunale o almeno un quarto dei votanti richieda il voto segreto. Su questa richiesta non si può discutere.

Votazioni ed Elezioni nell'Assemblea Comunale

1. Se una persona eletta è presente all'assemblea comunale, deve dichiarare immediatamente dopo l'elezione se accetta la nomina.

2. In caso di rifiuto della nomina, si procederà immediatamente al secondo o ulteriore turno di votazione, salvo che l'assemblea decida di rinviarli.

**Referendum popolare - Referendum popolare cantonale - Iniziativa popolare**

1. Sulla lista delle firme devono essere indicati il titolo e il testo completo dell'iniziativa. Il titolo non deve essere fuorviante, non deve dare adito a confusioni e non deve contenere pubblicità commerciale o personale.

2. Inoltre, la lista delle firme deve includere le seguenti informazioni

1. il comune in cui i firmatari hanno diritto di voto;

2. nome, cognome, data di nascita, indirizzo e firma dei firmatari;

3. il testo della certificazione del diritto di voto;

4. l'indirizzo a cui deve essere restituita la lista delle firme;

5. nomi, cognomi e indirizzi dei membri del comitato promotore;

6. la clausola di recesso con l'indicazione di chi ha il diritto di recesso;

7. l'avvertenza che commette reato chi falsifica il risultato di una raccolta firme per una iniziativa popolare o chi corrompe o si lascia corrompere durante la raccolta firme.

**Referendum popolare - Referendum popolare cantonale - Iniziativa popolare**

1. Prima dell'inizio della raccolta delle firme, l'elenco delle firme deve essere presentato alla Cancelleria di Stato per un esame formale.

2. Se non sono soddisfatti i requisiti formali conformemente al § 71, la Cancelleria di Stato comunica con decisione ai membri del comitato promotore dell'iniziativa quali correzioni devono essere apportate.

3. Se sono soddisfatti i requisiti formali conformemente al § 71, la Cancelleria di Stato pubblica il titolo e il testo dell'iniziativa nel Bollettino Ufficiale con l'indicazione del termine di iniziativa. La pubblicazione avviene in accordo con i membri del comitato promotore dell'iniziativa, ma al più tardi 60 giorni dopo la comunicazione del risultato positivo della verifica preliminare.

4. Il termine di iniziativa inizia con la data della pubblicazione. Da questa data è possibile raccogliere le firme.

**Referendum popolare - Referendum popolare cantonale - Iniziativa popolare**

1. La persona avente diritto di voto deve firmare la lista delle firme di propria mano.

2. Gli ulteriori dati necessari per l'accertamento dell'identità, come nome, cognome, data di nascita e indirizzo, devono essere leggibili.

3. Un'iniziativa può essere sottoscritta dalla stessa persona una sola volta.

**Referendum popolare - Referendum popolare cantonale - Iniziativa popolare**

1. Le liste delle firme devono essere consegnate tempestivamente al comune designato per la certificazione entro il termine previsto.

2. Il comune certifica gratuitamente il numero delle firme valide e invia le liste verificate al comitato promotore entro cinque giorni lavorativi.

3. Rilevante ai fini del diritto di voto è il momento della ricezione della lista delle firme presso il comune.

4. Il diniego della certificazione del diritto di voto deve essere motivato con una parola chiave.

5. La certificazione del diritto di voto può essere effettuata complessivamente per più liste.

**Referendum popolare - Referendum popolare cantonale - Iniziativa popolare**

1. Gli elenchi di firme accompagnati dalla certificazione del diritto di voto devono essere presentati integralmente alla Cancelleria di Stato prima della scadenza del termine dell'iniziativa.

2. Gli elenchi non vengono restituiti e non possono essere visionati.

**Iniziativa Popolare - Iniziativa Popolare Cantonale - Iniziativa Popolare**

1. La Cancelleria dello Stato verifica se le firme presentate sono certificate. Determina il risultato complessivo delle firme valide.

**Referendum popolare - Referendum popolare cantonale - Iniziativa popolare**

1. Il Consiglio di Stato accerta se l'iniziativa è valida.

2. Pubblica la sua decisione nel Bollettino ufficiale, trasmette un'iniziativa valida senza indugio al Gran Consiglio e informa i membri del comitato d'iniziativa.

**Iniziativa Popolare - Iniziativa Popolare Cantonale - Iniziativa Popolare**

1. L'iniziativa deve rispettare l'unità della materia e della forma.

2. L'unità della materia è rispettata quando esiste un nesso oggettivo tra le varie parti di un'iniziativa.

3. L'unità della forma è rispettata quando l'iniziativa viene presentata esclusivamente nella forma di proposta generale o di progetto elaborato.

Iniziative popolari - Iniziative popolari cantonali - Iniziativa popolare

1. Il ritiro dell'iniziativa popolare è consentito fino a quando il Consiglio di Stato non ha fissato il giorno della votazione.

2. Un'iniziativa sotto forma di proposta generica non può più essere ritirata dopo che il Gran Consiglio le ha dato seguito.

3. La dichiarazione di ritiro deve essere firmata dalla maggioranza dei membri del comitato d'iniziativa che hanno ancora diritto di voto.

**Referendum popolare - Referendum popolare cantonale - Iniziativa popolare**

1. Il Gran Consiglio decide entro un anno dalla presentazione delle firme sull'iniziativa.

2. Il Gran Consiglio non può modificare il testo dell'iniziativa. Rimangono salve le correzioni di errori evidenti o di carenze redazionali, nonché gli adeguamenti necessari se il Gran Consiglio dichiara parzialmente invalida l'iniziativa.

Iniziative popolari - Iniziative popolari cantonali - Iniziativa popolare

1. Qualora il Gran Consiglio accolga un'iniziativa presentata come sollecitazione generale, il Consiglio di Stato di norma sottopone una proposta entro due anni. Questa deve essere di norma esaminata entro un anno. Se la proposta riguarda una revisione costituzionale, il referendum deve essere svolto entro sei mesi ulteriori.

2. Qualora il Gran Consiglio accolga un'iniziativa presentata come progetto elaborato e finalizzata a una revisione costituzionale, il referendum deve essere svolto entro sei mesi dalla decisione.

**Referendum popolare - Referendum popolare cantonale - Iniziativa popolare**

1. Se il Gran Consiglio respinge l'iniziativa senza controproposta, essa deve essere sottoposta a votazione popolare entro sei mesi dalla decisione.

2. Se il popolo approva un'iniziativa presentata come un suggerimento generale, l'ulteriore procedimento si conforma al § 81 comma 1.

**Referendum popolare - Referendum popolare cantonale - Iniziativa popolare**

1. Se il Gran Consiglio intende presentare un controprogetto all'iniziativa, deve deliberarlo entro un anno.

2. La Cancelleria dello Stato concede ai membri del comitato d'iniziativa un termine di 30 giorni, prima della convocazione del referendum, entro il quale l'iniziativa può essere ritirata.

3. In caso di ritiro dell'iniziativa, il controprogetto deve essere ulteriormente trattato secondo quanto prescritto al § 81.

4. Se l'iniziativa non viene ritirata, entro sei mesi dalla scadenza del termine di ritiro, essa deve essere sottoposta al referendum insieme al controprogetto.

5. Se il popolo approva una proposta sotto forma di un incitamento generale, l'ulteriore procedura si conforma a quanto previsto al § 81 comma 1.

**Referendum popolare - Referendum popolare cantonale - Iniziativa popolare**

1. Se l'iniziativa è sottoposta a votazione popolare insieme a una controproposta, agli aventi diritto al voto vengono presentati entrambe le proposte e una domanda ponderata sullo stesso voto. Ogni persona avente diritto al voto può esprimere senza restrizioni

1. se desidera approvare l'iniziativa popolare;

2. se desidera approvare la controproposta;

3. a quale proposta intende dare la preferenza nel caso in cui entrambe vengano approvate.

2. Il numero di voti favorevoli e contrari per ciascuna proposta, così come il risultato della domanda ponderata, sono determinati separatamente. Le schede bianche o nulle non vengono prese in considerazione.

3. Se vengono approvati sia l'iniziativa popolare sia la controproposta, decide il risultato della domanda ponderata.

4. In caso di parità di voti nella domanda ponderata, è decisiva la proposta che presenta il maggior numero di voti favorevoli.

1. Iniziativa Popolare - Iniziative Popolari Cantonali - Referendum Facoltativo

1. Leggi e decisioni del Gran Consiglio soggette a referendum facoltativo vengono pubblicate dalla Cancelleria di Stato nel Bollettino Ufficiale. Contestualmente viene annunciato il termine entro il quale si può richiedere un referendum.

2. Se entro il termine non viene richiesto alcun referendum, la Cancelleria di Stato lo comunica nel Bollettino Ufficiale.

1. Iniziativa Popolare - Iniziative Popolari Cantonali - Referendum Facoltativo

1. L'elenco delle firme deve indicare il titolo e la data della legge o della delibera.

2. Inoltre, l'elenco delle firme deve includere le seguenti informazioni

1. il comune in cui i firmatari hanno diritto di voto;

2. nome, cognome, data di nascita, indirizzo e firma dei firmatari;

3. il testo della certificazione del diritto di voto;

4. l'indirizzo al quale l'elenco delle firme deve essere restituito;

5. l'avvertenza che commette un reato chi falsifica il risultato di una raccolta di firme per un'iniziativa popolare o chi corrompe o si lascia corrompere durante la raccolta di firme.

3. Un ritiro della richiesta è escluso.

1. Iniziativa Popolare - Iniziative Popolari Cantonali - Referendum Facoltativo

1. La procedura dalla sottoscrizione delle liste delle firme fino alla determinazione dell'avvenuta costituzione della domanda è regolata dalle disposizioni relative all'iniziativa popolare (§ 73 fino a § 77).

Referendum Popolare - Referendum Popolare Cantonale - Revoca del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato

1. La revoca del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato deve essere richiesta tramite un'apposita petizione con elenco di firme.

2. L'elenco di firme deve contenere le seguenti informazioni

1. il comune in cui i firmatari sono aventi diritto di voto;

2. nome, cognome, data di nascita, indirizzo e firma dei firmatari;

3. il testo della certificazione di diritto di voto;

4. l'indirizzo al quale l'elenco di firme deve essere restituito;

5. l'indicazione che commette reato chi falsifica l'esito di una raccolta firme per un'iniziativa popolare o chi corrompe o si lascia corrompere durante la raccolta firme.

3. Un ritiro della petizione è escluso.

Referendum Popolare - Referendum Popolare Cantonale - Revoca del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato

1. La procedura dalla sottoscrizione delle liste delle firme fino alla determinazione dell'avvenuta costituzione della domanda è regolata dalle disposizioni relative all'iniziativa popolare (§ 73 fino a § 77).

1. Iniziativa Popolare - Iniziativa Popolare nei Comuni

1. L'ammissibilità delle iniziative popolari nei comuni è disciplinata dalla legge sui comuni e dal regolamento comunale.

2. Il procedimento è regolato dalle disposizioni di questa sezione.

3. Il regolamento comunale può stabilire disposizioni integrative. In assenza di tali disposizioni, si applicano mutatis mutandis le disposizioni per le corrispondenti iniziative popolari cantonali.

**Iniziative Popolari - Iniziative Popolari nei Comuni**

1. L'elenco delle firme per un'iniziativa popolare o per un referendum facoltativo deve soddisfare i requisiti della richiesta popolare cantonale corrispondente.

2. In un'iniziativa popolare deve inoltre essere indicata la data in cui inizia la raccolta delle firme.

3. Per le richieste di convocazione dell'assemblea comunale si applicano mutatis mutandis le disposizioni relative all'iniziativa popolare.

1. Iniziativa Popolare - Iniziativa Popolare nei Comuni

1. Gli elenchi delle firme devono essere presentati all'ufficio comunale entro tre mesi dall'inizio della raccolta delle firme.

2. Gli elenchi non vengono restituiti e non possono essere visionati.

1. Iniziativa Popolare - Iniziativa Popolare nei Comuni

1. L'autorità comunale certifica, in base al registro degli elettori, quali firmatari hanno diritto di voto.

2. Essa accerta se la richiesta è stata accolta e pubblica il risultato.

**Iniziative Popolari - Iniziative Popolari nei Comuni**

1. L'autorità comunale competente delibera al più tardi un anno dopo la presentazione delle liste di firme sull'iniziativa.

2. Un'iniziativa valida deve essere sottoposta al voto popolare al più tardi sei mesi dopo la decisione.

3. Se viene presentata una proposta alternativa all'iniziativa, si applicano per analogia le disposizioni corrispondenti per le iniziative cantonali (§ 83 e § 84).

1. Iniziativa Popolare - Iniziativa Popolare nei Comuni

1. Se la richiesta per lo svolgimento di un referendum viene accolta, questo deve essere effettuato entro sei mesi dalla presentazione degli elenchi delle firme.

**Iniziative Popolari - Iniziative Popolari nei Comuni**

1. Qualora venga presentata una richiesta di convocazione di un'assemblea comunale, questa deve essere svolta entro sei mesi dalla presentazione degli elenchi delle firme.

Protezione Giuridica

1. Gli aventi diritto di voto possono presentare ricorso per violazione del diritto di voto e di elezione, inclusa la violazione di norme nella preparazione e nello svolgimento di referendum o elezioni. L'istanza di ricorso per referendum ed elezioni comunali è il dipartimento competente, mentre per le altre elezioni è l'istanza di approvazione.

2. Le decisioni della Cancelleria di Stato in relazione a referendum, elezioni o iniziative popolari sono soggette a ricorso presso il tribunale amministrativo.

3. I messaggi del Consiglio di Stato relativi a proposte cantonali non sono impugnabili con alcun rimedio giuridico cantonale.

4. I rimedi giuridici in relazione a referendum o elezioni federali sono disciplinati dal diritto federale.

Protezione Giuridica

1. I ricorsi devono essere presentati per raccomandata entro il terzo giorno dopo

1. la pubblicazione ufficiale dei risultati di votazioni ed elezioni al seggio;

2. l'assemblea comunale;

3. la comunicazione delle decisioni da parte della Cancelleria dello Stato.

2. Indipendentemente da questo termine, le presunte violazioni di legge devono essere contestate immediatamente non appena se ne viene a conoscenza, e durante le assemblee comunali devono essere sollevate nella stessa assemblea. Se la contestazione avviene in ritardo, il ricorso non verrà accolto.

Protezione Giuridica

1. I mezzi di ricorso cantonali hanno effetto sospensivo, salvo che non venga revocato per ragioni particolari dall'istanza di ricorso o di reclamo.

2. I mezzi di ricorso cantonali contro le elezioni hanno effetto sospensivo solo se viene concesso dall'istanza di ricorso o di reclamo.

Protezione Giuridica

1. Il risultato di una votazione o elezione deve essere annullato se le violazioni di legge contestate per natura e portata erano idonee a influenzare decisivamente il risultato.

2. Le violazioni di legge che non hanno influenzato in modo decisivo il risultato devono essere formalmente accertate.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →