Ordinanza sulla trasformazione digitale (VoDiT) - Oggetto e Ambito di Applicazione (DIDIT)
Table of Provisions (10)
Statutory Text (10 Provisions)
1. Questo regolamento disciplina la gestione, il supporto e l'attuazione della trasformazione digitale nell'amministrazione cantonale.
1. Il Consiglio di Stato stabilisce le condizioni quadro generali della trasformazione digitale.
2. Il Consiglio di Stato
a. delibera la strategia di digitalizzazione e le misure per la sua attuazione;
b. prende atto della relazione annuale della Conferenza sulla trasformazione digitale relativa all'attuazione della strategia di digitalizzazione;
c. approva il portafoglio di progetti digitali prioritizzati annualmente nel piano delle attività e finanziario.
1. Le direzioni e la cancelleria statale dirigono e supportano la trasformazione digitale nei loro uffici o unità organizzative.
2. Le direzioni e la cancelleria statale
a. hanno ciascuna un ufficio di consulenza e coordinamento per la trasformazione digitale;
b. assicurano la consulenza e il supporto nello sviluppo organizzativo.
3. Il controllo finanziario, l'ufficio del difensore civico e l'autorità di controllo della protezione dei dati possono usufruire presso la cancelleria statale dei servizi conformi al comma 2.
1. L'Ufficio per la Trasformazione Digitale (DiDiT)
a. guida e coordina i processi generali e lo sviluppo dell'organizzazione per promuovere la trasformazione digitale;
b. guida e coordina l'elaborazione della strategia di digitalizzazione e il rapporto annuale sullo stato della sua attuazione;
c. guida e coordina l'elaborazione del portafoglio di progetti digitali;
d. guida e coordina l'elaborazione di accordi di prestazione per la gestione di piattaforme digitali di base inter-agenzia in conformità con § 9 comma 3;
e. può incaricare la redazione BL digital+ della comunicazione interna ed esterna;
f. assicura la rappresentanza in comitati tecnici e conferenze di Confederazione e Cantoni nel suo ambito di competenza.
1. La Conferenza Trasformazione Digitale (CTD) è l'organo consultivo del Consiglio di Governo per questioni strategiche relative alla trasformazione digitale e garantisce il coordinamento intergovernativo.
2. La CTD
a. promuove la collaborazione intergovernativa;
b. incarica la DiTiD di elaborare la strategia di digitalizzazione, la esamina e la raccomanda al Consiglio di Governo per l'approvazione;
c. sorveglia il rispetto delle direttive strategiche, si impegna per l'attuazione uniforme delle misure e può formulare raccomandazioni alle direzioni e alla Cancelleria dello Stato;
d. approva su richiesta della DiTiD il rapporto annuale sull'attuazione della strategia di digitalizzazione e lo raccomanda al Consiglio di Governo per l'approvazione;
e. stabilisce i criteri per la priorizzazione dei progetti nel portafoglio dei progetti digitali;
f. esamina e approva annualmente il portafoglio dei progetti digitali prioritizzati nel piano dei compiti e finanziamenti e lo raccomanda al Consiglio di Governo per l'approvazione;
g. raccomanda al Consiglio di Governo l'assegnazione delle piattaforme digitali di base alla linea (servizio o unità organizzativa secondo § 9 comma 2);
h. è un organo di escalation per il gruppo di lavoro Portafoglio Progetti Digitali;
i. può affidare incarichi di verifica alla DiTiD.
1. La KDT è composta da
a. il direttore o la direttrice del DiDiT;
b. un Digital Transformation Manager per ciascuna direzione e la cancelleria dello Stato;
c. il direttore o la direttrice dei Servizi Informatici Centrali (con funzione consultiva);
d. il responsabile della sicurezza cantonale (con funzione consultiva).
2. I tribunali possono delegare 1 membro con diritto di voto alla KDT.
3. Il direttore o la direttrice del DiDiT presiede alle riunioni.
4. La presidenza è supportata da una vicepresidenza che varia annualmente, affidata di volta in volta a un Digital Transformation Manager delle direzioni, della cancelleria dello Stato o dei tribunali.
5. La KDT si costituisce autonomamente e adotta un regolamento interno.
6. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.
7. Il DiDiT gestisce la segreteria della KDT.
1. Il Gruppo Specializzato Portfolio dei Progetti Digitali (GSPD) è l'organo responsabile per il coordinamento delle iniziative di digitalizzazione.
2. Il GSPD
a. promuove lo scambio di idee, iniziative e progetti all'interno dell'amministrazione e delle autorità;
b. integra periodicamente le preoccupazioni delle imprese e della popolazione;
c. elabora, sulla base dei contributi delle direzioni, della cancelleria di Stato e dei tribunali, il portfolio dei progetti digitali prioritizzato annualmente nel piano delle attività e finanziamenti destinato al KDT;
d. propone al KDT, sulla base di una relazione annuale, misure migliorative della qualità per la gestione del portfolio dei progetti e l'attuazione delle iniziative di digitalizzazione.
**1. La FaPP è composta da:**
a. 1 rappresentante della DiDiT (Presidenza);
b. 1 rappresentante per ciascuna direzione e della Cancelleria di Stato;
c. 1 rappresentante per ciascun team di competenza (con voto consultivo);
d. 1 rappresentante della Promozione del Territorio di Basilea Campagna (con voto consultivo);
e. 1 rappresentante dell'Informatica Centrale (con voto consultivo).
**2. I tribunali possono delegare 1 membro con diritto di voto alla FaPP.**
**3. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.**
**4. La FaPP si costituisce autonomamente e si dà un regolamento interno.**
**5. La DiDiT gestisce la segreteria della FaPP.**
1. Il Consiglio di Stato assegna la competenza per le piattaforme digitali di base, gestite e utilizzate a livello interdipartimentale, al servizio o all'unità organizzativa con la maggiore competenza in materia.
2. Se l'assegnazione avviene a un'autorità che non è articolata, o non esclusivamente articolata, in servizi, l'assegnazione può essere effettuata a un'unità organizzativa che a livello gerarchico si trova al livello di un servizio.
3. Un accordo sulle prestazioni tra il servizio o l'unità organizzativa, il KDT e le altre unità organizzative direttamente coinvolte regola la prestazione dei servizi e la collaborazione tra di esse.
4. L'assegnazione ai tribunali richiede inoltre una decisione del management dei tribunali e un accordo sulle prestazioni con l'unità organizzativa interessata, in conformità al comma 3.
1. Gli uffici o le unità organizzative competenti istituiscono team di competenza per la gestione delle piattaforme digitali di base.
2. Un team di competenza
a. garantisce il funzionamento, lo sviluppo e il supporto della piattaforma di base;
b. pianifica, gestisce e realizza i progetti relativi alla piattaforma di base in collaborazione con le unità organizzative interessate;
c. assicura la formazione degli utenti.
3. Un riaddebito dei costi da parte del team di competenza avviene esclusivamente sulla base della contabilità gestionale.
4. L'Appendice 1 elenca i team di competenza, gli uffici o le unità organizzative competenti, i compiti e le piattaforme digitali di base.