Campo d'applicazione
Table of Provisions (13)
Statutory Text (13 Provisions)
1. **Il Regolamento di Esecuzione** si applica a tutti gli impianti pubblicitari all'aperto su tutto il territorio comunale del Comune di Glarus Nord, sia su suolo pubblico che privato.
2. Fatte salve le disposizioni legislative superiori della Confederazione e del Cantone, in particolare l'ordinanza sulla segnaletica della Confederazione, l'ordinanza sulla pubblicità e sulle affissioni lungo le strade pubbliche del Cantone e l'ordinanza sull'esecuzione del regolamento sulla pubblicità.
1. Le disposizioni regolano l'installazione, la progettazione e l'approvazione di impianti pubblicitari permanenti e temporanei negli spazi esterni su suolo privato e pubblico.
2. Con queste disposizioni si intende garantire un aspetto impeccabile degli impianti pubblicitari dal punto di vista estetico e funzionale, nonché un aspetto ineccepibile dell'ambiente urbano, stradale e paesaggistico. Inoltre, si assicura che la sicurezza del traffico non venga compromessa.
3. I dettagli sono regolati dall'autorità edilizia.
1. Le pubblicità all'aperto sono installazioni che, al di fuori degli edifici, sono percepibili in qualsiasi modo (scritta, luce, immagine, suono o altri mezzi) e che servono direttamente o indirettamente alla pubblicità.
2. Si distingue tra le seguenti tipologie di pubblicità
a) Pubblicità proprie: sono in diretto rapporto locale con la sede di aziende, imprese, prodotti, servizi, eventi e simili per i quali pubblicizzano. Le pubblicità proprie possono essere permanenti o temporanee.
b) Pubblicità terze: non sono in diretto rapporto locale con la sede di aziende, imprese, prodotti, servizi, eventi e simili per i quali pubblicizzano. Le pubblicità terze possono essere permanenti o temporanee.
c) Punti di affissione: sono installazioni fisse (analogiche o digitali) che servono all'applicazione temporanea di pubblicità proprie e terze. I punti di affissione comprendono cartelloni, bacheche, vetrine, pannelli informativi, ecc.
d) Pubblicità di grande formato: le pubblicità di grande formato sono pubblicità proprie o terze sotto forma di manifesti, banner e simili, che superano una superficie di 12 m² rispettivamente un'altezza o una larghezza di 4.0 m. Le pubblicità di grande formato possono essere solo temporanee.
e) Pubblicità temporanee: si considerano temporanee le pubblicità che non sono permanenti e non vengono installate per più di sei mesi all'anno.
1. L'obbligo di autorizzazione e la procedura per l'autorizzazione delle pubblicità si conformano al diritto cantonale.
2. Per le pubblicità soggette ad autorizzazione, deve essere presentata una concezione generale con la domanda, qualora
a) nella zona di protezione del paesaggio locale siano previsti più di due supporti pubblicitari permanenti.
b) al di fuori della zona di protezione del paesaggio locale siano previsti più di cinque supporti pubblicitari permanenti o più di due pubblicità di grande formato.
c) venga richiesta un'autorizzazione eccezionale per pubblicità proprie ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 del presente regolamento di esecuzione.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità edilizia.
4. Pubblicità non soggette ad autorizzazione
a) Non necessitano di autorizzazione, ai sensi dell'ordinanza sulle affissioni e le pubblicità sulle strade pubbliche, le pubblicità stradali temporanee non illuminate relative a elezioni, votazioni o manifestazioni nel Cantone Glarona, sotto forma di manifesti con una superficie fino a 3,5 m², che vengono installati all'interno delle località e fino a 100 m al di fuori delle località in aree designate dalla Polizia Cantonale.
b) Esse devono soddisfare tutti i requisiti di design, posizionamento e sicurezza stradale conformemente alle «Direttive per le pubblicità stradali temporanee» della Polizia Cantonale e possono essere installate al massimo sei settimane prima della campagna elettorale, del giorno della votazione o dell'inizio della manifestazione e devono essere rimosse entro sette giorni successivi.
c) Le violazioni delle seguenti condizioni e motivi di esclusione saranno segnalate; le installazioni in questione saranno rimosse a spese del responsabile / organizzatore.
1. Le pubblicità proprie possono essere installate autonomamente o montate su edifici.
2. Le pubblicità proprie devono essere generalmente collocate al piano terra. È consentita l'installazione di pubblicità proprie ai piani superiori, purché l'azienda presente non utilizzi spazi al piano terra. Eccezioni a questa disposizione sono possibili nell'ambito di un concetto complessivo.
3. Nella zona di tutela del paesaggio urbano e su oggetti singoli protetti, le pubblicità proprie devono essere ridotte al minimo necessario (di solito solo l'indirizzo dell'azienda e pubblicità temporanee) e devono essere in sintonia con il paesaggio urbano o l'oggetto singolo protetto.
4. Per le pubblicità proprie temporanee si applicano le disposizioni dell'Art. 7.
1. Le insegne pubblicitarie di terzi devono essere collocate, di norma, al piano terra. Eccezioni a questa disposizione sono possibili nell'ambito di un concetto complessivo.
2. Nella zona di tutela del paesaggio urbano, così come in prossimità diretta di singoli oggetti protetti e in zone residenziali pure (ES I e ES II), le insegne pubblicitarie di terzi non sono ammesse.
3. Al di fuori della zona edificabile, le insegne pubblicitarie di terzi non sono ammesse.
4. Per le insegne pubblicitarie di terzi temporanee si applicano le disposizioni secondo l'Art. 7.
1. **Pubblicità temporanee in relazione a progetti edilizi**
Le pubblicità temporanee, ad esempio su impalcature o sotto forma di cartelli nelle immediate vicinanze del cantiere, sono generalmente consentite per la durata dei lavori di costruzione. Sulle impalcature è consentito alle imprese edili coinvolte, ai fornitori e simili di apporre una propria pubblicità. La disposizione di più pubblicità deve essere coordinata dalla committenza/direzione lavori per quanto riguarda dimensioni e posizionamento. La parte predominante dell'impalcatura deve essere mantenuta libera da pubblicità.
2. **Pubblicità temporanee in relazione a eventi e manifesti elettorali**
Le pubblicità temporanee in relazione a eventi e i manifesti elettorali possono essere affissi al più presto sei settimane prima dell'evento o della domenica di elezione/votazione, e devono essere rimossi al più tardi sette giorni dopo l'evento o la domenica di elezione/votazione. Ove possibile, tali pubblicità devono essere apposte nei luoghi già designati secondo le «Direttive per le pubblicità stradali temporanee» della Polizia cantonale o nelle bacheche già esistenti.
3. **Supporti pubblicitari mobili**
I supporti pubblicitari mobili sotto forma di espositori, bandiere e simili possono essere posizionati solo davanti a negozi e aziende di servizi. I supporti pubblicitari mobili devono essere rimossi dopo la chiusura dell'attività.
1. Le insegne sono da progettare, considerate isolatamente e nel loro contesto con l'ambiente edificato e paesaggistico, in modo tale da non compromettere l'aspetto del luogo, delle strade e del paesaggio, nonché la sicurezza del traffico. Esse devono subordinarsi, per forma, colore e materiale, all'aspetto del luogo, delle strade e del paesaggio, nonché agli edifici e agli impianti esistenti.
2. Il numero delle insegne deve essere limitato il più possibile e non deve compromettere l'aspetto del luogo, delle strade e del paesaggio. Più insegne o impianti pubblicitari in prossimità spaziale devono essere armonizzati a livello di design (dimensione, posizionamento e materializzazione) e, se possibile, concentrati spazialmente.
3. L'ammissibilità dell'illuminazione delle insegne è disciplinata dal Regolamento di esecuzione sull'illuminazione degli spazi esterni del Comune di Glarona Nord.
4. La copertura di vetrine con insegne o pellicole oscuranti deve essere ridotta al minimo indispensabile. La parte predominante delle vetrine deve essere mantenuta libera da insegne e pellicole oscuranti.
5. Le retrovie visibili e non utilizzate degli impianti pubblicitari devono essere evitate. Se ciò non è possibile, le retrovie devono essere progettate in modo neutro.
6. La sicurezza del traffico, nonché la permeabilità di strade, sentieri e passaggi, devono essere garantite in ogni momento.
1. Sui tetti delle case, sulle recinzioni o sulle siepi non possono essere collocate pubblicità.
2. Le pubblicità che violano il buon costume e l'ordine pubblico, come quelle con contenuti offensivi, razzisti o che inneggiano alla violenza, sono vietate.
1. Le tasse per il rilascio delle autorizzazioni per pubblicità negli spazi esterni sono disciplinate dall'Ordinamento delle tasse edilizie e pianificatorie del Comune di Glarona Nord.
1. Le installazioni pubblicitarie devono essere mantenute in uno stato funzionale impeccabile e pulito. Le installazioni danneggiate o non più funzionanti devono essere riparate o rimosse.
2. Responsabili della manutenzione delle pubblicità e delle installazioni pubblicitarie sono le persone, le aziende e i fornitori di servizi che sono incaricati dell'installazione o del montaggio delle pubblicità o dei supporti pubblicitari. Questi sono inoltre responsabili dell'assicurazione della sicurezza del traffico.
1. Impianti pubblicitari esistenti per la pubblicità esterna, che contrastano con il presente regolamento esecutivo, possono rimanere in essere fino al momento in cui verranno apportate modifiche soggette ad autorizzazione. Essi dovranno quindi essere adeguati ai requisiti di legge o rimossi.
1. L'applicazione del regolamento di esecuzione per la pubblicità negli spazi esterni è di competenza dell'autorità edilizia.
2. Il consiglio comunale verifica e adatta periodicamente il regolamento di esecuzione per la pubblicità negli spazi esterni e la prassi di esecuzione ad essa collegata, secondo le necessità.