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Statutory Text (5 Provisions)
I Cantoni si impegnano a non concludere accordi fiscali con i contribuenti e a non avvalersi in futuro di alcuna facoltà, concessa da legge o ordinanza, per la conclusione di tali accordi.
Gli accordi fiscali a termine, conclusi prima dell'adesione del Cantone al concordato, perdono la loro validità alla scadenza del termine stabilito nell'accordo; essi non possono essere rinnovati o prorogati. Gli accordi a tempo indeterminato possono rimanere in vigore per il resto dell'anno in cui il Cantone ha dichiarato l'adesione al concordato e per i dieci anni seguenti.
È consentita la concessione di agevolazioni fiscali previste dalla legge
a) alle persone che prendono domicilio o dimora in Svizzera per la prima volta o dopo un'assenza dal Paese di almeno dieci anni e che non vi esercitano alcuna attività lucrativa, per il resto dell'anno del trasferimento e per l'anno successivo; se queste persone sono straniere e non nate in Svizzera, possono continuare a beneficiare di agevolazioni fiscali, fermo restando che il loro onere fiscale non può essere inferiore all'importo dovuto in applicazione delle leggi vigenti per i beni immobili in Svizzera, i beni patrimoniali svizzeri (titoli, quote, diritti, crediti, depositi) e i beni mobili situati in Svizzera;
b) alle imprese industriali di nuova costituzione e promosse nell'interesse economico del Cantone, per il resto dell'anno in cui viene avviata l'attività commerciale e per i nove anni successivi;
c) alle imprese il cui capitale è partecipato da un ente di diritto pubblico o che servono prevalentemente scopi pubblici o di pubblica utilità.
I Cantoni si impegnano a non concludere, per quanto riguarda le imposte di successione, di eredità, di donazione e di trasferimento di proprietà, accordi particolari nel singolo caso che siano in contraddizione con la loro legislazione.
Restano riservate le esenzioni fiscali concesse a Stati esteri, al personale delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, a istituzioni internazionali ufficiali o private e al personale delle rappresentanze presso tali organizzazioni.
Le disposizioni che precedono sono vincolanti per i Cantoni e gli enti autonomi
aventi diritto d’imposizione fiscale esistenti nei Cantoni, come Distretti,
Circondari e Comuni, e le imposte da essi riscosse.
I Cantoni si obbligano a notificare, su richiesta, l'ultima tassazione di una
persona fisica o giuridica assoggettata all'imposta che si trasferisce dal
loro territorio cantonale, al Cantone del nuovo domicilio (soggiorno) o della
nuova sede.
Allo stesso modo, il Cantone del nuovo domicilio (soggiorno) o della nuova
sede comunicherà, su richiesta, la nuova tassazione al Cantone alla cui
sovranità fiscale la persona fisica o giuridica era precedentemente sottoposta.
I Cantoni notificheranno inoltre il trasferimento di oggetti fiscali e la loro
sottoposizione a tassazione nel Cantone sotto forma di persona giuridica (ad es.
fondazione di famiglia, società di sede) al Cantone alla cui sovranità l'oggetto
fiscale era finora assoggettato.
La vigilanza sull'applicazione del Concordato e la decisione in merito a
violazioni del Concordato sono demandate a una Commissione di concordato,
eletta dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze.
La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze disciplina la procedura di
elezione, le indennità dei membri della Commissione, la procedura davanti
alla Commissione di concordato e la ripartizione dei costi per le sue decisioni.
Qualora un Cantone aderente al Concordato accerti che un altro Cantone
aderente al Concordato o uno dei suoi distretti, circoli o comuni non tassa un
contribuente in conformità con le regole precedenti o non rispetta l'obbligo
di notifica concordato, esso presenta ricorso alla Commissione di concordato.
Questa, dopo aver svolto una procedura contraddittoria, accerta se vi sia stata
una violazione del Concordato.
Qualora, mediante decisione della Commissione di concordato, si accerti che
le autorità o i funzionari di un Cantone, dei suoi distretti, circoli o comuni
hanno violato le disposizioni del Concordato, l'atto amministrativo contrario
al Concordato viene annullato. Inoltre, il Cantone colpevole deve pagare una
multa stabilita dalla Commissione di concordato.
L'ammontare della multa è
a) in caso di violazioni dell'articolo 1, a seconda della gravità della colpa,
da una a tre volte l'importo del vantaggio fiscale concesso al contribuente,
ma almeno Fr. 1'000.- e al massimo Fr. 10'000.-; in caso di recidiva, la
multa può essere aumentata fino a Fr. 50'000.-;
b) in caso di violazioni dell'articolo 3, a seconda della gravità della colpa,
almeno Fr. 100.- e al massimo Fr. 500.-.
Le decisioni della Commissione di concordato sono definitive e sono equiparate
a sentenze esecutive; esse sono eseguite dalla Commissione di concordato.
Le multe sono versate in un fondo amministrato dalla Conferenza dei direttori
cantonali delle finanze. La Conferenza decide sull'utilizzo previa consultazione
dei governi dei Cantoni partecipanti al Concordato.
Il Concordato entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio federale con la
pubblicazione nella Raccolta Ufficiale delle Leggi federali.
I Cantoni aderenti al Concordato hanno il diritto di recedere dal Concordato con
un preavviso di due anni per la fine dell'anno civile.
Le comunicazioni relative all'adesione e alla disdetta devono essere indirizzate
al Consiglio federale per l'inoltro alla Conferenza dei direttori cantonali delle
finanze, alla Commissione del Concordato e ai Cantoni concordatari.
Protocollo finale
Considerate le attuali straordinarie circostanze economiche, al fine di combattere
la penuria di alloggi, è consentito concedere temporaneamente sgravi fiscali legali
per la nuova costruzione di abitazioni.
1 RO 14-789.
2 Approvato dal Consiglio federale il 26 settembre 1949.