Legislator · Canton Svitto — Raccolta delle leggi cantonali
DE · FR · IT · EN Analizza in Legislator
172.410.1 CH-SZ

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

5 Articles / Provisions · Canton Svitto — Raccolta delle leggi cantonali
Apri la fonte ufficiale ↗ Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Statutory Text (5 Provisions)

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

I Cantoni si impegnano a non concludere accordi fiscali con i contribuenti e a non avvalersi in futuro di alcuna facoltà, concessa da legge o ordinanza, per la conclusione di tali accordi.

Gli accordi fiscali a termine, conclusi prima dell'adesione del Cantone al concordato, perdono la loro validità alla scadenza del termine stabilito nell'accordo; essi non possono essere rinnovati o prorogati. Gli accordi a tempo indeterminato possono rimanere in vigore per il resto dell'anno in cui il Cantone ha dichiarato l'adesione al concordato e per i dieci anni seguenti.

È consentita la concessione di agevolazioni fiscali previste dalla legge

a) alle persone che prendono domicilio o dimora in Svizzera per la prima volta o dopo un'assenza dal Paese di almeno dieci anni e che non vi esercitano alcuna attività lucrativa, per il resto dell'anno del trasferimento e per l'anno successivo; se queste persone sono straniere e non nate in Svizzera, possono continuare a beneficiare di agevolazioni fiscali, fermo restando che il loro onere fiscale non può essere inferiore all'importo dovuto in applicazione delle leggi vigenti per i beni immobili in Svizzera, i beni patrimoniali svizzeri (titoli, quote, diritti, crediti, depositi) e i beni mobili situati in Svizzera;

b) alle imprese industriali di nuova costituzione e promosse nell'interesse economico del Cantone, per il resto dell'anno in cui viene avviata l'attività commerciale e per i nove anni successivi;

c) alle imprese il cui capitale è partecipato da un ente di diritto pubblico o che servono prevalentemente scopi pubblici o di pubblica utilità.

I Cantoni si impegnano a non concludere, per quanto riguarda le imposte di successione, di eredità, di donazione e di trasferimento di proprietà, accordi particolari nel singolo caso che siano in contraddizione con la loro legislazione.

Restano riservate le esenzioni fiscali concesse a Stati esteri, al personale delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, a istituzioni internazionali ufficiali o private e al personale delle rappresentanze presso tali organizzazioni.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

Le disposizioni che precedono sono vincolanti per i Cantoni e gli enti autonomi

aventi diritto d’imposizione fiscale esistenti nei Cantoni, come Distretti,

Circondari e Comuni, e le imposte da essi riscosse.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

I Cantoni si obbligano a notificare, su richiesta, l'ultima tassazione di una

persona fisica o giuridica assoggettata all'imposta che si trasferisce dal

loro territorio cantonale, al Cantone del nuovo domicilio (soggiorno) o della

nuova sede.

Allo stesso modo, il Cantone del nuovo domicilio (soggiorno) o della nuova

sede comunicherà, su richiesta, la nuova tassazione al Cantone alla cui

sovranità fiscale la persona fisica o giuridica era precedentemente sottoposta.

I Cantoni notificheranno inoltre il trasferimento di oggetti fiscali e la loro

sottoposizione a tassazione nel Cantone sotto forma di persona giuridica (ad es.

fondazione di famiglia, società di sede) al Cantone alla cui sovranità l'oggetto

fiscale era finora assoggettato.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

La vigilanza sull'applicazione del Concordato e la decisione in merito a

violazioni del Concordato sono demandate a una Commissione di concordato,

eletta dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze.

La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze disciplina la procedura di

elezione, le indennità dei membri della Commissione, la procedura davanti

alla Commissione di concordato e la ripartizione dei costi per le sue decisioni.

Qualora un Cantone aderente al Concordato accerti che un altro Cantone

aderente al Concordato o uno dei suoi distretti, circoli o comuni non tassa un

contribuente in conformità con le regole precedenti o non rispetta l'obbligo

di notifica concordato, esso presenta ricorso alla Commissione di concordato.

Questa, dopo aver svolto una procedura contraddittoria, accerta se vi sia stata

una violazione del Concordato.

Qualora, mediante decisione della Commissione di concordato, si accerti che

le autorità o i funzionari di un Cantone, dei suoi distretti, circoli o comuni

hanno violato le disposizioni del Concordato, l'atto amministrativo contrario

al Concordato viene annullato. Inoltre, il Cantone colpevole deve pagare una

multa stabilita dalla Commissione di concordato.

L'ammontare della multa è

a) in caso di violazioni dell'articolo 1, a seconda della gravità della colpa,

da una a tre volte l'importo del vantaggio fiscale concesso al contribuente,

ma almeno Fr. 1'000.- e al massimo Fr. 10'000.-; in caso di recidiva, la

multa può essere aumentata fino a Fr. 50'000.-;

b) in caso di violazioni dell'articolo 3, a seconda della gravità della colpa,

almeno Fr. 100.- e al massimo Fr. 500.-.

Le decisioni della Commissione di concordato sono definitive e sono equiparate

a sentenze esecutive; esse sono eseguite dalla Commissione di concordato.

Le multe sono versate in un fondo amministrato dalla Conferenza dei direttori

cantonali delle finanze. La Conferenza decide sull'utilizzo previa consultazione

dei governi dei Cantoni partecipanti al Concordato.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

Il Concordato entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio federale con la

pubblicazione nella Raccolta Ufficiale delle Leggi federali.

I Cantoni aderenti al Concordato hanno il diritto di recedere dal Concordato con

un preavviso di due anni per la fine dell'anno civile.

Le comunicazioni relative all'adesione e alla disdetta devono essere indirizzate

al Consiglio federale per l'inoltro alla Conferenza dei direttori cantonali delle

finanze, alla Commissione del Concordato e ai Cantoni concordatari.

Protocollo finale

Considerate le attuali straordinarie circostanze economiche, al fine di combattere

la penuria di alloggi, è consentito concedere temporaneamente sgravi fiscali legali

per la nuova costruzione di abitazioni.

1 RO 14-789.

2 Approvato dal Consiglio federale il 26 settembre 1949.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →