Legislator Swiss Legal AI Agent Canton Zurigo · Raccolta delle leggi cantonali
Decisioni giudiziarie Legislation Analizza in Legislator
181.25 CH-ZH

Art. 5 : Regolamento sulle indennità ai membri delle autorità, organi e commissioni ecclesiastiche cantonali (Regolamento sulle Indennità)

: Entschädigungsverordnung
Apri la fonte ufficiale ↗ Full Act (24 provisions) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 5 : Regolamento sulle Indennità

11 Le Vicepresidenti e i Vicepresidenti del Sinodo

ecclesiastico ricevono, per il lavoro tra le riunioni sinodali e per le

spese d'ufficio, oltre ai rimborsi spese conformemente al § 1 lett. a e c,

una somma forfettaria annuale di Fr. 2500.

← Art. 4 : Regolamento sulle Indennità spettanti ai membri di autorità, organi e commissioni ecclesiastiche cantonali (Ordinanza sulle indennità) Art. 6 : Ordinanza sulle indennità →

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →