Ordinanza sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (ODPC) - Tenuta (VPR)
Table of Provisions (43)
Statutory Text (43 Provisions)
1. La sovrastanza comunale designa una persona che si occupa della tenuta del catalogo elettorale e delle attestazioni del diritto di voto.
1. Il catalogo elettorale deve essere tenuto mediante elaborazione elettronica dei dati (EED). La soluzione informatica deve consentire il trasferimento elettronico dei dati verso il sistema cantonale di voto elettronico.
2. ...
1. Il catalogo elettorale costituisce l'unica base della votazione. Il diritto di voto può essere esercitato esclusivamente dalle persone iscritte nel catalogo.
2. Nel catalogo elettorale figurano tutti gli aventi diritto di voto in affari federali, cantonali, regionali e comunali.
1. Su richiesta, i comuni sono tenuti a trasmettere elettronicamente e gratuitamente al Cantone i dati del catalogo elettorale per l'allestimento di un catalogo elettorale cantonale virtuale temporaneo quale presupposto per il voto elettronico.
1. Il catalogo elettorale contiene le indicazioni necessarie per l'identificazione di ogni persona, nonché riguardo al suo diritto di voto e di elezione secondo l'elenco federale delle caratteristiche per l'armonizzazione dei registri e le norme dell'associazione per l'elaborazione di standard per l'e-government (eCH).
2. Il catalogo elettorale si basa per quanto possibile sui dati del registro degli abitanti.
1. Nessuno può essere al contempo iscritto nel catalogo elettorale di più comuni. Se sono date le premesse legali, i nuovi arrivati devono essere iscritti nel catalogo elettorale immediatamente dopo la notifica alla polizia.
2. Il responsabile della tenuta del catalogo si informa presso il comune di provenienza circa eventuali fatti determinanti per la valutazione del nuovo arrivato.
1. Le persone che hanno effettivamente abbandonato il loro domicilio nel comune devono essere radiate dal catalogo, anche se non hanno notificato la loro partenza.
1. Il diritto di consultazione può essere negato o limitato, se il catalogo elettorale è necessario per la preparazione e l'esecuzione indisturbata di un'elezione o di una votazione.
1. Su richiesta degli interessati, il responsabile della tenuta del catalogo deve motivare e comunicare per iscritto le decisioni concernenti le iscrizioni, le radiazioni e la consultazione. Esse possono essere impugnate con ricorso di diritto di voto.
1. La carta di legittimazione viene compilata sulla base del catalogo elettorale e contiene
a) le indicazioni necessarie alla chiara identificazione dell'avente diritto di voto;
b) la data dell'elezione o della votazione;
c) una parte destinata alla sottoscrizione in caso di voto per corrispondenza o per rappresentanza.
2. Qualora un avente diritto di voto renda credibile il mancato recapito o la perdita della sua carta di legittimazione, gli deve essere rilasciato un duplicato contrassegnato come tale.
1. Le carte di legittimazione per il voto elettronico vengono date in produzione dal Cantone e trasmesse agli elettori per posta. Le spese risultanti sono a carico dei comuni.
2. ...
1. I comuni, e con riferimento ai propri affari anche le regioni, possono disporre che le schede di voto vengano munite di un timbro prima della consegna agli aventi diritto di voto e che le schede di voto prive del timbro siano da considerare nulle.
2. I comuni possono disporre che le schede di voto vengano timbrate sul retro al momento dell'esercizio del diritto di voto e che le schede di voto prive di questo timbro siano da considerare nulle.
1. Qualora un avente diritto di voto renda credibile tempestivamente, vale a dire prima della chiusura dei seggi, il mancato recapito o la perdita delle schede di voto, queste devono venirgli consegnate.
2. Nei giorni di votazione e di elezione deve essere preparato un numero adeguato di schede di voto ufficiali nei locali di voto.
1. La sovrastanza comunale fissa, tenendo conto delle circostanze locali, gli orari in cui gli aventi diritto di voto possono recarsi alle urne nei giorni prescritti. Essa stabilisce il numero e l'ubicazione dei seggi. Gli aventi diritto di voto devono essere informati tempestivamente mediante una comunicazione ufficiale.
2. Se una votazione cantonale o federale coincide con un'assemblea comunale, i seggi vengono chiusi all'inizio dell'assemblea.
1. I risultati comunali devono essere comunicati telefonicamente alla Cancelleria dello Stato al più tardi entro le ore 13.30 conformemente al modulo inviato.
1. Le prescrizioni sulle agevolazioni di voto devono essere adeguatamente pubblicate dalla sovrastanza comunale prima di ogni votazione o elezione le.
1. La sovrastanza comunale stabilisce il numero e l'ubicazione dei seggi da tenere aperti in orari determinati nei giorni prescritti precedenti la data di votazione oppure l'ufficio comunale presso il quale l'avente diritto di voto può consegnare la scheda di voto in busta chiusa.
2. Essa dispone inoltre la conservazione delle buste di voto consegnate, che devono rimanere chiuse ed essere messe a disposizione all'ufficio elettorale, e provvede a garantire il segreto di voto, ad evitare abusi e al regolare rilevamento di tutte le schede.
1. Il voto per corrispondenza può avvenire per posta oppure mediante impostazione in una bucalettere dell'amministrazione comunale designata dalla sovrastanza comunale.
1. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 21, chi elegge o vota per corrispondenza deve compilare personalmente la sua scheda elettorale o di voto, inserirla nella busta di voto e chiudere quest'ultima. In caso di più votazioni aventi luogo contemporaneamente viene utilizzata un'unica busta.
2. La busta chiusa, che non può recare delle scritte, deve poi essere messa, se del caso, nella busta di trasmissione unitamente alla carta di legittimazione. La carta di legittimazione o la busta di trasmissione deve essere firmata. Dopo di che la busta di trasmissione deve essere chiusa e trasmessa per tempo al comune.
1. L'ufficio comunale controlla le buste di trasmissione pervenute circa il diritto di voto dei loro mittenti, le apre, conserva le buste di voto chiuse e le mette a disposizione dell'ufficio elettorale per l'apertura e lo spoglio.
2. I voti per corrispondenza risultati nulli devono essere muniti di una relativa annotazione e conservati d'ufficio fino alla scadenza del termine di ricorso contro il risultato della votazione. Le relative schede elettorali o di voto sono nulle e come tali devono essere dichiarate al momento della determinazione dei risultati.
1. Chi vota per corrispondenza ha lo stesso diritto alla tutela del segreto di voto di chi si reca alle urne.
1. La busta di voto e la busta di trasmissione, nonché eventuali moduli vengono consegnati gratuitamente dal comune agli aventi diritto di voto.
2. La Cancelleria dello Stato mette gratuitamente a disposizione dei comuni e delle regioni un numero sufficiente di buste di voto, buste di trasmissione ed eventuale ulteriore documentazione. I comuni e le regioni possono tuttavia prevedere anche soluzioni proprie, le quali devono però soddisfare i requisiti di cui all'articolo 17.
1. La persona di fiducia autorizzata deve compilare le schede elettorali o di voto secondo l'istruzione del rappresentato. In seguito la votazione può avvenire recandosi alle urne o per corrispondenza.
2. La persona di fiducia può deporre nell'urna una busta contenente il voto presentando la procura.
3. La sovrastanza comunale designa l'organo comunale competente per il rilascio ed il controllo periodico della procura.
4. In caso di voto per corrispondenza, la busta di trasmissione deve recare, oltre che al mittente, anche il cognome, l'indirizzo e la firma della persona di fiducia.
1. La Cancelleria dello Stato è la responsabile generale per il corretto svolgimento delle chiamate alle urne con voto elettronico nel Cantone e vigila sulle regioni, sui tribunali regionali e sui comuni.
2. Essa emana in particolare le istruzioni necessarie per lo svolgimento delle chiamate alle urne con voto elettronico a destinazione delle regioni, dei tribunali regionali e dei comuni.
3. Le regioni, i tribunali regionali e i comuni eseguono i compiti loro delegati in relazione alle chiamate alle urne con voto elettronico.
1. Annunci e revoche relativi al voto elettronico devono avvenire presso il comune di domicilio (domicilio politico) dell'avente diritto di voto.
2. Gli annunci e le revoche possono essere considerati fino a otto settimane prima della data di una chiamata alle urne. Notifiche pervenute in ritardo avranno validità per la chiamata alle urne successiva alla prossima.
1. Gli aventi diritto di voto annunciati che nel corso di una chiamata alle urne sono impediti dall'esprimere in modo regolare il voto in forma elettronica possono comunicare questo fatto al comune di domicilio.
2. Se la persona annunciata presenta un motivo d'impedimento oggettivo o soggettivo, il comune deve verificare un'eventuale doppia espressione del voto.
3. Se dalla verifica risulta che la persona annunciata non ha ancora espresso il voto in forma elettronica, il voto può avvenire per corrispondenza o alle urne.
1. La Cancelleria dello Stato stabilisce le date nelle quali sono possibili chiamate alle urne con voto elettronico in aggiunta alle date di votazione in bianco della Confederazione.
2. Essa comunica pubblicamente queste date al più tardi nel mese di marzo dell'anno precedente.
1. In caso di chiamate alle urne con voto elettronico, regioni, tribunali regionali e comuni devono trasmettere i propri oggetti in forma elettronica conformemente alle istruzioni della Cancelleria dello Stato.
1. L'urna elettronica viene aperta alle ore 12:00 del quartultimo lunedì precedente la domenica della votazione o dell'elezione e chiusa alle ore 12:00 del sabato precedente la domenica della votazione o dell'elezione.
2. Per tutte le indicazioni di orari in relazione al voto elettronico è determinante l'ora svizzera, vale a dire l'ora dell'Europa centrale (CET) tenendo conto dell'ora estiva conformemente all'articolo 15 della legge federale sulla metrologia e all'articolo 2 dell'ordinanza sull'ora estiva.
1. Il Governo nomina per la durata di quattro anni una commissione elettorale e di voto e-voting (CEVE) composta da almeno cinque membri. Esso designa presidente uno dei membri.
2. Le persone competenti per lo svolgimento tecnico della chiamata alle urne con voto elettronico non possono fare parte della commissione.
3. La nomina e la composizione della commissione devono essere rese note pubblicamente.
4. A una chiamata alle urne devono collaborare almeno tre membri della commissione.
1. La commissione elettorale e di voto e-voting vigila su tutte le chiamate alle urne con voto elettronico e le sorveglia. Essa collabora in particolare ai passi procedurali seguenti
a) messa a disposizione dell'urna;
b) decodifica dei voti e determinazione dei risultati.
2. Gli ulteriori diritti e doveri della commissione si conformano alla strategia concernente la verificabilità completa approvata dalla Cancelleria dello Stato.
1. I membri della commissione elettorale e di voto e-voting devono serbare il segreto d'ufficio e di voto.
1. I membri della commissione elettorale e di voto e-voting devono ricusarsi se
a) essi stessi;
b) il coniuge;
c) il partner registrato;
d) una persona con la quale convivono di fatto; oppure
e) un loro parente o affine fino al quarto grado
1. Nel decreto di istituzione il Governo disciplina le indennità per i membri della commissione elettorale e di voto e-voting.
1. Sull'elenco di selezione per il voto elettronico i candidati validamente proposti devono essere elencati in ordine alfabetico. Nel caso di candidati uscenti deve essere aggiunta l'annotazione «uscente».
1. Il Cantone può mettere gratuitamente a disposizione di singole persone, partiti o gruppi un programma informatico per la registrazione elettronica delle proposte di candidatura. La presentazione giuridicamente vincolante delle proposte di candidatura deve avvenire in forma cartacea.
2. La Cancelleria dello Stato emana le necessarie guide.
1. Il Cantone, i tribunali regionali e i comuni si fanno carico delle spese per il personale e per il materiale loro risultanti in relazione alle procedure di elezione.
1. Le autorità competenti per la ricezione delle proposte di candidatura controllano l'eleggibilità dei candidati indicati sulle proposte di candidatura e il diritto di voto dei firmatari delle proposte di candidatura.
1. Possono fungere da rappresentante della proposta di candidatura anche i candidati oppure i presidenti o i segretari di un partito o di un gruppo.
2. Una persona può fungere da rappresentante di diverse proposte di candidatura.
3. Il rappresentante della proposta di candidatura ha il diritto e il dovere di fare validamente in nome dei firmatari le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere.
1. Le proposte di candidatura devono pervenire all'autorità competente per la ricezione delle proposte di candidatura entro le ore 12:00 del termine di presentazione.
1. Se una persona ha firmato più di una proposta di candidatura, il suo nome viene stralciato da tutte le proposte di candidatura interessate.
1. Ritiri di proposte di candidatura devono pervenire in forma scritta all'autorità competente per la ricezione delle proposte di candidatura entro le ore 12:00 del termine di ritiro.
1. La presente ordinanza entra in vigore insieme alla legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni del 17 giugno 2005.
2. A tale data viene abrogata l'ordinanza sulla tenuta dei cataloghi dei votanti e la procedura delle votazioni del 18 dicembre 1978.