181.25
CH-ZH
Art. 5 : Regolamento sulle indennità ai membri delle autorità, organi e commissioni ecclesiastiche cantonali (Regolamento sulle Indennità)
: Entschädigungsverordnung
Art. 5 : Regolamento sulle Indennità
11 Le Vicepresidenti e i Vicepresidenti del Sinodo
ecclesiastico ricevono, per il lavoro tra le riunioni sinodali e per le
spese d'ufficio, oltre ai rimborsi spese conformemente al § 1 lett. a e c,
una somma forfettaria annuale di Fr. 2500.