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7.6-6 CH-GL

Art. 13 Regolamento di esecuzione in materia di pubblicità esterna - Esecuzione

Schlussbestimmungen
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Art. 13 Regolamento di esecuzione in materia di pubblicità esterna · Esecuzione

1. L'applicazione del regolamento di esecuzione per la pubblicità negli spazi esterni è di competenza dell'autorità edilizia.

2. Il consiglio comunale verifica e adatta periodicamente il regolamento di esecuzione per la pubblicità negli spazi esterni e la prassi di esecuzione ad essa collegata, secondo le necessità.

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