Art. 5 Regolamento di esecuzione in materia di pubblicità esterna - Pubblicità propria
Art. 5 Regolamento di esecuzione in materia di pubblicità esterna · Pubblicità propria
1. Le pubblicità proprie possono essere installate autonomamente o montate su edifici.
2. Le pubblicità proprie devono essere generalmente collocate al piano terra. È consentita l'installazione di pubblicità proprie ai piani superiori, purché l'azienda presente non utilizzi spazi al piano terra. Eccezioni a questa disposizione sono possibili nell'ambito di un concetto complessivo.
3. Nella zona di tutela del paesaggio urbano e su oggetti singoli protetti, le pubblicità proprie devono essere ridotte al minimo necessario (di solito solo l'indirizzo dell'azienda e pubblicità temporanee) e devono essere in sintonia con il paesaggio urbano o l'oggetto singolo protetto.
4. Per le pubblicità proprie temporanee si applicano le disposizioni dell'Art. 7.