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172.410.1 CH-SZ

Art. 5 Konkordat zwischen den Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Ausschluss von Steuerabkommen, vom 10. Dezember 1948

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali
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Art. 5 Konkordat zwischen den Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Ausschluss von Steuerabkommen, vom 10. Dezember 1948

Il Concordato entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio federale con la

pubblicazione nella Raccolta Ufficiale delle Leggi federali.

I Cantoni aderenti al Concordato hanno il diritto di recedere dal Concordato con

un preavviso di due anni per la fine dell'anno civile.

Le comunicazioni relative all'adesione e alla disdetta devono essere indirizzate

al Consiglio federale per l'inoltro alla Conferenza dei direttori cantonali delle

finanze, alla Commissione del Concordato e ai Cantoni concordatari.

Protocollo finale

Considerate le attuali straordinarie circostanze economiche, al fine di combattere

la penuria di alloggi, è consentito concedere temporaneamente sgravi fiscali legali

per la nuova costruzione di abitazioni.

1 RO 14-789.

2 Approvato dal Consiglio federale il 26 settembre 1949.

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