Legislator · Canton Basilea Campagna — Raccolta delle leggi cantonali
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Legge sulla promozione linguistica precoce (GfS) - Scopo e Ambito di Applicazione (GfS)

9 Articles / Provisions · Canton Basilea Campagna — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (9)

Statutory Text (9 Provisions)

Ambito di applicazione

1. Questa legge ha l'obiettivo di promuovere adeguatamente la lingua tedesca per i bambini prima dell'ingresso all'asilo.

2. Regola l'obbligo di sostegno linguistico selettivo, la valutazione del livello linguistico, il riconoscimento delle offerte di promozione linguistica precoce nonché le mansioni di Cantone e comuni.

Offerte riconosciute di promozione linguistica precoce

1. Offerte di promozione precoce della lingua secondo questa legge sono esclusivamente offerte che

a. integrano e presentano la lingua tedesca ai bambini in un contesto quotidiano e adeguato all'età;

b. si svolgono prima dell'ingresso alla scuola materna e durano almeno 1 anno;

c. si rivolgono in particolare ai bambini che non raggiungono il livello di competenza linguistica tedesca definito nel regolamento nell'ambito della valutazione dello stato linguistico.

Offerte riconosciute di promozione linguistica precoce

1. Le offerte di promozione linguistica precoce, che conformemente al presente diritto sono riconosciute come offerte obbligatorie o suscettibili di sovvenzione, e che quindi si considerano «offerte riconosciute di promozione linguistica precoce», soddisfano requisiti qualitativi riguardanti

a. Formazione e aggiornamento del personale di assistenza;

b. Intensità e durata;

c. Concetto di promozione linguistica.

2. Il Consiglio di governo stabilisce nel regolamento i singoli requisiti di qualità.

Competenza e Compiti dei Comuni

1. I comuni possono introdurre un obbligo selettivo di promozione linguistica per i bambini con necessità di supporto linguistico 1 anno prima dell'ingresso alla scuola materna.

2. I comuni con obbligo selettivo di promozione linguistica dispongono la partecipazione a offerte obbligatorie di promozione linguistica precoce per i bambini che presentano necessità di supporto linguistico secondo la valutazione del livello linguistico.

3. I comuni con obbligo selettivo di promozione linguistica garantiscono almeno 1 offerta riconosciuta di promozione linguistica precoce alla quale i bambini con necessità di supporto linguistico possano partecipare gratuitamente.

4. Per le offerte di promozione linguistica precoce nell'ambito di un obbligo selettivo di promozione linguistica che superano i criteri di qualità di cui al § 3 comma 1 lett. b, può essere richiesta una partecipazione ai costi ai titolari della responsabilità genitoriale conforme alla loro capacità finanziaria.

Competenza e Compiti dei Comuni

1. Il riconoscimento come offerta di promozione precoce del linguaggio ai sensi di questa legge è disposto dai comuni.

2. I comuni verificano se i criteri secondo il § 3 sono soddisfatti e segnalano le offerte riconosciute di promozione precoce del linguaggio all'ufficio di coordinamento competente del cantone.

3. I comuni supportano il cantone nell'esecuzione della valutazione del livello linguistico secondo il § 7 comma 7.

Competenze e Funzioni del Cantone

1. Il cantone è responsabile del coordinamento della promozione linguistica precoce.

2. L'ufficio competente ha i seguenti compiti

a. Servire come punto di riferimento per le autorità, i comuni e i prestatori di servizi di promozione linguistica precoce per questioni organizzative e tecniche.

b. Fornire sostegno finanziario alle offerte riconosciute di promozione linguistica precoce sotto forma di un contributo fisso permanente e ai comuni sotto forma di finanziamento iniziale nell'ambito dei crediti approvati.

c. Offrire contributi per la formazione continua del personale nelle offerte di cura, nella misura in cui questi non siano finanziati da altre fonti, nell'ambito dei crediti approvati.

d. Valutare ogni 5 anni la qualità e l'utilizzo delle offerte di promozione linguistica precoce.

e. Essere responsabile dell'attuazione della valutazione dello stato linguistico secondo l'articolo § 7.

f. Creare un database di indirizzi accessibile al pubblico di tutte le offerte riconosciute di promozione linguistica precoce nel cantone.

3. Il Consiglio di Stato stabilisce i dettagli per il supporto finanziario e tecnico tramite regolamento.

Competenze e Funzioni del Cantone

1. Il Cantone rileva annualmente il livello linguistico di tutti i bambini residenti nel cantone, che nell'anno solare successivo diventeranno soggetti all'obbligo scolastico, in vista di un possibile utilizzo di un'offerta di promozione linguistica precoce.

2. Il Consiglio di Stato determina a partire da quale risultato della rilevazione del livello linguistico vi sia un'esigenza di promozione linguistica.

3. Il Cantone informa i tutori legali sul risultato della rilevazione del livello linguistico e sulle offerte di promozione linguistica precoce che sono a loro disposizione.

4. Il Cantone pubblica i risultati delle rilevazioni del livello linguistico in forma statistica e anonimizzata.

5. Il Cantone informa i comuni su quali bambini residenti nel comune abbiano un'esigenza di promozione linguistica secondo la rilevazione del livello linguistico.

6. I tutori legali sono obbligati a cooperare nella rilevazione del livello linguistico.

7. Se i tutori legali non rispondono alla rilevazione del livello linguistico, i comuni contattano i tutori legali e offrono assistenza nella risposta alla rilevazione del livello linguistico.

8. Dopo un comprovato insuccesso nel contattare o un comprovato rifiuto di cooperazione da parte dei tutori legali, i comuni segnalano il fatto al Cantone per l'imposizione di sanzioni.

9. Chi rifiuta di cooperare nella rilevazione del livello linguistico è punito con una multa.

Competenze e Funzioni del Cantone

1. Il Cantone concede contributi nell'ambito dei crediti approvati per lo sviluppo o il potenziamento di offerte di promozione linguistica precoce adeguate alle necessità, purché

a. la valutazione del livello linguistico dimostri che vi è una necessità in un comune;

b. i criteri di qualità secondo § 3 siano rispettati dalle offerte di promozione linguistica precoce o siano raggiunti attraverso il finanziamento iniziale;

c. non vengano utilizzati altri fondi del Cantone o della Confederazione per sviluppare la stessa offerta. Se l'altro finanziamento copre una parte, si può fornire un finanziamento complementare.

2. Il Cantone può concedere contributi indipendentemente da altre sovvenzioni a fornitori di servizi riconosciuti.

3. Se in un comune esiste già un'offerta di promozione linguistica precoce adeguata alle necessità, il Cantone può concedere contributi al suo sviluppo ulteriore, purché

a. vengano rispettati i criteri secondo § 3; oppure

b. il contributo venga utilizzato per migliorare il livello di qualità di tutte le offerte di promozione linguistica precoce incluse nella domanda di contributo nel comune.

4. I contributi possono essere erogati a singole offerte o a un comune.

5. Se i contributi sono erogati a un comune, esso deve garantire che le offerte di promozione linguistica precoce siano conformi ai criteri secondo § 2 e che tutte le offerte incluse nella domanda di contributo li rispettino.

6. In casi eccezionali, il Cantone può anche finanziare offerte di promozione linguistica precoce che, in particolare per quanto riguarda la durata e il momento, non corrispondono alla definizione di § 2 comma 1 lett. b.

Competenze e Funzioni del Cantone

1. L'ente responsabile del cantone per la valutazione del livello linguistico riceve dall'Ufficio per i dati e la statistica, su richiesta, i seguenti dati relativi a bambini di 3 anni nel cantone

a. Nome e cognome, data di nascita, indirizzo di residenza e nazionalità del bambino;

b. Nome e cognome dei tutori legali nonché i loro indirizzi di residenza, se tali dati sono disponibili.

2. L'ente cantonalmente responsabile utilizza i dati personali in conformità al paragrafo 1 per l'effettuazione della valutazione del livello linguistico secondo l'articolo 7.

3. L'analisi della valutazione del livello linguistico può essere effettuata da terzi in forma anonima.

4. Il cantone comunica agli enti competenti dei comuni i dati personali dei bambini che necessitano di sostegno linguistico secondo la valutazione del livello linguistico, il risultato della valutazione e i dati personali dei loro tutori legali, nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione di un obbligo, la sovvenzione di offerte di promozione linguistica precoce, la cooperazione con i fornitori di servizi o il sostegno dei tutori legali nell'ambito della valutazione del livello linguistico.

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