7.6-6
CH-GL
Art. 13 Regolamento di esecuzione in materia di pubblicità esterna - Esecuzione
Schlussbestimmungen
Art. 13 Regolamento di esecuzione in materia di pubblicità esterna · Esecuzione
1. L'applicazione del regolamento di esecuzione per la pubblicità negli spazi esterni è di competenza dell'autorità edilizia.
2. Il consiglio comunale verifica e adatta periodicamente il regolamento di esecuzione per la pubblicità negli spazi esterni e la prassi di esecuzione ad essa collegata, secondo le necessità.