Canton Zurigo — Raccolta delle leggi cantonali 180.7
Table of Provisions (12)
Statutory Text (12 Provisions)
Questo regolamento integra la legislazione statale sulla protezione dei dati e si applica alla Chiesa evangelica riformata del territorio e alla corporazione romana cattolica, nonché alla comunità ecclesiastica cristiano-cattolica di Zurigo, nella misura in cui i loro organi cantonali o i consigli parrocchiali distrettuali trattano dati personali. Si applica alle comunità ecclesiastiche evangelico-riformate e romano-cattoliche quando queste non hanno emanato regolamenti propri sulla protezione dei dati o quando tali regolamenti sono incompleti.
La gestione di tutti i dati personali deve essere orientata all'adempimento dei compiti ecclesiastici, come definiti nel diritto statale ed ecclesiastico.
Dalle autorità di controllo della popolazione, le Chiese ricevono dai membri della loro confessione i dati necessari per la registrazione degli aderenti
Nome, nome d'uso, altri prenomi, indirizzo, confessione, sesso, data di nascita, stato civile, luogo d'origine o nazionalità per gli stranieri, status di soggiorno o residenza, data di arrivo e di partenza o decesso, luogo di arrivo e di partenza o decesso, tutela/incapacità legale con nome e indirizzo del rappresentante competente, nonché il numero di figli sotto i sedici anni, la cui confessione è sconosciuta.
In caso di necessità, i dati possono essere ottenuti in forma di elenco, secondo criteri specifici gestiti dalle autorità di controllo della popolazione.
Le persone impegnate nel servizio parrocchiale possono, in casi individuali, ottenere ulteriori dati personali necessari per l'adempimento dei loro compiti presso il controllo abitanti, l'amministrazione scolastica, le amministrazioni ospedaliere o altri uffici ufficiali personalmente o tramite le persone di supporto da loro esplicitamente designate (ad es. personale nei servizi amministrativi, diaconali o catechetici). Devono garantire il trattamento di questi dati sotto la protezione del segreto professionale o del segreto della confessione.
Inoltre, i dati, ove possibile, devono essere raccolti direttamente presso la persona interessata.
Nel traffico tra organi e istituzioni ecclesiastici, nonché in ambito interconfessionale tra organi di diverse chiese riconosciute di diritto pubblico, i dati personali possono essere trasferiti, nella misura in cui i destinatari dei dati siano coinvolti nella vita comunitaria ecclesiastica o nell'adempimento di compiti ecclesiastici e abbiano bisogno di tali informazioni a tal fine. I dati possono essere utilizzati solo per lo scopo indicato e non possono essere ulteriormente divulgati.
Per questo scambio di dati non devono essere imposte tasse.
Ogni persona interessata può far bloccare i propri dati senza fornire motivazioni. In tal caso, una trasmissione è consentita solo se esiste un obbligo legale a riguardo oppure se il richiedente dimostra in modo credibile che il perseguimento di richieste meritevoli di protezione nei confronti della persona interessata verrebbe ostacolato.
Ogni raccolta di dati deve stabilire chi è autorizzato alla loro elaborazione e chi può ulteriormente accedere ad essa. Una persona responsabile deve essere designata per la coordinazione.
Tutte le raccolte di dati (schedari, programmi informatici, copie e copie di sicurezza su supporti dati, ecc.) devono essere accessibili solo ai responsabili istruiti.
Tutte le persone che hanno accesso a un archivio di dati personali devono essere informate sulla tutela dei dati, oltre a dover rispettare l'obbligo generale di segretezza (segreto d'ufficio o segreto professionale).
In caso di collegamenti pianificati a Internet o ad altre reti esterne alla chiesa, devono essere adottate misure tecniche adeguate per impedire un accesso incontrollato ai dati da parte di altri collegati. Tali collegamenti devono essere segnalati ai responsabili cantonali per la protezione dei dati delle chiese (cfr. § 9) e i collegamenti Internet devono essere, se possibile, instaurati tramite sistemi cantonali esistenti o effettuati tramite sistemi che non contengono dati personali.
La persona incaricata dall'autorità tiene un registro sui dati raccolti secondo le disposizioni della legge e del regolamento sulla protezione dei dati. In esso sono annotate anche le tipologie di dati a accesso limitato, indicando la competenza per il loro trattamento.
Le autorità ecclesiastiche cantonali disciplinano, nell'ambito dell'organizzazione dell'amministrazione e delle aree di attività ecclesiale complessiva, l'istruzione e l'applicazione della protezione dei dati secondo il presente regolamento. Esse designano le persone responsabili a tal fine e stabiliscono i dettagli relativi allo scambio interno di dati e le competenze per il trasferimento di dati a organizzazioni ecclesiastiche e interecclesiastiche.
Nei punti di contatto, i responsabili delle Chiese si consultano reciprocamente e adottano, in collaborazione con il commissario cantonale per la protezione dei dati, le misure necessarie.
**La Commissione Ecclesiastica**
La commissione ecclesiastica stabilisce gli accordi necessari con l'ufficio del controllo degli abitanti, l'amministrazione scolastica e altri fornitori regolari di dati, comunicando loro un referente responsabile per le questioni relative alla protezione dei dati.
La commissione ecclesiastica redige l'elenco di bollettini ecclesiastici, opere collettive, gruppi e associazioni ai quali possono essere distribuiti indirizzi conformemente al § 5.
Le parrocchie decidono in quale modo rendere pubblici, o nell'ambito di eventi ecclesiastici, gli atti ufficiali come esequie, battesimi, matrimoni, cresime o confermazioni e, con il consenso degli interessati, anche compleanni importanti, anniversari, arrivi e partenze o cambiamenti di indirizzo. Restano salvaguardate le comunicazioni secondo le disposizioni del diritto canonico universalmente applicabile, in particolare durante il servizio religioso.
L'ufficio parrocchiale è responsabile di ulteriori dati personali correlati all’attività pastorale. In caso di dubbi, la commissione ecclesiastica e l'ufficio parrocchiale chiedono il parere del responsabile cantonale della protezione dei dati.
Le autorità ecclesiastiche possono, in base alle esigenze locali, emanare un proprio regolamento sulla protezione dei dati o aggiungere disposizioni integrative in un allegato a tale regolamento. In assenza di regolamentazioni locali, si applica direttamente il regolamento ecclesiastico cantonale.
Questo regolamento entra in vigore il 1° luglio 2000. Qualora un'autorità ecclesiastica (cfr. § 1) deliberi la propria approvazione successivamente, esso entra in vigore per la sua chiesa alla data della sua deliberazione.
In caso di necessità di revisione successiva, la procedura deve essere concordata tra le autorità competenti.