172.213
GGSTV
CH-SZ
§ 21 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001
1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali
§ 21 Grundstückgewinnsteuerverordnung (GGStV), vom 29. Mai 2001
b) Scadenza e termine di pagamento
1 Le imposte sugli utili immobiliari e le imposte suppletive scadono 30 giorni dopo l'alienazione e sono da pagare entro 30 giorni dalla fatturazione.
2 La riscossione delle imposte suppletiva è sospesa per la durata di una procedura di opposizione o giudiziaria.
3 Resta riservato l'obbligo di garanzia dell'imposta ai sensi del § 197 cpv. 1 LT.