1. État, peuple, autorità » 10. Costituzione e altri atti fondamentali
Table of Provisions (9)
Statutory Text (9 Provisions)
1 Il Governo dà mandato all'Assemblea intergiurassiana di procedere allo studio di una nuova entità politica di tipo cantonale con sei distretti, composta dai distretti di Courtelary, Delémont, Franches-Montagnes, Moutier, La Neuveville e Porrentruy.
2 Invita il Consiglio Esecutivo del Canton Berna e la Confederazione a confermare il mandato.
3 Se il mandato non è confermato ai sensi del comma 2 o se non è accettato dall'Assemblea intergiurassiana, il Governo procede allo studio.
1 Il mandato di studio riguarda in particolare
- il principio di un nuovo cantone con sei distretti;
- la definizione del perimetro di quest'ultimo;
- la sede delle autorità e dei servizi dell'amministrazione, la loro composizione e, se del caso, il loro metodo di elezione;
- la rappresentanza alle Camere federali;
- l'estensione e l'esercizio dei diritti politici degli elettori;
- le modalità di consultazione delle popolazioni, delle corporazioni e delle autorità interessate;
- gli aspetti economici e finanziari.
2 Include un termine di realizzazione e specifica i mezzi messi a disposizione per condurre lo studio.
Le conclusioni dello studio dell'Assemblea intergiurassiana sono indirizzate al Governo, al Consiglio esecutivo del Cantone di Berna e alla Confederazione.
1 Dopo aver preso conoscenza delle conclusioni dello studio e aver discusso di esse con il Consiglio Esecutivo del Cantone di Berna, il Governo formula una proposta di condivisione della sovranità sul territorio dei sei distretti.
2 Tuttavia, esamina se la formulazione della proposta richieda preliminarmente una revisione della Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura e/o un'accettazione della proposta da parte del Parlamento.
1 La proposta definisce i confini di un nuovo cantone sovrano suddiviso in sei distretti.
2 Essa garantisce alla popolazione dei sei distretti di partecipare pienamente alla direzione di un nuovo cantone. Tratta, in particolare, i seguenti aspetti
- la sede delle autorità e dei servizi dell'amministrazione, la loro composizione e, se del caso, il loro modo di elezione;
- la deputazione alle Camere federali;
- l'estensione e l'esercizio dei diritti politici degli elettori;
- le modalità di consultazione delle popolazioni, delle corporazioni e delle autorità interessate;
- gli aspetti economici e finanziari.
3 Essa si inserisce nel rispetto, in particolare, del principio della "fedeltà confederale" (art. 44, cpv. 2, della Costituzione federale), dell'articolo 53 della Costituzione federale, dell'accordo del 25 marzo 1994 e della volontà dei cittadini dei sei distretti.
1 La proposta è indirizzata al Consiglio esecutivo del Cantone di Berna.
2 Se l'Assemblea intergiurassiana non ha condotto lo studio (art. 1, cpv. 3), viene consultata sulle conclusioni di quest'ultimo prima che una proposta sia indirizzata al Consiglio esecutivo del Cantone di Berna.
1 La proposta ha per oggetto l'apertura di negoziazioni tra i cantoni del Giura e di Berna, rappresentati dal Governo e dal Consiglio esecutivo del cantone di Berna.
2 Le negoziazioni riguardano principalmente le modalità di discussione della proposta con i rappresentanti della popolazione dei distretti di Courtelary, Moutier e La Neuveville e le modalità di consultazione della stessa.
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
Il Governo fissa l'entrata in vigore della presente legge.