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Art. 21d Ordinanza sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (ODPC) - Date per chiamate alle urne supplementari

Prove di voto elettronico (e-voting)
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Art. 21d ODPC · Date per chiamate alle urne supplementari

1. La Cancelleria dello Stato stabilisce le date nelle quali sono possibili chiamate alle urne con voto elettronico in aggiunta alle date di votazione in bianco della Confederazione.

2. Essa comunica pubblicamente queste date al più tardi nel mese di marzo dell'anno precedente.

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