Legislator · Canton Svitto — Raccolta delle leggi cantonali
DE · FR · IT · EN Analizza in Legislator
172.213 GGSTV CH-SZ

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali (GGSTV)

34 Articles / Provisions · Canton Svitto — Raccolta delle leggi cantonali
Apri la fonte ufficiale ↗ Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Table of Provisions (34)

§ 1 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 2 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 3 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 4 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 5 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 6 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 8 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 9 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 10 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 11 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 12 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 13 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 14 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 15 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 16 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 17 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 18 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 18A Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 19 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 20 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 21 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 22 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 23 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 24 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 25 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 26 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 27 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 28 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 29 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 30 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 31 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 31A Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 31B Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001 § 32 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001

Statutory Text (34 Provisions)

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

1. Oggetto

La presente ordinanza contiene le disposizioni esecutive per l'accertamento e la riscossione delle imposte sugli utili immobiliari nonché delle imposte suppletive ad esse connesse.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

2. Rapporto con altre disposizioni esecutive

Nella misura in cui il presente regolamento non contenga una disciplina, le rimanenti

disposizioni esecutive della legge tributaria si applicano per analogia.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

II. Disposizioni materiali di esecuzione

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

1. Cessione di partecipazioni determinanti in società immobiliari

1 Una partecipazione in una società immobiliare è considerata determinante ai

sensi dell'art. 106 cpv. 2 lett. a LT, se da sola o in collaborazione con terzi

conferisce la maggioranza dei diritti di voto o se tramite la partecipazione

vengono concessi diritti speciali su un'unità abitativa o diritti di

utilizzazione speciale.

2 Il momento determinante della vendita in caso di cessione scaglionata è il

momento della cessione della quota con la quale, nel complesso, una

partecipazione determinante è considerata ceduta.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

2. Divisione ereditaria

In caso di mutazione della proprietà di un fondo nell'ambito di una divisione

ereditaria a favore di uno o più eredi, si verifica sempre un differimento completo

dell'imposizione, indipendentemente da eventuali conguagli.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

3. Anticipo ereditario, donazione e legato

1 In caso di alienazioni con parziale anticipo ereditario, donazione mista o

legato parzialmente oneroso, l'imposizione è differita, a condizione che il

ricavo dell'alienazione non superi il 75% del valore di mercato dell'immobile

e che il differimento dell'imposizione sia richiesto congiuntamente dalle parti.

2 Se il ricavo dell'alienazione corrisponde a più del 75 percento del valore di mercato,

l'intero utile immobiliare è tassato.

3 Nella misura in cui agli immobili si applica la Legge federale sul diritto fondiario rurale5,

il valore di mercato corrisponde al ricavo ottenibile.

4 Per gli immobili non agricoli, è in linea di principio determinante il valore di mercato

fiscale secondo la decisione di stima passata in giudicato, adeguato all'inflazione

modificatasi dalla data di riferimento del valore secondo l'indice dei costi di costruzione

fiscalmente rilevante. In casi motivati, l'autorità di tassazione può discostarsi dal

valore determinato.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

5. Sostituzioni di beni

a) Termine per la sostituzione di beni

1 Il termine per la sostituzione di beni ai sensi degli articoli 108 e 109 LT si

calcola a partire dal momento dell'alienazione per la quale viene richiesto un

differimento dell'imposta.

2 La sostituzione di beni dopo quattro anni per la proprietà abitativa comporta

un differimento successivo soltanto se, entro il termine, non è stata possibile

per motivi importanti. Lo stesso principio si applica per analogia agli acquisti

anticipati.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

b) Calcolo e imposizione del differimento

1 In caso di acquisizioni sostitutive ai sensi degli articoli 108 e 109 LT, l'impo-

sizione è differita per la quota del guadagno di alienazione di cui i costi d'in-

vestimento determinanti dell'immobile sostitutivo o della partecipazione sosti-

tutiva superano quelli dell'immobile alienato o della partecipazione alienata. Se

al cedente dell'immobile sostitutivo o della partecipazione sostitutiva è stato con-

cesso un differimento d'imposizione ai sensi dell'articolo 107 LT, sono deter-

minanti, anziché i costi d'investimento dell'immobile sostitutivo o della parte-

cipazione sostitutiva, il prezzo di acquisto pagato dall'acquirente e le spese da

lui sostenute ai sensi dell'articolo 116 LT.

2 In caso di alienazione di un immobile sostitutivo o di una partecipazione sosti-

tutiva, i guadagni non tassati sono dedotti dai costi d'investimento.

3 Nel calcolo del differimento d'imposizione conformemente al capoverso 1, si

deve fare riferimento ai rapporti di proprietà iscritti a registro fondiario sia per

l'immobile alienato che per l'immobile sostitutivo; in caso di proprietà colle-

giale, è da considerare anche la quota applicabile nel rapporto interno.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

c) Proprietà abitativa

Per la determinazione del ricavo di alienazione di un fondo parzialmente

utilizzato da terzi, rilevante per il differimento dell'imposta in seguito a

sostituzione, la quota imputabile all'utilizzo da terzi deve essere esclusa. Lo

stesso vale, *mutatis mutandis*, per la determinazione dei costi di investimento

rilevanti di un fondo sostitutivo parzialmente utilizzato da terzi. Se al

cedente del fondo sostitutivo è stato concesso un differimento d'imposta ai

sensi del § 107 StG, si considerano, in luogo dei costi di investimento del

fondo sostitutivo, il prezzo di acquisto pagato dall'acquirente e le spese da

quest'ultimo sostenute ai sensi del § 116 StG.

2 Per i fondi ad uso proprio che sono solo parzialmente edificati, si applica

*mutatis mutandis* il capoverso 1.

III. Organizzazione e procedura

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

1. Dichiarazione fiscale

1 La mancata consegna di una dichiarazione fiscale non esonera dall'obbligo di

dichiarare tempestivamente.

2 L'art. 142 della Legge tributaria si applica per analogia.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

2. Ammontare d'imposta presunto

a) Notifica preliminare di alienazione

Le persone alienanti e acquirenti sono tenute, ai fini della garanzia del credito

d'imposta, a notificare le alienazioni che comportano un'iscrizione nel registro

fondiario, almeno cinque giorni prima, al competente notariato e ufficio del

registro fondiario. Per le alienazioni che non comportano un'iscrizione nel

registro fondiario, la notifica deve avvenire entro lo stesso termine presso

l'Amministrazione cantonale delle imposte. L'articolo 15 è applicabile per analogia.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

b) Fissazione e comunicazione

1 L'importo fiscale presunto viene fissato tenendo conto delle indicazioni contenute

nella notifica di alienazione.

2 L'autorità di tassazione comunica per iscritto alla persona alienante l'importo fiscale

presunto fissato ai sensi del § 197 StG; in caso di alienazione con iscrizione nel

registro fondiario, lo comunica anche al notaio e all'Ufficio del registro fondiario, il

quale, in caso di garanzia fiscale insufficiente, informa per iscritto gli acquirenti sulla

situazione giuridica ai sensi del § 197 cpv. 3 StG.

3 Per le alienazioni non iscritte nel registro fondiario, l'autorità di tassazione informa

inoltre per iscritto la persona acquirente sull'esistenza di un obbligo di garanzia

fiscale (senza indicazione dell'importo), sulla responsabilità fiscale in caso di

mancato pagamento e sulla possibilità di informarsi presso l'Ufficio delle finanze

sulla prestazione della garanzia fiscale richiesta prima dell'alienazione.

4 Contro il calcolo dell'importo fiscale presunto non sussiste alcun diritto di

opposizione.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

3. Collaborazione di altre autorità

a) Notariati e Uffici del Registro Fondiario

aa) Compiti

1 I notariati e gli uffici del registro fondiario hanno nel procedimento dell'imposta sul guadagno immobiliare i seguenti compiti

a) Segnalazione delle alienazioni previste con iscrizione nel registro fondiario;

b) Collaborazione nel calcolo dell'importo presumibile dell'imposta;

c) Ricezione e versamento delle garanzie fiscali;

d) Informazione degli acquirenti sulla responsabilità fiscale;

e) Segnalazione delle alienazioni perfezionate tramite iscrizione nel registro fondiario.

2 La collaborazione deve avvenire secondo le direttive dell'Amministrazione fiscale cantonale.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

bb) Comunicazione di alienazione

1 I notariati e gli uffici del registro fondiario comunicano all'amministrazione

fiscale cantonale, secondo le sue direttive, le alienazioni di fondi o di quote di

essi e gli atti giuridici che hanno effetto di alienazione.

2 Ogni comunicazione di alienazione deve contenere

a) nomi, date di nascita e indirizzi delle persone alienanti e acquirenti;

b) oggetto dell'alienazione (comune in cui si trova il fondo, numero di registro

fondiario/catastale, superficie/quote, descrizione) e i diritti soggettivamente-reali

ad esso connessi;

c) controprestazione (prezzo di alienazione e altre prestazioni);

d) tipo di acquisizione.

3 Le comunicazioni relative ad alienazioni previste devono contenere, oltre a quanto

indicato nell'art. 2

a) date previste dell'atto pubblico e dell'iscrizione nel registro fondiario;

b) quota delle persone alienanti nei costi di alienazione (spese notarili e di registro

fondiario);

c) data dell'ultima alienazione imponibile e dati personali delle persone che

all'epoca alienarono.

4 Le comunicazioni relative ad alienazioni avvenute devono contenere, oltre a quanto

indicato nell'art. 2, le date dell'atto pubblico, dell'iscrizione nel registro fondiario

e della data di inizio dell'effettivo godimento.

5 L'amministrazione fiscale cantonale può richiedere ulteriori informazioni.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

b) Autorità di esecuzione e di fallimento

Nell'ambito della procedura di realizzo forzato, le autorità di esecuzione e di fallimento

collaborano, ai fini della garanzia e dell'accertamento fiscale, su istruzione

dell'Amministrazione cantonale delle imposte.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

c) Indennità

1 I notariati e gli uffici del registro fondiario, nonché le autorità di esecuzione

forzata e di fallimento, ricevono un'indennità forfettaria per la loro collaborazione.

2 Il Consiglio di Stato disciplina l'indennità.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

4. Differimento dell'imposizione

a) Sostituzione (nuovo)

aa) (nuovo) Rivendicazione in caso di sostituzione precedente

In caso di sostituzione precedente, il differimento dell'imposizione per un utile di

alienazione realizzato in un momento successivo deve essere rivendicato al più tardi

entro la scadenza del termine entro il quale è possibile presentare ricorso contro

l'accertamento di tale utile di alienazione.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

bb) Decisione in caso di successiva acquisizione sostitutiva

Qualora l'acquisizione sostitutiva avvenga più di 30 giorni dopo l'alienazione,

l'autorità di tassazione dispone inizialmente l'utile senza tener conto

dell'acquisizione sostitutiva e procede successivamente a un adeguamento ai sensi

dell'articolo 173 della legge tributaria.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

b) Ristrutturazione

1 Se le condizioni necessarie per un rinvio fiscale duraturo ai sensi dell'articolo 107 lett. d LT,

in caso di ristrutturazione, decadono anticipatamente, l'utile deve essere assoggettato a

imposta retroattivamente al momento della cessione per la quale era stato concesso un

rinvio. La partecipazione in una società immobiliare ceduta ai sensi degli articoli 20 cpv. 2

LT o 67 cpv. 2 LT non deve essere a sua volta significativa ai sensi dell'articolo 4.

2 Le decisioni emesse sulla base di un precedente rinvio fiscale devono essere adeguate.

In sede di ricorso può essere contestata solo l'errata adeguazione.

3 Il procedimento si svolge secondo gli articoli 175 e seguenti LT.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

5. Riscossione delle imposte

a) Organo di riscossione

L'Ufficio delle finanze riscuote tutte le pretese regolate dalla presente

ordinanza.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

b) Scadenza e termine di pagamento

1 Le imposte sugli utili immobiliari e le imposte suppletive scadono 30 giorni dopo l'alienazione e sono da pagare entro 30 giorni dalla fatturazione.

2 La riscossione delle imposte suppletiva è sospesa per la durata di una procedura di opposizione o giudiziaria.

3 Resta riservato l'obbligo di garanzia dell'imposta ai sensi del § 197 cpv. 1 LT.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

c) Interessi

aa) Interessi rimunerativi

1 Gli importi fiscali pagati in base a una comunicazione sull'importo presunto

dell'imposta o a una fattura sono rimunerati d'ufficio a favore dei contribuenti

integralmente fino alla scadenza, e successivamente per la parte eccedente

l'importo fiscale definitivo.

2 L'interesse rimunerativo è calcolato dal giorno del pagamento dell'imposta (valuta

d'incasso) fino alla scadenza o fino al rimborso.

3 Resta riservato l'articolo 173 capoverso 2 della legge tributaria.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

bb) Interessi moratori

1 Sulle imposte e sulle imposte suppletorie si riscuote, a decorrere dalla scadenza, un interesse

moratorio.

2 Gli interessi moratori sono fatturati con l'importo del credito o dopo il suo

incasso.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

d) Lieve entità

1 Imposte, pretese fiscali supplementari e interessi non sono riscossi se

l’ammontare complessivo per operazione di alienazione non supera i 30 franchi.

2 Le imposte suppletive sono sempre riscosse.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

e) Rimborso e Compensazione Fiscale

I crediti d'imposta vengono rimborsati, purché non sia possibile alcuna compensazione.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

6. Garanzia fiscale

a) Tipi di garanzia

1 I depositi fiscali ai sensi dell'articolo 197 capoverso 1 della Legge tributaria (LT) devono essere versati in contanti o con

assegno bancario di una banca domiciliata in Svizzera, con l'assegno

bancario che deve essere consegnato all'ufficio di presentazione al più tardi cinque giorni prima della scadenza del termine di presentazione ai sensi

dell'articolo 1116 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni svizzero, e deve essere emesso

a favore del competente Notariato e Ufficio dei Registri fondiari o dell'Ufficio delle finanze.

2 Le garanzie fiscali mediante garanzie bancarie o fideiussioni bancarie ai sensi

dell'articolo 197 capoverso 1 della Legge tributaria (LT) devono essere emesse

a favore dell'Ufficio delle finanze e non devono contenere

formulazioni divergenti dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero a sfavore del creditore.

3 L'amministrazione cantonale delle imposte può prescrivere i testi e i moduli da

utilizzare.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

b) Ufficio di deposito

1 Le garanzie fiscali per alienazioni con iscrizione nel registro fondiario devono

essere prestate presso i notariati e gli uffici del registro fondiario competenti e,

per le altre alienazioni, presso l'Ufficio delle finanze.

2 Le garanzie fiscali che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 197 cpv. 1 LT e

all'art. 26 della presente ordinanza devono essere accettate solo con l'espressa

menzione della garanzia fiscale insufficiente. Gli acquirenti devono essere

informati per iscritto che non sono esonerati dalla responsabilità fiscale in caso

di perfezionamento dell'alienazione.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

c) Trasmissione

1 I notariati e gli uffici del registro fondiario trasferiscono gli importi fiscali de-

positati entro 30 giorni all'Ufficio delle finanze. In caso di trasferimento tardivo

verrà calcolato un interesse di mora.

2 Le garanzie bancarie e le fideiussioni bancarie devono essere trasmesse imme-

diatamente all'Amministrazione fiscale cantonale, la quale, dopo l'emanazione del-

la decisione di tassazione, le invierà all'Ufficio delle finanze.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

d) Azione legale

1 I depositi fiscali tramite assegni bancari devono essere incassati immediatamente dopo il ricevimento.

2 Le garanzie fiscali tramite garanzie bancarie e fideiussioni bancarie devono essere fatte valere al più tardi con l'apertura dell'accertamento (invio con prova di avvenuta notifica).

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

1. Entrata in vigore e abrogazione del diritto previgente

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2001. Essa sostituisce l'ordinanza concernente la riscossione dell'imposta sugli utili immobiliari del 4 novembre 1997.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

2. Disposizione transitoria

1 Il Regolamento concernente la riscossione dell'imposta sugli utili immobiliari del

4 novembre 1997 rimane applicabile per le alienazioni iscritte a registro fondiario

prima del 1° gennaio 2001. Per le alienazioni senza iscrizione a registro fondiario,

sono determinanti la data del passaggio del potere di disposizione o dei diritti di

partecipazione.

2 Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 247 a 249 capoverso 1 della LTI

nonché le regolamentazioni speciali concernenti la ripartizione dei proventi

dell'imposta sugli utili immobiliari.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

2a. Revisione parziale del 2006

Le ristrutturazioni e le nuove acquisizioni effettuate dopo il 28 febbraio 2006

sono rette dal nuovo diritto. Per il resto, le disposizioni modificate si applicano alle

alienazioni in cui l'iscrizione nel registro fondiario o il trasferimento del potere di

disposizione o dei diritti di partecipazione avviene dopo il 31 dicembre 2006.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

2b. Revisione parziale 2017

I §§ 9 cpv. 1 e 10 cpv. 1 si applicano per la prima volta alle alienazioni per le

quali l'iscrizione nel registro fondiario o il passaggio del potere di disposizione o

dei diritti di partecipazione avvengono dopo il 31 dicembre 2017.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

3. Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata nel Foglio ufficiale e inserita nella Raccolta

delle leggi.

1 GS 20-97 con modifica del 19 dicembre 2006 (GS 21-109), del 10 dicembre 2013 (GS

23-96b), del 21 ottobre 2014 (RRB Adeguamento delle disposizioni esecutive della legge

sulle imposte, GS 24-19b), del 9 dicembre 2015 (FHV, GS 24-60f), del 13 dicembre 2016 (RRB

Adeguamento delle disposizioni esecutive della legge sulle imposte e dell’ordinanza sul

rimborso della ritenuta fiscale supplementare degli Stati Uniti d’America, GS 24-86b)

e del 12 dicembre 2017 (RRB Adeguamento delle disposizioni esecutive della legge sulle

imposte, GS 25-12b).

2 SRSZ 172.200.

3 Abrogato il 21 ottobre 2014.

4 Commi 1 e 4 nella versione del 19 dicembre 2006.

5 SR 211.412.11.

6 Abrogato il 19 dicembre 2006.

7 Commi 2 e 3 (nuovo) nella versione del 19 dicembre 2006, comma 1 nella versione del 12

dicembre 2017.

8 Comma 1 nella versione del 12 dicembre 2017.

9 Comma 3 nella versione del 9 dicembre 2015.

10 Comma 3 lett. b e comma 4 nella versione del 13 dicembre 2016.

11 Titolo nella versione del 19 dicembre 2006.

12 Nuovamente inserito il 19 dicembre 2006.

13 Titolo e comma 1 nella versione del 19 dicembre 2006.

14 Versione del 9 dicembre 2015.

15 Comma 1 nella versione del 21 ottobre 2014.

16 Commi 1 e 2 nella versione del 21 ottobre 2014.

17 Comma 1 nella versione del 21 ottobre 2014.

18 Commi 1 e 2 nella versione del 9 dicembre 2015.

19 SR 220.

20 Comma 1 nella versione del 9 dicembre 2015.

21 Commi 1 e 2 nella versione del 9 dicembre 2015.

22 Comma 2 nella versione del 10 dicembre 2013.

23 GU 1997 1683; modifiche del 19 dicembre 2006 entrate in vigore il 1° marzo 2006 (§§ 9, 18a e 19)

e il 1° gennaio 2007 (restanti disposizioni; GU 2006 2299), del 10 dicembre 2013 entrate in vigore il

1° gennaio 2014 (GU 2013 2981), del 21 ottobre 2014 entrate in vigore il 1° gennaio 2015 (GU 2014 2452),

del 9 dicembre 2015 entrate in vigore il 1° gennaio 2016 (GU 2015 2849), del 13 dicembre 2016 entrate in vigore il 1°

gennaio 2017 (GU 2016 2869) e del 12 dicembre 2017 entrate in vigore il 1° gennaio 2018 (GU 2017

2856).

24 GU 1997 1683.

25 Nuovamente inserito il 19 dicembre 2006.

26 Nuovamente inserito il 12 dicembre 2017.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →