1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi
Table of Provisions (27)
Statutory Text (27 Provisions)
Gli organi direttivi dell'Assemblea Intergiurassiana sono i due copresidenti, l'ufficio di presidenza e, durante la fase iniziale, il presidente nominato dal Consiglio federale.
1 Durante la fase iniziale, la presidenza è esercitata dalla persona nominata dal Consiglio federale.
2 Il presidente è assistito da due copresidenti, uno designato dalla delegazione del Giura bernese, l'altro da quella del Cantone del Giura.
3 In caso di necessità, il presidente designa uno dei copresidenti per sostituirlo.
1 Alla fine del mandato del presidente nominato dal Consiglio federale, i copresidenti si alternano alla presidenza ogni anno. Il sorteggio determina il primo copresidente che eserciterà la presidenza.
2 Un copresidente dimissionario è sostituito da una persona designata dalla sua delegazione.
1 L'ufficio è composto dai due copresidenti, da due assessori eletti secondo la procedura prevista dall'articolo 2, comma 2, e, durante la fase iniziale, dal presidente nominato dal Consiglio federale.
2 Il presidente assume anche la presidenza dell'ufficio.
L'Assemblea ha la sua sede a Moutier.
1 L'Assemblea Intergiurassiana dispone di un segretariato incaricato di gestire le questioni amministrative.
2 L'ufficio nomina il segretario dell'Assemblea nonché il personale del segretariato e ne stabilisce la retribuzione.
3 Il segretario partecipa alle sessioni plenarie e a quelle dell'ufficio.
4 In caso di impedimento del segretario, il presidente designa un segretario ad hoc, soggetto a ratifica da parte dell'ufficio.
L'Assemblea può creare al suo interno delle commissioni a cui affida compiti particolari.
1. Almeno tre membri dell'Assemblea possono costituire un gruppo.
2. Ogni gruppo deve comprendere almeno un rappresentante del Giura bernese e un rappresentante del Cantone del Giura, a meno che non sia composto esclusivamente da membri di un partito politico non rappresentato nell'altra delegazione.
3. I gruppi trattano le questioni che figurano all'ordine del giorno della seduta e sono rappresentati nelle commissioni.
1 L'Assemblea stabilisce autonomamente la data delle sue sedute.
2 L'Assemblea si riunisce su decisione del presidente o dell'ufficio di presidenza, nonché su richiesta di un quarto dei membri dell'Assemblea.
3 Le sedute si svolgono in uno dei distretti del Giura bernese o nel Cantone del Giura, secondo la decisione dell'ufficio di presidenza.
La convocazione e l'ordine del giorno sono inviati ai membri dell'Assemblea entro e non oltre due settimane prima del giorno della seduta.
I membri dell'Assemblea partecipano regolarmente alle sedute. In caso di impedimento, informano il presidente.
1 La maggioranza dei membri dell'Assemblea deve essere presente affinché essa possa deliberare.
2 Le decisioni sono prese a maggioranza di ciascuna delle delegazioni.
Gli oggetti da trattare dall'Assemblea sono introdotti da una proposta proveniente dall'ufficio, da una commissione, da un gruppo o anche da uno o più membri dell'Assemblea.
I dibattiti vertono innanzitutto sull'ammissibilità. Se quest'ultima è accettata, l'Assemblea passa alla discussione di dettaglio.
1 La votazione si svolge per alzata di mano.
2 Sei membri dell'Assemblea possono richiedere il voto a scrutinio segreto.
1 È tenuto un verbale di ogni seduta plenaria e di commissione.
2 Il segretario redige e firma insieme al presidente il verbale delle sedute.
3 I documenti che hanno servito come base alle deliberazioni sono allegati al verbale.
Gli atti provenienti dall'Assemblea sono firmati dal presidente e dal segretario.
1 L'Assemblea o l'ufficio possono conferire mandati a terzi.
2 Possono altresì richiedere informazioni e, con l'accordo dei governi interessati, affidare mandati di studio a servizi amministrativi del Cantone di Berna e del Cantone del Giura.
1 L'Assemblea può sottoporre ai governi dei due cantoni qualsiasi proposta che abbia deliberato.
2 L'ufficio è responsabile del monitoraggio di queste proposte.
L'Assemblée trasmette al Consiglio federale e ai governi dei due cantoni un rapporto annuale di attività, per la prima volta dodici mesi dopo l'inizio dei suoi lavori.
L'ufficio organizza l'informazione del pubblico.
1 I membri dell'Assemblea hanno diritto a un'indennità di 120 franchi per mezza giornata e di 200 franchi per giornata di seduta. La stessa tariffa si applica alle sedute dell'ufficio, delle delegazioni, delle commissioni e dei gruppi.
2 Il presidente dell'Assemblea riceve una doppia indennità.
3 I presidenti delle commissioni e dei gruppi ricevono una doppia indennità per le sedute che presiedono.
4 Lo studio dei dossier non dà diritto ad alcuna indennità particolare.
5 Un'indennità chilometrica di 60 centesimi è versata ai membri per i loro spostamenti dal loro domicilio ai luoghi delle sedute.
Il presidente nominato dal Consiglio federale è indennizzato dalla Confederazione. Il Consiglio federale determina l'importo della sua indennità.
1 Il Cantone di Berna e il Cantone del Giura si fanno carico, in parti uguali, delle spese dell'Assemblea.
2 Ogni cantone iscrive nel proprio bilancio l'importo necessario al funzionamento dell'Assemblea, su proposta di quest'ultima.
1 La tenuta dei conti è garantita dal segretario che sottopone i conti ogni sei mesi all'approvazione dell'ufficio.
2 I Controlli delle finanze dei due cantoni assicurano la revisione dei conti dell'Assemblea.
Il presente regolamento può essere modificato dalle parti firmatarie, in particolare su proposta dell'Assemblea.
Il presente regolamento entra in vigore alla sua firma.