§ 7 Legge sulla promozione linguistica precoce (GfS) - Valutazione dello Stato di Conoscenza della Lingua
§ 7 GfS — Valutazione dello Stato di Conoscenza della Lingua
1. Il Cantone rileva annualmente il livello linguistico di tutti i bambini residenti nel cantone, che nell'anno solare successivo diventeranno soggetti all'obbligo scolastico, in vista di un possibile utilizzo di un'offerta di promozione linguistica precoce.
2. Il Consiglio di Stato determina a partire da quale risultato della rilevazione del livello linguistico vi sia un'esigenza di promozione linguistica.
3. Il Cantone informa i tutori legali sul risultato della rilevazione del livello linguistico e sulle offerte di promozione linguistica precoce che sono a loro disposizione.
4. Il Cantone pubblica i risultati delle rilevazioni del livello linguistico in forma statistica e anonimizzata.
5. Il Cantone informa i comuni su quali bambini residenti nel comune abbiano un'esigenza di promozione linguistica secondo la rilevazione del livello linguistico.
6. I tutori legali sono obbligati a cooperare nella rilevazione del livello linguistico.
7. Se i tutori legali non rispondono alla rilevazione del livello linguistico, i comuni contattano i tutori legali e offrono assistenza nella risposta alla rilevazione del livello linguistico.
8. Dopo un comprovato insuccesso nel contattare o un comprovato rifiuto di cooperazione da parte dei tutori legali, i comuni segnalano il fatto al Cantone per l'imposizione di sanzioni.
9. Chi rifiuta di cooperare nella rilevazione del livello linguistico è punito con una multa.