Legislator · Canton Basilea Campagna — Raccolta delle leggi cantonali
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Ordinanza sulla trasformazione digitale (VoDiT) - Oggetto e Ambito di Applicazione (DIDIT)

10 Articles / Provisions · Canton Basilea Campagna — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (10)

Statutory Text (10 Provisions)

**Generale**

1. Questo regolamento disciplina la gestione, il supporto e l'attuazione della trasformazione digitale nell'amministrazione cantonale.

Competenze

1. Il Consiglio di Stato stabilisce le condizioni quadro generali della trasformazione digitale.

2. Il Consiglio di Stato

a. delibera la strategia di digitalizzazione e le misure per la sua attuazione;

b. prende atto della relazione annuale della Conferenza sulla trasformazione digitale relativa all'attuazione della strategia di digitalizzazione;

c. approva il portafoglio di progetti digitali prioritizzati annualmente nel piano delle attività e finanziario.

Competenze

1. Le direzioni e la cancelleria statale dirigono e supportano la trasformazione digitale nei loro uffici o unità organizzative.

2. Le direzioni e la cancelleria statale

a. hanno ciascuna un ufficio di consulenza e coordinamento per la trasformazione digitale;

b. assicurano la consulenza e il supporto nello sviluppo organizzativo.

3. Il controllo finanziario, l'ufficio del difensore civico e l'autorità di controllo della protezione dei dati possono usufruire presso la cancelleria statale dei servizi conformi al comma 2.

Competenze

1. L'Ufficio per la Trasformazione Digitale (DiDiT)

a. guida e coordina i processi generali e lo sviluppo dell'organizzazione per promuovere la trasformazione digitale;

b. guida e coordina l'elaborazione della strategia di digitalizzazione e il rapporto annuale sullo stato della sua attuazione;

c. guida e coordina l'elaborazione del portafoglio di progetti digitali;

d. guida e coordina l'elaborazione di accordi di prestazione per la gestione di piattaforme digitali di base inter-agenzia in conformità con § 9 comma 3;

e. può incaricare la redazione BL digital+ della comunicazione interna ed esterna;

f. assicura la rappresentanza in comitati tecnici e conferenze di Confederazione e Cantoni nel suo ambito di competenza.

Organismi di Governo - Conferenza Trasformazione Digitale (CTD)

1. La Conferenza Trasformazione Digitale (CTD) è l'organo consultivo del Consiglio di Governo per questioni strategiche relative alla trasformazione digitale e garantisce il coordinamento intergovernativo.

2. La CTD

a. promuove la collaborazione intergovernativa;

b. incarica la DiTiD di elaborare la strategia di digitalizzazione, la esamina e la raccomanda al Consiglio di Governo per l'approvazione;

c. sorveglia il rispetto delle direttive strategiche, si impegna per l'attuazione uniforme delle misure e può formulare raccomandazioni alle direzioni e alla Cancelleria dello Stato;

d. approva su richiesta della DiTiD il rapporto annuale sull'attuazione della strategia di digitalizzazione e lo raccomanda al Consiglio di Governo per l'approvazione;

e. stabilisce i criteri per la priorizzazione dei progetti nel portafoglio dei progetti digitali;

f. esamina e approva annualmente il portafoglio dei progetti digitali prioritizzati nel piano dei compiti e finanziamenti e lo raccomanda al Consiglio di Governo per l'approvazione;

g. raccomanda al Consiglio di Governo l'assegnazione delle piattaforme digitali di base alla linea (servizio o unità organizzativa secondo § 9 comma 2);

h. è un organo di escalation per il gruppo di lavoro Portafoglio Progetti Digitali;

i. può affidare incarichi di verifica alla DiTiD.

Organismi di Governo - Conferenza Trasformazione Digitale (CTD)

1. La KDT è composta da

a. il direttore o la direttrice del DiDiT;

b. un Digital Transformation Manager per ciascuna direzione e la cancelleria dello Stato;

c. il direttore o la direttrice dei Servizi Informatici Centrali (con funzione consultiva);

d. il responsabile della sicurezza cantonale (con funzione consultiva).

2. I tribunali possono delegare 1 membro con diritto di voto alla KDT.

3. Il direttore o la direttrice del DiDiT presiede alle riunioni.

4. La presidenza è supportata da una vicepresidenza che varia annualmente, affidata di volta in volta a un Digital Transformation Manager delle direzioni, della cancelleria dello Stato o dei tribunali.

5. La KDT si costituisce autonomamente e adotta un regolamento interno.

6. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

7. Il DiDiT gestisce la segreteria della KDT.

Organi di controllo - Gruppo di lavoro su Portfolio di Progetti Digitali (GrPP)

1. Il Gruppo Specializzato Portfolio dei Progetti Digitali (GSPD) è l'organo responsabile per il coordinamento delle iniziative di digitalizzazione.

2. Il GSPD

a. promuove lo scambio di idee, iniziative e progetti all'interno dell'amministrazione e delle autorità;

b. integra periodicamente le preoccupazioni delle imprese e della popolazione;

c. elabora, sulla base dei contributi delle direzioni, della cancelleria di Stato e dei tribunali, il portfolio dei progetti digitali prioritizzato annualmente nel piano delle attività e finanziamenti destinato al KDT;

d. propone al KDT, sulla base di una relazione annuale, misure migliorative della qualità per la gestione del portfolio dei progetti e l'attuazione delle iniziative di digitalizzazione.

Organi Direttivi - Gruppo di Lavoro Progetto Portafoglio Digitale (GLPP)

**1. La FaPP è composta da:**

a. 1 rappresentante della DiDiT (Presidenza);

b. 1 rappresentante per ciascuna direzione e della Cancelleria di Stato;

c. 1 rappresentante per ciascun team di competenza (con voto consultivo);

d. 1 rappresentante della Promozione del Territorio di Basilea Campagna (con voto consultivo);

e. 1 rappresentante dell'Informatica Centrale (con voto consultivo).

**2. I tribunali possono delegare 1 membro con diritto di voto alla FaPP.**

**3. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.**

**4. La FaPP si costituisce autonomamente e si dà un regolamento interno.**

**5. La DiDiT gestisce la segreteria della FaPP.**

**Piattaforme digitali di base interagenzia**

1. Il Consiglio di Stato assegna la competenza per le piattaforme digitali di base, gestite e utilizzate a livello interdipartimentale, al servizio o all'unità organizzativa con la maggiore competenza in materia.

2. Se l'assegnazione avviene a un'autorità che non è articolata, o non esclusivamente articolata, in servizi, l'assegnazione può essere effettuata a un'unità organizzativa che a livello gerarchico si trova al livello di un servizio.

3. Un accordo sulle prestazioni tra il servizio o l'unità organizzativa, il KDT e le altre unità organizzative direttamente coinvolte regola la prestazione dei servizi e la collaborazione tra di esse.

4. L'assegnazione ai tribunali richiede inoltre una decisione del management dei tribunali e un accordo sulle prestazioni con l'unità organizzativa interessata, in conformità al comma 3.

**Piattaforme digitali di base interagenzia**

1. Gli uffici o le unità organizzative competenti istituiscono team di competenza per la gestione delle piattaforme digitali di base.

2. Un team di competenza

a. garantisce il funzionamento, lo sviluppo e il supporto della piattaforma di base;

b. pianifica, gestisce e realizza i progetti relativi alla piattaforma di base in collaborazione con le unità organizzative interessate;

c. assicura la formazione degli utenti.

3. Un riaddebito dei costi da parte del team di competenza avviene esclusivamente sulla base della contabilità gestionale.

4. L'Appendice 1 elenca i team di competenza, gli uffici o le unità organizzative competenti, i compiti e le piattaforme digitali di base.

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