Legge sull'esternalizzazione dei servizi informatici
Statutory Text (5 Provisions)
¹ Il Consiglio di Stato, i Dipartimenti, gli Uffici e le Aziende Principio
nonché il Gran Consiglio, il Mediatore, i tribunali cantonali
superiori e gli enti di diritto pubblico possono, nell'ambito
delle loro competenze, affidare servizi informatici a istituzioni
di diritto privato o pubblico o collaborare con tali istituzioni
nel settore informatico.
² L'esternalizzazione di sistemi e applicazioni informatici di
importanza strategica per l'Amministrazione cantonale richiede
l'approvazione del Consiglio di Stato.
³ L'organo pubblico che si avvale di servizi informatici esterni
rimane responsabile dell'adempimento dei propri compiti.
¹ L'organo pubblico assicura, tramite misure organizzative e tecniche
di sicurezza, nonché mediante clausole contrattuali, che l'adempimento
dei compiti amministrativi sia garantito senza sostanziali compromissioni
anche nel caso in cui un'impresa privata, dalla quale esso acquista
servizi informatici, non rispetti gli accordi o cessi l'attività commerciale.
² Le imprese organizzate privatisticamente, nelle quali il Cantone
di Zurigo detiene, da solo o insieme ad altre istituzioni pubbliche,
una maggioranza di capitale e di voti, non sono considerate imprese
private ai sensi della presente disposizione.
1.10.08 - 62
1
172.71
Legge sull'esternalizzazione dei servizi informatici
Segreto d'ufficio
e protezione dei
dati
1 L’organo pubblico può rendere accessibili a imprese di diritto
privato dati personali particolarmente sensibili³ ai sensi della legge
sull’informazione e la protezione dei dati2, 3 e dati soggetti a segreto
nell’interesse dello Stato, solo se sono protetti da misure organizzati-
ve e tecniche contro accessi non autorizzati. Esso garantisce che tali
dati siano trattati esclusivamente da dipendenti dell’impresa, i quali
sottostanno al suo diritto di controllo e d’istruzione e, in qualità di
ausiliari, sono vincolati al segreto d’ufficio nonché a eventuali segreti
professionali o speciali.
2 Per il resto valgono le disposizioni della legge sull’informazione e
la protezione dei dati2, 3 concernenti il trattamento di dati su incarico.
Costituzione e
partecipazione
Apporto di
beni patrimo-
niali statali
II. Partecipazione a imprese informatiche
1 Il Consiglio di Stato può, per soddisfare le esigenze informatiche degli organi pubblici, fondare imprese informatiche in forma di diritto pubblico o privato, nonché acquisire partecipazioni in tali imprese.
2 Il Consiglio di Stato determina chi esercita i diritti spettanti allo Stato in virtù della partecipazione e lo rappresenta nell'amministrazione dell'impresa.
Il Consiglio di Stato è autorizzato a conferire in un'impresa informatica beni mobili e immobili e valori patrimoniali, nonché partecipazioni dello Stato, che sono destinati a servizi informatici, contro una partecipazione di pari valore o la costituzione di un credito, secondo principi di valutazione riconosciuti. I prestiti devono essere remunerati a condizioni di mercato.
2
1 RU 55, 580.
2 RS 170.4.
3 Versione secondo la L sulla trasparenza e la protezione dei dati del 12 febbraio 2007 (RU 62, 121; BUPG 2005, 1283). In vigore dal 1° ottobre 2008 (RU 63, 317).