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Art. 21s Ordinanza sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (ODPC) - Ritiro della proposta di candidatura

Procedura di annuncio per elezioni svolte alle urne secondo il sistema maggioritario
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Art. 21s ODPC · Ritiro della proposta di candidatura

1. Ritiri di proposte di candidatura devono pervenire in forma scritta all'autorità competente per la ricezione delle proposte di candidatura entro le ore 12:00 del termine di ritiro.

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