Art. 5 Konkordat zwischen den Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Ausschluss von Steuerabkommen, vom 10. Dezember 1948
Art. 5 Konkordat zwischen den Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Ausschluss von Steuerabkommen, vom 10. Dezember 1948
Il Concordato entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio federale con la
pubblicazione nella Raccolta Ufficiale delle Leggi federali.
I Cantoni aderenti al Concordato hanno il diritto di recedere dal Concordato con
un preavviso di due anni per la fine dell'anno civile.
Le comunicazioni relative all'adesione e alla disdetta devono essere indirizzate
al Consiglio federale per l'inoltro alla Conferenza dei direttori cantonali delle
finanze, alla Commissione del Concordato e ai Cantoni concordatari.
Protocollo finale
Considerate le attuali straordinarie circostanze economiche, al fine di combattere
la penuria di alloggi, è consentito concedere temporaneamente sgravi fiscali legali
per la nuova costruzione di abitazioni.
1 RO 14-789.
2 Approvato dal Consiglio federale il 26 settembre 1949.