Ordinanza riguardante il controllo degli abitanti
Table of Provisions (15)
Statutory Text (15 Provisions)
La presente ordinanza ha lo scopo di disciplinare l'attuazione della legge concernente il controllo degli abitanti (denominata di seguito: "la legge").
I termini utilizzati nel presente decreto per designare le persone si applicano indifferentemente alle donne e agli uomini.
L'obbligo di annunciare l'arrivo (art. 6 della legge) spetta anche a una persona che vive in un nucleo familiare collettivo (art. 2, lettera abis, e 9 dell'ordinanza federale sull'armonizzazione dei registri). L'annuncio deve essere effettuato entro i 14 giorni successivi all'arrivo. Su richiesta dell'interessato, l'ufficiale comunale può prorogare questo termine.
Le persone maggiorenni sono tenute a presentarsi personalmente per annunciare il loro arrivo, a meno che non siano state esentate per giusti motivi dal funzionario comunale.
La dichiarazione del coniuge, del partner registrato e del titolare dell'autorità parentale vale per l'altro coniuge o partner registrato e per i figli minori, finché queste persone convivono con lui.
Dopo aver effettuato l'iscrizione dei dati di cui all'articolo 21 della legge nel registro comunale degli abitanti, l'incaricato comunale rilascia un attestato di residenza, specificando in particolare che un documento è stato depositato conformemente all'articolo 9, comma 1, della legge, oppure un'attestazione di soggiorno.
Al momento in cui l'istituzione o il soggiorno termina, l'interessato è tenuto ad annunciare la sua partenza entro il giorno stesso di quest'ultima e a indicare la sua destinazione.
Il documento depositato ai sensi dell'articolo 9 della legge è restituito all'interessato.
In caso di trasferimento di una persona in un comune di un altro cantone, il comune di partenza comunica d'ufficio il cambiamento al comune di arrivo. Tutti i dati previsti all'articolo 21, lettera a, della legge riguardanti l'interessato sono trasmessi all'organo competente del comune di arrivo.
In caso di trasferimento in un altro comune del Cantone, la trasmissione riguarda tutti i dati menzionati all'articolo 21 della legge; la trasmissione avviene tramite la piattaforma cantonale di scambio di dati personali.
Le comuni assicurano che le persone straniere presentino per tempo le richieste di proroga delle autorizzazioni.
L'articolo 15 della legge è riservato per quanto concerne il resto.
Le disposizioni relative all'istituzione e al soggiorno dei cittadini svizzeri si applicano per il resto.
L'allegato alla presente ordinanza disciplina
a) l'accesso ai dati usuali a favore delle persone o enti pubblici o privati esterni all'amministrazione cantonale, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge;
b) l'accesso a dati particolari ai sensi dell'articolo 28 della legge.
Le comuni si dotano di una soluzione informatica che consenta la gestione elettronica dei dati relativi ai residenti.
La soluzione informatica deve rispondere ai requisiti tecnici attuali e futuri dell'Ufficio federale di statistica, nonché agli standard tecnici stabiliti dal dipartimento al quale è affiliato il Servizio informatico; essa deve consentire l'inserimento e lo scambio dei dati previsti all'articolo 21 della legge.
Le comuni che, a causa delle loro dimensioni o per un altro motivo giustificato, desiderano rinunciare a dotarsi di una propria soluzione informatica, possono, con l'accordo del Servizio informatico, gestire i dati relativi ai loro residenti tramite una connessione sicura alla piattaforma cantonale di scambio dei dati personali.
**23. Trasferimento dei dati dei comuni relativi ai loro abitanti**
Il trasferimento dei dati dei comuni relativi ai loro abitanti (art. 23 della legge) avviene esclusivamente tramite la piattaforma SEDEX. Questo trasferimento si verifica almeno una volta al giorno lavorativo. Il Servizio della popolazione può ordinare simulazioni di trasferimento dei dati o la ripetizione del trasferimento definitivo dei dati.
Le comuni assicurano la conservazione dei dati relativi ai loro abitanti che detengono al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.
Sono abrogate
a) l’ordinanza del 6 dicembre 1978 riguardante il soggiorno e l'insediamento degli stranieri;
b) l’ordinanza del 6 dicembre 1978 riguardante la dichiarazione di partenza degli stranieri;
c) l’ordinanza del 6 dicembre 1978 riguardante la garanzia richiesta agli stranieri;
d) l’ordinanza del 9 luglio 1985 che fissa le competenze e la procedura in materia di asilo.
La presente ordinanza entra in vigore il 1º febbraio 2010.