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172.213 GGSTV CH-SZ

§ 21 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali
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§ 21 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001

b) Scadenza e termine di pagamento

1 Le imposte sugli utili immobiliari e le imposte suppletive scadono 30 giorni dopo l'alienazione e sono da pagare entro 30 giorni dalla fatturazione.

2 La riscossione delle imposte suppletiva è sospesa per la durata di una procedura di opposizione o giudiziaria.

3 Resta riservato l'obbligo di garanzia dell'imposta ai sensi del § 197 cpv. 1 LT.

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