§ 9 Legge sulla promozione linguistica precoce (GfS) - Raccolta, Elaborazione e Trasmissione dei Dati
§ 9 GfS - Raccolta, Elaborazione e Trasmissione dei Dati · Raccolta, Elaborazione e Trasmissione dei Dati
1. L'ente responsabile del cantone per la valutazione del livello linguistico riceve dall'Ufficio per i dati e la statistica, su richiesta, i seguenti dati relativi a bambini di 3 anni nel cantone
a. Nome e cognome, data di nascita, indirizzo di residenza e nazionalità del bambino;
b. Nome e cognome dei tutori legali nonché i loro indirizzi di residenza, se tali dati sono disponibili.
2. L'ente cantonalmente responsabile utilizza i dati personali in conformità al paragrafo 1 per l'effettuazione della valutazione del livello linguistico secondo l'articolo 7.
3. L'analisi della valutazione del livello linguistico può essere effettuata da terzi in forma anonima.
4. Il cantone comunica agli enti competenti dei comuni i dati personali dei bambini che necessitano di sostegno linguistico secondo la valutazione del livello linguistico, il risultato della valutazione e i dati personali dei loro tutori legali, nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione di un obbligo, la sovvenzione di offerte di promozione linguistica precoce, la cooperazione con i fornitori di servizi o il sostegno dei tutori legali nell'ambito della valutazione del livello linguistico.