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172.410.1 CH-SZ

Art. 3 Konkordat zwischen den Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Ausschluss von Steuerabkommen, vom 10. Dezember 1948

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali
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Art. 3 Konkordat zwischen den Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Ausschluss von Steuerabkommen, vom 10. Dezember 1948

I Cantoni si obbligano a notificare, su richiesta, l'ultima tassazione di una

persona fisica o giuridica assoggettata all'imposta che si trasferisce dal

loro territorio cantonale, al Cantone del nuovo domicilio (soggiorno) o della

nuova sede.

Allo stesso modo, il Cantone del nuovo domicilio (soggiorno) o della nuova

sede comunicherà, su richiesta, la nuova tassazione al Cantone alla cui

sovranità fiscale la persona fisica o giuridica era precedentemente sottoposta.

I Cantoni notificheranno inoltre il trasferimento di oggetti fiscali e la loro

sottoposizione a tassazione nel Cantone sotto forma di persona giuridica (ad es.

fondazione di famiglia, società di sede) al Cantone alla cui sovranità l'oggetto

fiscale era finora assoggettato.

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