spettanti ai membri di autorità, organi e commissioni ecclesiastiche cantonali (Ordinanza sulle indennità)
Table of Provisions (24)
Statutory Text (24 Provisions)
Ecco la traduzione in italiano, mantenendo la struttura e la terminazione delle righe originali
I compensi per sedute, delegazioni, incarichi e spese di viaggio Compensi
ammontano, salvo che la presente ordinanza non contenga
disposizioni divergenti
a.11 Sedute
per una seduta di intera giornata
Fr. 320
per una seduta fino a 6 ore
Fr. 240
per una seduta fino a 4 ore / seduta di mezza giornata
Fr. 160
per una seduta fino a 2 ore
Fr. 110
b. Funzioni speciali
per la verbalizzazione da parte di un membro di una commissione
o autorità o da parte di persone esterne, purché non siano
dipendenti dei Servizi complessivi della Chiesa nazionale,
per protocollo
doppia indennità di seduta
per la presidenza della seduta, inclusa la preparazione
(non per le sottocommissioni)
per seduta
doppia indennità di seduta
с. Spese
per pernottamento con colazione
Fr. 125
quale indennità di viaggio, le spese di viaggio di 2a classe per
l'utilizzo dei mezzi pubblici
1. 1. 24-123
1
181.25
Ordinanza sui compensi
Conteggi
a. Principio
b. Sinodo
ecclesiale
Membri del Sinodo
Presidenza
Vicepresidenza
Segreteria
1 Il Consiglio della Chiesa stabilisce quali indennità debbano essere liquidate annualmente,
semestralmente o trimestralmente. Esso mette a disposizione i formulari
corrispondenti per la liquidazione.
2 Le liquidazioni devono essere presentate per ogni periodo di liquidazione,
ma in ogni caso entro e non oltre il 30 novembre. Le liquidazioni pervenute
successivamente verranno liquidate nel nuovo esercizio contabile.
1 Rendiconti per il Sinodo della Chiesa (membri del Sinodo,
Ufficio, Commissioni sinodali, delegazioni, incaricati e ospiti)
sono curati dal 2° Segretario o dalla 2ª Segretaria. L'Ufficio prende
conoscenza del contenuto dei rendiconti.
2 I rendiconti, ad eccezione dei contributi delle frazioni, vengono
effettuati semestralmente. Questi ultimi devono essere versati entro fine settembre.
10 I membri del Sinodo ecclesiastico ricevono, oltre alle indennità
ai sensi del § 1 per il loro lavoro e per le spese d'ufficio, un
forfait annuale di Fr. 500.
2. Sinodo ecclesiastico e frazioni
11 La Presidente o il Presidente del Sinodo ecclesiastico riceve,
oltre alle indennità ai sensi del § 1, la seguente indennità forfettaria annuale
per il lavoro tra le sedute sinodali
supplemento per spese d'ufficio
Fr. 10 000
Fr. 2000
11 Le Vicepresidenti e i Vicepresidenti del Sinodo
ecclesiastico ricevono, per il lavoro tra le riunioni sinodali e per le
spese d'ufficio, oltre ai rimborsi spese conformemente al § 1 lett. a e c,
una somma forfettaria annuale di Fr. 2500.
11 Le segretarie e i segretari del Sinodo della Chiesa rice-
vono, oltre alle indennità di cui al § 1 lett. a e c
a. 1ª segretaria o 1° segretario
per un’assemblea sinodale di un’intera giornata, comprese
il verbale delle decisioni e la redazione definitiva del verbale sinodale Fr. 550
per un’assemblea sinodale di mezza giornata, comprese
il verbale delle decisioni e la redazione definitiva del verbale sinodale Fr. 440
b. 2ª segretaria o 2° segretario
per lavori successivi a un’assemblea sinodale
per seduta (mezza giornata o giornata intera)
per le liquidazioni semestrali
Fr. 380
Fr. 550
2
Ordinanza sulle indennità
§§ 7 e 8.12
181.25
11 1 Le presidentesse e i presidenti nonché i membri delle Com-
**Commissioni missioni di gestione e di controllo finanziario sono indennizzati**
**di gestione e per l'esecuzione di compiti al di fuori delle sedute, sulla base**
**di controllo dell'articolo 1 lettere a e c, a condizione che vi sia un incarico della**
**finanziario Commissione o della Presidenza.**
**2 Le presidentesse e i presidenti delle Commissioni di gestione**
**e di controllo finanziario ricevono, per l'esecuzione dei loro**
**compiti e per le spese d'ufficio, una indennità forfettaria annua**
**di Fr. 1300.**
11 Le presidentesse e i presidenti di gruppo parlamentare ricevono per la loro Presidenza
attività e per le spese d'ufficio un'indennità forfettaria annua di fr. 2500. del gruppo
parlamentare
1 I gruppi parlamentari ricevono per ciascuno dei loro membri un contributo
annuo di Fr. 100.-.
contributi dei gruppi parlamentari
2 La data di riferimento per il numero di membri da comunicare all'Ufficio di Presidenza è il
30 giugno.
3. Commissione ricorsi della Chiesa cantonale
8 I membri della Commissione di ricorso ecclesiastica cantonale rice- Indennità speciali
vono, per la trattazione dei casi di ricorso, oltre alle indennità di cui al
§ 1 lett. a e c
– Direzione del procedimento, elaborazione di relazioni
e decisioni, nonché tempo personale di preparazione
(studio degli atti e del diritto), inclusi i costi
dell’infrastruttura d’ufficio, per ora
– Redazione del verbale di seduta
– Stesura della decisione di ricorso, per decisione
Fr. 110
Fr. 160
Fr. 160
7 La Presidente o il Presidente della Commissione di ricorso riceve, oltre
alle indennità di cui ai §§ 1 lett. a e c, 12, 12b e 12c, per
l'adempimento dei compiti connessi alla carica, una somma forfet-
taria annua di Fr. 1000.
1. 1. 24-123
3
181.25
Ordinanza sulle indennità
Indennità di
segreteria
Rimborso spese
I membri della Commissione ricorsuale della Chiesa cantonale ricevono, oltre alle indennità previste dagli §§ 1 e 12, un’indennità di Fr. 50 all’ora per lavori di segreteria più complessi.
Spese documentate, in particolare per materiali d'ufficio,
spese postali e telefoniche, vengono rimborsate sulla base di rendiconti annuali.
Membri del
Consiglio Ecclesiastico
Indennità di partenza
a. Diritto
b. Calcolo
4. Consiglio Ecclesiastico
4 1 I membri del Consiglio della Chiesa percepiscono un salario
ai sensi dell’articolo 65 capoverso 1 PVO3.
2 Il salario del Presidente o della Presidente del Consiglio della Chiesa
corrisponde al massimo della fascia superiore della classe salariale 21,
quello degli altri membri del Consiglio della Chiesa al massimo della
fascia superiore della classe salariale 19.
3 Il Consiglio della Chiesa può stabilire un’indennità forfettaria
per il rimborso delle spese.
7 1 I membri del Consiglio parrocchiale hanno diritto a un’indennità di partenza in caso di mancata rielezione per un ulteriore mandato, a condizione che al termine del mandato non abbiano ancora compiuto l’età che dà diritto a una rendita di vecchiaia dell’assicurazione vecchiaia e superstiti.
2 I membri del Consiglio parrocchiale che terminano il loro mandato prima di quattro anni ai sensi del cpv. 1 hanno diritto alla metà dell’indennità di partenza ai sensi del § 15.
3 Non sussiste alcun diritto a un’indennità di partenza al termine del mandato
a. per motivi di invalidità, per raggiunti limiti di età o per pensionamento anticipato,
b. a seguito di una grave violazione dei doveri d’ufficio o di una condanna passata in giudicato per un crimine.
7 1 L'indennità di partenza è calcolata in dodicesimi mensili.
Come dodicesimo mensile si considera un dodicesimo della retribuzione lorda
annuale al momento della cessazione della carica, più gli assegni
permanenti. Un'inflazione successiva non viene presa in considerazione.
2 L'indennità di partenza ammonta a sei dodicesimi mensili.
4
Ordinanza sulle indennità
181.25
7
1 Qualora il membro autorizzato del Consiglio della Chiesa consegua un reddito da un'attività professionale o ufficiale durante il periodo di diritto a un'indennità di partenza, l'indennità di partenza viene ridotta se tale attività e il precedente grado di occupazione come membro del Consiglio della Chiesa superano insieme un impiego a tempo pieno. L'indennità di partenza viene ridotta dell'importo corrispondente al superamento di un impiego a tempo pieno.
2 I membri del Consiglio della Chiesa che percepiscono un'indennità di partenza sono tenuti a informare il Consiglio della Chiesa in merito al reddito conseguito da attività professionali e ufficiali durante il periodo di diritto a tale indennità.
c. Riduzione
Die Mitglieder kirchenrätlicher Kommissionen erhalten die Kirchenrätliche Entschädigungen gemäss § 1.
Kommissionen
5. Organe der kirchlichen Bezirke
**I membri delle commissioni concistoriali ricevono le indennità concistoriali secondo il § 1.**
**Commissioni**
**5. Organi dei distretti ecclesiastici**
8 1 I membri delle commissioni ecclesiastiche distrettuali ricevono Commissioni
per le visite e le riunioni le indennità conformemente al § 1. ecclesiastiche
distrettuali
2 I membri delle commissioni ecclesiastiche distrettuali che sono
in possesso di una laurea universitaria o di una laurea specialistica
in giurisprudenza e che trattano ricorsi o reclami di vigilanza in
qualità di relatrice o relatore, ricevono, oltre alle indennità conformemente
al § 1 lett. a e c
- Conduzione del procedimento, tempo di preparazione
personale nonché elaborazione di relazioni e decisioni
(studio degli atti e del diritto), per ora
- Redazione della decisione, per decisione
a. Indennità
Fr. 85
Fr. 160
3 Ogni commissione ecclesiastica distrettuale dispone di un importo
forfettario annuale per la presidenza e altre funzioni. Esso ammonta
a. per le commissioni ecclesiastiche distrettuali con 5 membri Fr. 7000,
b. per le commissioni ecclesiastiche distrettuali con 7 membri Fr. 10000,
c. per le commissioni ecclesiastiche distrettuali con 9 membri Fr. 14000,
d. per le commissioni ecclesiastiche distrettuali con 11 e più membri Fr. 20000.
4 La commissione ecclesiastica distrettuale decide all'inizio di ogni
mandato la ripartizione dell'importo forfettario. Essa comunica la
chiave di ripartizione al Consiglio ecclesiastico.
Ausgewiesene Auslagen, namentlich für Büromaterialien b. Auslagen-
und Telefonspesen, werden aufgrund jährlicher Abrechnungen ver- ersatz
gütet.
1.1.24-123
5
181.25
Kapitel
Entschädigungsverordnung
---
**Rimborso spese**
Le spese comprovate, in particolare per materiali d'ufficio e spese telefoniche, vengono rimborsate sulla base di rendiconti annuali.
1.1.24-123
5
181.25
Capitolo
Ordinanza sulle indennità
8 Il Concistoro disciplina le indennità e il rimborso delle spe-
se per decane, decani, vicedecane e vicedecani, nonché pre-
sidenti, presidenti, vicepresidenti e vicepresidenti dei capi-
toli diaconali, di musica sacra e di catechetica.
Revisione
6. Disposizioni finali
8. Modifiche a questa Ordinanza saranno decise dal Sinodo della Chiesa.** Nella misura in cui esse concernono le indennità del Sinodo della Chiesa, esse presuppongono una mozione congiunta dell'Ufficio del Sinodo della Chiesa e del Consiglio della Chiesa.
**Entrata in vigore**
Il presente Regolamento entra in vigore il 15 giugno 2007 e
sostituisce il Regolamento sulle indennità del 31 marzo 1992.
6
1 RU 62, 110.
2 RS 181.10.
3 RS 181.40.
4 Versione secondo del. del 14 giugno 2011 (RU 66, 497; FOG 2011, 1834). In vigore dal
1° ottobre 2011.
5 Obsoleto.
6 Versione secondo del. del 14 giugno 2011 (RU 66, 497; FOG 2011, 1834). In vigore dal
1° gennaio 2012.
7 Inserito tramite del. del 28 giugno 2022 (RU 77, 529; FOG 2022-09-23). In vigore
dal 1° gennaio 2023.
8 Versione secondo del. del 28 giugno 2022 (RU 77, 529; FOG 2022-09-23). In vigore dal
1° gennaio 2023.
9 Numerazione secondo del. del 28 giugno 2022 (RU 77, 529; FOG 2022-09-23). In
vigore dal 1° gennaio 2023.
10 Inserito tramite del. dell'11 luglio 2023 (RU 78, 386; FOG 2023-07-14). In vigore
dal 1° gennaio 2024.
11 Versione secondo del. dell'11 luglio 2023 (RU 78, 386; FOG 2023-07-14). In vigore
dal 1° gennaio 2024.
12 Abrogato tramite del. dell'11 luglio 2023 (RU 78, 386; FOG 2023-07-14). In vigore
dal 1° gennaio 2024.