Legge sulla cittadinanza cantonale e comunale (Bürgerrechtsgesetz) - Contenuto della Legge sui Diritti Civili
Table of Provisions (38)
Statutory Text (38 Provisions)
1. La legge disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale.
1. La cittadinanza comunale è la base del diritto di cittadinanza cantonale. Essa determina il domicilio ai sensi dell'articolo 22 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CCS).
2. È possibile acquisire il diritto di cittadinanza cantonale solo se è stata garantita la cittadinanza comunale.
1. Acquisizione e perdita del diritto di cittadinanza cantonale e comunale per effetto di legge sono disciplinate dalla legge federale sulla cittadinanza svizzera del 20 giugno 2014 (LCit), dal Codice civile svizzero e da questa legge.
1. Il bambino abbandonato ottiene il diritto di cittadinanza del comune in cui viene trovato, a condizione che la madre o i genitori non possano essere identificati.
1. I cittadini svizzeri di altri cantoni e i cittadini stranieri devono presentare la domanda di naturalizzazione presso il comune borghese.
2. Il comune borghese deve informare il dipartimento in merito alla domanda di naturalizzazione entro 30 giorni.
1. I cittadini svizzeri devono dimostrare, al momento della presentazione della domanda di naturalizzazione nel cantone di Soletta, di non possedere più di una cittadinanza cantonale.
2. I cittadini cantonali devono dimostrare, al momento della presentazione della domanda di naturalizzazione in un altro comune solettese, di non possedere più di due cittadinanze comunali nel cantone di Soletta.
1. Coniugi e persone legate da un'unione registrata possono essere naturalizzate individualmente o congiuntamente.
2. La naturalizzazione si estende di norma anche ai figli minorenni che sono sotto la custodia dei richiedenti, ma ai giovani di età superiore ai 16 anni solo se acconsentono per iscritto alla loro naturalizzazione.
1. Minorenni di età superiore ai 16 anni e persone sotto tutela completa possono, con il consenso della rappresentanza legale, presentare autonomamente una domanda di naturalizzazione.
2. Se sussistono motivi importanti, le domande vengono accettate anche per minorenni di età inferiore ai 16 anni.
1. Persone che hanno reso particolari meriti alla comunità possono essere nominate cittadini onorari con tutti i diritti e doveri.
2. § 6 di questa legge non è applicabile al diritto di cittadinanza onoraria.
1. La riacquisizione della cittadinanza e la naturalizzazione agevolata degli stranieri sono disciplinate dalla legge federale sulla cittadinanza.
1. Cittadini svizzeri e cittadine svizzere possono presentare domanda di acquisizione della cittadinanza cantonale se hanno avuto un domicilio nel cantone per due anni.
1. Inoltre, i cittadini e le cittadine svizzeri devono dimostrare che
a) sono capaci di agire oppure che la rappresentanza legale ha acconsentito alla richiesta;
b) rispettano l'ordinamento giuridico svizzero;
c) adempiono ai loro obblighi finanziari.
1. La cittadinanza cantonale per i cittadini svizzeri viene conferita dal Dipartimento.
1. I cittadini stranieri possono presentare una richiesta di acquisizione della cittadinanza cantonale se hanno risieduto nel Cantone per almeno quattro anni, di cui due anni immediatamente precedenti alla presentazione della richiesta.
2. Ai fini del computo del periodo di quattro anni, il tempo trascorso dal richiedente tra l'ottavo e il diciottesimo anno di età nel Cantone viene calcolato doppio.
3. Qualora il richiedente abbia contratto un'unione registrata con un cittadino svizzero o una cittadina svizzera, egli o ella deve comprovare al momento della presentazione della richiesta di aver
a)* risieduto complessivamente per due anni nel Cantone di Soletta, di cui almeno un anno prima della presentazione della richiesta; e
b)* vissuto in un'unione registrata con la persona per tre anni.
3bis Il termine ridotto di cui al paragrafo 3, lettera a, si applica anche nel caso in cui uno dei due partner acquisisca la cittadinanza svizzera a seguito della registrazione dell'unione tramite naturalizzazione riacquistata o naturalizzazione agevolata in virtù della discendenza da un genitore svizzero.
4. La residenza in Svizzera si considera abbandonata al momento della partenza per l'estero se lo straniero o la straniera si cancella presso l'autorità competente o risiede effettivamente all'estero per più di sei mesi. Tuttavia, un soggiorno all'estero o in un altro cantone per un massimo di un anno per incarico del datore di lavoro o per motivi di formazione o perfezionamento professionale con l'intenzione di tornare non interrompe la residenza.
1. Inoltre, i cittadini stranieri devono dimostrare di
a) avere la capacità di agire o che il rappresentante legale ha acconsentito alla richiesta;
b) rispettare l'ordinamento giuridico svizzero;
c) adempiere ai propri obblighi finanziari;
d) possedere conoscenze linguistiche sufficienti per comunicare con le autorità, con le concittadine e i concittadini;
e) conoscere e comprendere i diritti e doveri associati alla cittadinanza;
f)* essere familiari con le abitudini di vita locali e disporre di un permesso di dimora;
g)* partecipare alla vita economica o all'acquisizione di un'istruzione; e
h)* sostenere e promuovere l'integrazione del marito o della moglie, del partner registrato o della partner registrata o dei figli minorenni sotto la tutela dei genitori.
2. Occorre tenere adeguato conto della situazione delle persone che non possono soddisfare o possono soddisfare solo con difficoltà i criteri secondo il comma 1 lettere d, e e g a causa di una disabilità o malattia, o altre circostanze rilevanti.
1. I cittadini stranieri che presentano domanda di cittadinanza devono frequentare un corso per nuovi cittadini di almeno dodici ore come requisito per l'ottenimento della cittadinanza, il quale può essere completato con un controllo dell'apprendimento superato con successo.
2. Vengono trasmessi i valori fondamentali e i diritti fondamentali vigenti in Svizzera, l'ordine democratico e stato di diritto, nonché i fondamenti economici, culturali e politici della Svizzera, del Cantone e dei Comuni.
3. Il dipartimento può esentare dalla frequenza del corso per nuovi cittadini qualora le conoscenze richieste siano dimostrate in altro modo.
4. Il Cantone può sostenere corsi per nuovi cittadini e altri corsi di educazione civica con contributi.
1. La cittadinanza cantonale agli stranieri è concessa dal Consiglio di Stato.
2. Il Consiglio di Stato decide su proposta della Commissione specializzata per la cittadinanza.
3. La Commissione specializzata per la cittadinanza è composta da sette membri che non sono funzionari o impiegati dell'amministrazione cantonale. Essa è eletta dal Consiglio di Stato e si costituisce autonomamente.
1. Chi ottiene la cittadinanza cantonale è tenuto a pagare una tassa che copre i costi procedurali. L'ammontare della tassa è stabilito dal Consiglio cantonale nella tariffa delle tasse.
1. Chi ha residenza nel comune per due anni, può presentare domanda di cittadinanza, purché siano soddisfatti i requisiti federali e cantonali per la naturalizzazione.
1. Le comunità civiche sono obbligate a concedere o garantire la cittadinanza comunale alle persone richiedenti, a condizione che soddisfino i requisiti di ammissione e che abbiano
a) la cittadinanza svizzera e abbiano vissuto ininterrottamente negli ultimi dieci anni nel comune;
b) la cittadinanza straniera e abbiano vissuto ininterrottamente negli ultimi dieci anni nel comune, abbiano frequentato le scuole prevalentemente in Svizzera e abbiano presentato la domanda prima di aver compiuto il 22º anno di età.
1. La comunità municipale designa, in un regolamento normativo, l'assemblea comunale o il consiglio comunale come organo competente per l'attribuzione della cittadinanza comunale ai cittadini e alle cittadine cantonali e per la sua concessione ai cittadini svizzeri fuori dal cantone nonché ai cittadini stranieri.
1. Per il rilascio o la concessione del diritto di cittadinanza comunale, la comunità civica può stabilire in un regolamento legislativo una tassa che copra i costi del procedimento.
1. Cittadini svizzeri di altri cantoni e cittadini stranieri acquisiscono la cittadinanza comunale solo dopo essere stati ammessi alla cittadinanza del cantone.
1. I cittadini del cantone sono rilasciati dal diritto di cittadinanza cantonale su richiesta dal dipartimento competente, se dimostrano di possedere un altro diritto di cittadinanza cantonale.
2. Con la revoca della cittadinanza cantonale decadono anche i diritti di cittadinanza comunale soloturnese.
1. Il consiglio comunale deve rilasciare dal diritto di cittadinanza le persone che lo richiedono, se possiedono il diritto di cittadinanza di un altro comune.
2. Le persone sostenute con fondi pubblici, che possiedono più diritti di cittadinanza, possono essere rilasciate dal diritto di cittadinanza del comune solo se gli altri comuni di cittadinanza concordano.
1. Per i coniugi, i partner registrati, i bambini e gli adolescenti si applica mutatis mutandis l'articolo 7 di questa legge.
1. Chi viene rilasciato dal diritto di cittadinanza del cantone deve pagare una tassa che copra i costi del procedimento. L'importo della tassa è stabilito dal Consiglio del cantone nella tariffa delle tasse.
2. Per il rilascio dal diritto di cittadinanza comunale, la comunità cittadina può imporre una tassa in un regolamento normativo che copra i costi del procedimento.
3. La consegna del certificato di rilascio non può essere subordinata al pagamento della tassa.
1. Quando è dubbio se una persona possiede il diritto di cittadinanza cantonale o comunale, decide il Consiglio di Stato.
1. Le decisioni di rigetto delle domande di naturalizzazione devono essere giustificate in maniera oggettiva.
2. La motivazione deve essere indicata nella domanda di rigetto.
3. Se viene presentata una domanda di assicurazione, gli elettori devono dichiarare i motivi per cui respingono la richiesta di naturalizzazione.
1. Le decisioni del comune cittadino o del comune unitario possono essere impugnate con ricorso al Dipartimento entro 10 giorni.
2. Le decisioni del Dipartimento possono essere impugnate entro 10 giorni al Tribunale amministrativo.
3. Le deliberazioni del Consiglio di governo possono essere contestate con ricorso al Tribunale amministrativo entro 10 giorni. Il potere di revisione del Tribunale amministrativo nei confronti delle deliberazioni del Consiglio di governo è limitato al controllo sulla legittimità e sull'arbitrio.
1. I comuni accolgono i nuovi cittadini e le nuove cittadine nonché i giovani cittadini e le giovani cittadine che acquisiscono il diritto di voto e di eleggibilità con un giuramento come aventi diritto di voto.
2. Possono prevedere un'occasione particolare per tale scopo.
3. La partecipazione al giuramento o all'occasione particolare è volontaria.
1. La tutela della privacy è disciplinata dalla legge sull'informazione e la protezione dei dati.
2. Ai cittadini aventi diritto di voto devono essere comunicati i seguenti dati
a) Cittadinanza;
b)* Durata della residenza;
c) Indicazioni necessarie per valutare i requisiti di naturalizzazione, in particolare l'integrazione nelle condizioni svizzere.
3. Il Consiglio di Stato può disciplinare i dettagli nel regolamento.
1. Le domande di cittadinanza in sospeso all'entrata in vigore di questa legge saranno valutate secondo la normativa più favorevole per i richiedenti.
1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, in particolare
a) la Legge sull'acquisizione e la perdita della cittadinanza cantonale del 27 settembre 1959;
b) l'articolo 108 della Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero del 4 aprile 1954;
c) la Delibera del Consiglio Cantonale sulla necessità di fornire un certificato di rilascio dallo stato di origine precedente del 1° dicembre 1938.
2. Le modifiche sono state aggiornate nel relativo decreto.
1. Questa legge è soggetta a referendum obbligatorio. Il Consiglio di governo disciplina l'entrata in vigore.
2. Finché è in vigore l'articolo 76 capoverso 1 lettera c della Costituzione cantonale, il § 16 di questa legge non entra in vigore.
3. Il Consiglio di governo emana le disposizioni esecutive necessarie. Disciplina in particolare le competenze per l'esecuzione della legge federale sulla cittadinanza.
1. Le domande di cittadinanza pendenti al momento dell'entrata in vigore di questa revisione parziale saranno valutate secondo la legge più favorevole per i richiedenti.
1. Le modifiche sono state aggiornate nei rispettivi decreti.
1. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore di questa legge saranno trattate fino alla decisione sulla domanda in conformità con le disposizioni del precedente diritto.