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7.6-6 CH-GL

Art. 5 Regolamento di esecuzione in materia di pubblicità esterna - Pubblicità propria

Requisiti per le pubblicità
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Art. 5 Regolamento di esecuzione in materia di pubblicità esterna · Pubblicità propria

1. Le pubblicità proprie possono essere installate autonomamente o montate su edifici.

2. Le pubblicità proprie devono essere generalmente collocate al piano terra. È consentita l'installazione di pubblicità proprie ai piani superiori, purché l'azienda presente non utilizzi spazi al piano terra. Eccezioni a questa disposizione sono possibili nell'ambito di un concetto complessivo.

3. Nella zona di tutela del paesaggio urbano e su oggetti singoli protetti, le pubblicità proprie devono essere ridotte al minimo necessario (di solito solo l'indirizzo dell'azienda e pubblicità temporanee) e devono essere in sintonia con il paesaggio urbano o l'oggetto singolo protetto.

4. Per le pubblicità proprie temporanee si applicano le disposizioni dell'Art. 7.

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