Art. 11 Ordinanza concernente il controllo degli abitanti
Art. 11 Ordinanza concernente il controllo degli abitanti
Le comuni si dotano di una soluzione informatica che consenta la gestione elettronica dei dati relativi ai residenti.
La soluzione informatica deve rispondere ai requisiti tecnici attuali e futuri dell'Ufficio federale di statistica, nonché agli standard tecnici stabiliti dal dipartimento al quale è affiliato il Servizio informatico; essa deve consentire l'inserimento e lo scambio dei dati previsti all'articolo 21 della legge.
Le comuni che, a causa delle loro dimensioni o per un altro motivo giustificato, desiderano rinunciare a dotarsi di una propria soluzione informatica, possono, con l'accordo del Servizio informatico, gestire i dati relativi ai loro residenti tramite una connessione sicura alla piattaforma cantonale di scambio dei dati personali.