Legislator · Canton Berna — Raccolta delle leggi cantonali
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Disposizioni Generali - Oggetto e Scopo (IMG)

56 Articles / Provisions · Canton Berna — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (56)

Art. 1 Legge sull'informazione e la promozione dei media (LIPM) - Oggetto Art. 1a Legge sull'Informazione e il Sostegno ai Media (LISM) - Scopo Art. 2 Legge sull'informazione e sul sostegno ai media (LIM) Art. 2a Legge sull'Informazione e il Sostegno ai Media (IMG) - Informazioni Art. 2b Legge sull'Informazione e il Sostegno ai Media (LISM) - Media Art. 3 Legge sull'Informazione e il Sostegno ai Media (LISM) Art. 4 Legge sull'Informazione e la Promozione dei Media (IMG) Art. 6 Legge sull'informazione e la promozione dei media (IMG) Art. 7 Legge sull'Informazione e la Promozione dei Media (IMG) Art. 8 Legge sull'informazione e il sostegno ai media (LISM) - Commissioni Art. 9 Legge sull'Informazione e sulla Promozione dei Media (IMG) Art. 10 Legge sull'informazione e la promozione dei media (IMG) - Assemblee comunali Art. 11 Legge sull'informazione e il sostegno ai media (LIM) Art. 12 Legge sull'informazione e il sostegno ai media (IMG) Art. 13 Legge sull'Informazione e il Sostegno ai Media (LISM) Art. 13a Legge sull'informazione e il sostegno ai media (IMG) Art. 14 Legge sull'Informazione e il Sostegno ai Media (LISM) - Disposizioni Generali Art. 14a Legge sull'informazione e il finanziamento dei media (IMG) - Accessibilità e assenza di barriere Art. 15 Legge sull'informazione e il sostegno ai media (LISM) Art. 15a Legge sull'informazione e sul finanziamento dei media (IMG) - Accreditamento degli operatori dei media Art. 15b Legge sull'Informazione e il Supporto ai Media (LISM) Art. 16 Legge sull'informazione e sul sostegno ai media (IMG) - Principi Art. 16a Legge sull'Informazione e il Sostegno ai Media (IMG) - Consiglio di Governo e Amministrazione del Cantone Art. 17 Legge sull'Informazione e il Sostegno ai Media (IMG) - Allarmi e Annunci Urgenti della Polizia Art. 18 Legge sull'informazione e sul sostegno ai media (LISM) Art. 19 Legge sull'informazione e la promozione dei media (IMG) - Imprese pubbliche e soggetti privati incaricati Art. 20 Legge sull'Informazione e il Sostegno ai Media (LISM) Art. 21 Legge sull'Informazione e la Promozione dei Media (IMG) - Uffici Informativi Art. 22 Legge sull'informazione e sulla promozione dei media (LIPM) Art. 23 Legge sull'informazione e il sostegno ai media (LISM) - Procedimenti in corso Art. 24 Legge sull'informazione e sul sostegno ai media (IMG) Art. 25 Legge sull'informazione e sul sostegno ai media (LISM) - Polizia Cantonale Art. 26 Legge sull'informazione e la promozione dei media (IMG) Art. 26a Legge sull'informazione e sulla promozione dei media (IMG) Art. 27 Legge sull'informazione e la promozione dei media (IMG) Art. 28 Legge sull'informazione e il sostegno ai media (LISM) Art. 29 Legge sull'informazione e il sostegno ai media (IMG) - Interessi prevalenti Art. 30 Legge sull'Informazione e la Promozione dei Media (IMG) Art. 31 Legge sull'informazione e il sostegno ai media (LISM) - Richieste informali Art. 31a Legge sull'Informazione e il Sostegno ai Media (LISM) - Competenza Art. 34a Legge sulla Promozione dell'Informazione e dei Media (LIM) Art. 34b Legge sull'informazione e la promozione dei media (IMG) Art. 34c Legge sull'informazione e la promozione dei media (IMG) - Misure di incentivazione Art. 34d Legge sull'informazione e il sostegno ai media (LIM) Art. 34e Legge sull'Informazione e il Sostegno ai Media (LISM) Art. 34f Legge sull'informazione e la promozione dei media (IMG) Art. 34g Legge sull'Informazione e il Sostegno ai Media (LISM) - Scopo Art. 34h Legge sull'informazione e il sostegno ai media (IMG) - Principi Art. 34i Legge sull'Informazione e il Sostegno ai Media (IMG) - Misure di Sostegno Art. 34k Legge sull'informazione e sul sostegno ai media (IMG) Art. 34l Legge sull'informazione e la promozione dei media (LIPM) Art. 34m Legge sull'informazione e il sostegno ai media (IMG) Art. 35 Legge sull'Informazione e il Sostegno ai Media (LISM) Art. 36 Legge sull'informazione e la promozione dei media (IMG) Art. 37 Legge sull'informazione e il sostegno ai media (LISM) Art. 38 Legge sull’Informazione e il Sostegno ai Media (LISM) - Entrata in vigore

Statutory Text (56 Provisions)

Disposizioni Generali - Oggetto e Scopo

1. Questa legge disciplina

a) l'informazione del pubblico sull'attività delle autorità,

b) la comunicazione con la popolazione,

c) il diritto di accesso alle informazioni ufficiali,

d) il sostegno ai media,

e) la promozione della competenza mediatica,

f) la promozione dell'educazione civica.

Articolo 1 - Oggetto e Finalità

1. Questo legge si prefigge di

a garantire la trasparenza dell'azione statale,

b promuovere la formazione libera dell'opinione e l'esercizio dei diritti politici,

c facilitare il controllo dell'azione statale.

Disposizioni Generali - Ambito di Applicazione

1. Questa legge si applica a tutte le autorità del Cantone, dei Comuni e delle Chiese nazionali.

2. Sono considerate autorità

a) Gli organi del Cantone, delle sue istituzioni e delle sue corporazioni,

b) Gli organi dei Comuni, delle loro istituzioni e delle corporazioni soggette alla legge comunale del 16 marzo 1998 (LC),

b1) Gli organi delle Chiese nazionali e delle loro unità regionali, e

c) I privati, nella misura in cui agiscono nell'adempimento di compiti pubblici loro assegnati.

3. Per il procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie restano riservate le disposizioni speciali del regolamento di procedura applicabile nel settore giuridico pertinente.

**Disposizioni Generali - Definizioni**

1. Informazioni ai sensi di questa legge sono tutte le registrazioni che riguardano l'adempimento di un compito pubblico, indipendentemente dalla loro forma di rappresentazione e dal supporto dell'informazione.

2. Escluse dal comma 1 sono le registrazioni che non sono state completate o che sono destinate esclusivamente all'uso personale.

**Disposizioni Generali - Definizioni**

1. Media ai sensi di questa legge sono, indipendentemente dal modello di business, organizzazioni o persone che creano offerte informative che

a. sono accessibili al pubblico,

b. sono elaborate secondo principi redazionali e pubblicistici, e

c. soddisfano le norme di settore della pratica giornalistica.

Pubblicità delle sedute - Gran Consiglio

Le sedute e i documenti di consultazione del Gran Consiglio sono fondamentalmente pubblici.

Pubblicità delle sedute - Gran Consiglio

Le riunioni e i documenti di consultazione delle commissioni e di altri organi del Gran Consiglio non sono pubblici in linea di principio.

Pubblicità delle sedute - Gran Consiglio

Le disposizioni speciali della legislazione del Gran Consiglio riguardanti l'informazione da parte del Gran Consiglio rimangono riservate.

Pubblicità delle Sedute - Consiglio di Governo e Commissioni Nominate dal Consiglio di Governo

1. Le sedute del Consiglio dei ministri e delle sue commissioni, così come le procedure decisionali che precedono immediatamente le sedute, non sono pubbliche.

Pubblicità delle Sedute - Consiglio di Governo e Commissioni Nominate dal Consiglio di Governo

1. Le sedute delle commissioni istituite dal Consiglio di Stato non sono, in linea di principio, pubbliche.

2. Sono pubbliche

a) le sedute delle commissioni di esperti in relazione a revisioni della Costituzione cantonale e

b) le sedute di altre commissioni, se il Consiglio di Stato decide la pubblicità.

3. Le commissioni sono responsabili del rispetto della protezione della personalità e degli obblighi di segretezza. Possono coinvolgere l'autorità cantonale di vigilanza sulla protezione dei dati.

Pubblicità delle Udienze - Autorità Giudiziarie

1. Le udienze davanti alle autorità giudiziarie sono pubbliche, salvo che la legislazione speciale preveda l'esclusione del pubblico.

Pubblicità delle sedute - Assemblee comunali e autorità comunali

1. Le assemblee comunali sono pubbliche.

2. Sulla liceità di registrazioni o trasmissioni audiovisive o sonore decide l'assemblea comunale. Ogni persona avente diritto di voto può esigere che le proprie dichiarazioni e votazioni non vengano registrate.

Pubblicità delle sedute - Assemblee comunali e autorità comunali

1. Le sedute del Consiglio comunale maggiore o del Consiglio cittadino e dell'assemblea regionale di una conferenza regionale sono pubbliche.

2. Le registrazioni o trasmissioni audio e video effettuate dal Consiglio stesso o dai professionisti dei media sono consentite. Esse non devono pregiudicare il funzionamento del Consiglio.

3. Non sono pubbliche, salvo che un regolamento comunale o l'organo istituente preveda la pubblicità,

a. le sedute del Consiglio comunale e le procedure decisionali che le precedono immediatamente,

b. le sedute della direzione e dell'ufficio di una conferenza regionale,

c. le sedute delle commissioni,

d. i verbali di discussione relativi alle sedute secondo le lettere da a a c.

Pubblicità delle sedute - Assemblee comunali e autorità comunali

1. I comuni garantiscono l'accesso alle basi decisionali delle assemblee comunali, del Grande Consiglio Comunale o del Consiglio Comunale, nonché all'assemblea regionale di una conferenza regionale.

Pubblicità delle sedute - Unioni di comuni

Per gli organi delle associazioni comunali, la pubblicità deve essere garantita secondo gli stessi principi applicati ai comuni.

Pubblicità delle sedute - Chiese regionali

1. Per gli organi delle chiese regionali e delle loro unità locali, la pubblicità deve essere garantita secondo gli stessi principi previsti per gli organi del cantone.

Informazione al pubblico - Principi

1. Le autorità informano il pubblico sulle loro attività, creando così le basi per la formazione di un'opinione libera.

1a

Nell'ambito delle loro possibilità, mantengono la comunicazione con la popolazione.

2. Le autorità cantonali tengono conto delle esigenze regionali e del bilinguismo.

3. L'informazione viene fornita d'ufficio o su richiesta.

Informazione al pubblico - Principi

1. L'accessibilità e la comprensibilità delle informazioni, così come delle offerte di comunicazione, devono essere garantite per quanto possibile e opportuno anche per le persone con disabilità o con limitate conoscenze linguistiche.

2. L'accessibilità dei servizi digitali è disciplinata dalla legge del 7 marzo 2022 sulla gestione digitale (DVG)[[3]].

Informazione al pubblico - Principi

1. Le autorità rispettano il principio di parità di trattamento nei confronti dei media.

2. Nella scelta del momento e del tipo di informazione, tengono conto per quanto possibile delle esigenze dei media.

3. Supportano per quanto possibile le ricerche dei professionisti dei media e le verifiche dei partiti rappresentati nei parlamenti.

Informazione al pubblico - Principi

1. Per i professionisti dei media non sussiste obbligo di accreditamento, fatta salva la disposizione di cui al comma 3.

2. L'autorità competente della cancelleria di Stato può limitare la partecipazione agli eventi mediatici ai rappresentanti dei media ai sensi dell'articolo 2b.

3. Le autorità giudiziarie, i comuni e le Chiese nazionali possono regolare autonomamente l'accreditamento dei professionisti dei media.

Informazione al pubblico - Principi

Le autorità possono divulgare dati personali in forma elettronica, in particolare su Internet, nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere all'incarico informativo ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a.

Se l'interesse pubblico per i dati personali pubblicati non sussiste più, questi devono essere rimossi.

Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli mediante regolamento.

Informazione al Pubblico - Informazione d'Ufficio

1. Le Autorità

a * forniscono informazioni su tutte le attività di interesse generale, a meno che interessi pubblici o privati prevalenti si oppongano,

b * informano in modo adeguato alle circostanze, esauriente, chiaro e tempestivo,

c * utilizzano per questo canali idonei, preferibilmente Internet.

2. Si adoperano per utilizzare un linguaggio verbale e visivo adatto al pubblico di riferimento e applicano i principi riconosciuti di un linguaggio non discriminatorio.

3-4

...

Informazione al pubblico - Informazione d'ufficio

1. Il Consiglio di Stato e l'amministrazione cantonale pubblicano le informazioni ai sensi dell'articolo 16 comma 1 lettera a su Internet, nella misura in cui non vi siano disposizioni legislative o esigenze di efficace adempimento dei compiti che lo impediscano.

2. Comunicano con la popolazione e aprono possibilità di scambio interattivo.

3. L'informazione e la comunicazione avvengono attraverso testo, immagine o suono.

4. Le informazioni che riguardano l'intero Cantone vengono pubblicate, ogni volta che possibile, simultaneamente in entrambe le lingue ufficiali. Il Consiglio di Stato regola i dettagli tramite ordinanza.

Informazione al Pubblico - Informazione d'Ufficio

1. Il Consiglio di Stato designa le autorità e gli uffici che, in conformità con l'articolo 6 della Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radio e la televisione (LRTV), sono autorizzati a diffondere attraverso la radio e la televisione avvisi di allarme delle autorità e comunicazioni urgenti di polizia.

2. Le comunicazioni urgenti di polizia sono disciplinate dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera d della Legge sulla Polizia del 10 febbraio 2019 (LPol).

Informazione al Pubblico - Informazione d'Ufficio

1. Il pubblico viene informato sulle deliberazioni del consiglio plenario, in particolare tramite il Bollettino del Gran Consiglio.

2. Il pubblico viene informato sulle deliberazioni delle commissioni secondo le disposizioni della legislazione del Gran Consiglio.

3. L'articolo 16a comma 3 si applica mutatis mutandis.

Informazione al Pubblico - Informazione d'Ufficio

**Imprese Pubbliche e Privati Incaricati di Funzioni Pubbliche**

Le imprese pubbliche e i privati incaricati di funzioni pubbliche informano sulla loro attività nell’ambito dei compiti loro trasferiti come le autorità.

Prima dei referendum che li riguardano direttamente, essi forniscono informazioni in modo obiettivo e proporzionato.

Essi si astengono da qualsiasi intervento nelle elezioni e da qualsiasi sostegno a partiti, comitati referendari o altri gruppi d'interesse politico.

Informazione al pubblico - Informazione d'ufficio

1. I rapporti, gli studi e le perizie vengono resi accessibili, a meno che non sussistano interessi pubblici o privati prevalenti contrari.

Informazione al Pubblico - Informazione d'Ufficio

1. L'ufficio competente della Cancelleria di Stato pianifica e coordina l'attività informativa e comunicativa a livello cantonale verso il pubblico in stretta collaborazione con gli uffici competenti delle direzioni e i servizi parlamentari.

2. La legislazione può prevedere specifici uffici informativi ufficiali per settori particolari.

Informazione al Pubblico - Informazione d'Ufficio

1. Le autorità giudiziarie e la procura informano secondo le disposizioni speciali di questa legge, il codice di procedura applicabile nel rispettivo ambito giuridico e la legge dell'11 giugno 2009 sull'organizzazione delle autorità giudiziarie e della procura (GSOG), nella misura in cui non sussistano interessi pubblici o privati prevalenti contrari. L'articolo 29 si applica mutatis mutandis.

2. Le supreme corti informano il pubblico sulla loro giurisprudenza. La pubblicazione delle decisioni deve avvenire, in linea di massima, in forma anonima.

2a La redazione e pubblicazione delle decisioni principali del tribunale amministrativo possono essere affidate tramite contratto di servizio a un soggetto privato. Per l'utilizzo dei contenuti redatti editorialmente può essere previsto un costo.

3. I rappresentanti dei media accreditati vengono informati tempestivamente sulle date delle udienze e sugli oggetti da valutare.

Informazione al Pubblico - Informazione d'Ufficio

1. Si forniscono informazioni sui procedimenti pendenti se esiste un particolare interesse pubblico, in particolare quando

a) è richiesta la partecipazione del pubblico per chiarire un atto delittuoso,

b) è necessaria un'informazione immediata in un caso particolarmente grave o eclatante,

c) è opportuno per evitare o correggere false notizie o per tranquillizzare la popolazione,

d) questo è richiesto per la protezione o l'avvertimento della popolazione.

Informazione al Pubblico - Informazione d'Ufficio

1. Dopo la conclusione di un procedimento si informa sulle decisioni, quando

a * vi sia un interesse pubblico all'informazione,

b * le decisioni siano importanti per lo sviluppo del diritto,

c l'informazione serva a scopi scientifici.

2. È fatta salva un'informazione più estesa nel quadro dell'articolo 22 comma 2.

Informazione al Pubblico - Informazione d'Ufficio

1. La polizia cantonale informa il pubblico su incidenti la cui immediata comunicazione è richiesta nell'interesse pubblico.

2. Restano riservate le competenze delle autorità giudiziarie nelle procedure di indagine e istruzione preliminare.

Informazione al Pubblico - Informazione d'Ufficio

1. Le autorità comunali informano sulle questioni comunali, a meno che non vi siano interessi pubblici o privati preponderanti contrari.

1a Gli annunci ufficiali e le informazioni nel bollettino ufficiale sono regolati dalla legislazione comunale.

2. I comuni organizzano il sistema d'informazione secondo le loro possibilità.

Informazione del pubblico - Informazione d'ufficio

1. Gli organi delle chiese regionali e delle loro unità regionali informano sugli affari ecclesiastici, nella misura in cui non sussistano prevalenti interessi pubblici o privati contrari.

2. Organizzano il sistema informativo secondo le loro esigenze e possibilità.

Informazione del pubblico - Informazione su richiesta

1. Ogni persona ha diritto di accesso alle informazioni, salvo laddove prevalenti interessi pubblici o privati si oppongano. La protezione avanzata dei dati personali nella legislazione speciale rimane riservata.

1a Se un'informazione è pubblicata in un organo di pubblicazione ufficiale o sul sito internet di un'autorità, il diritto ai sensi del paragrafo 1 si considera soddisfatto. L'autorità può limitarsi a indicare i riferimenti.

2. Per le informazioni registrate o gestite su incarico della Confederazione Svizzera, il diritto di accesso è disciplinato da questa legge, nella misura in cui il diritto federale non preveda altrimenti.

3. Per procedimenti amministrativi e giudiziari non ancora definiti con decisione passata in giudicato, si applicano le corrispondenti disposizioni procedurali.

Informazione del pubblico - Informazione su richiesta

1. L'accesso ai dati personali particolarmente degni di protezione ai sensi dell'articolo 3 della legge sulla protezione dei dati del 19 febbraio 1986 (KDSG)[7] richiede il consenso esplicito della persona interessata.

Informazione del pubblico - Informazione su richiesta

1. Gravi interessi pubblici prevalgono in particolare quando

a **\*** la divulgazione anticipata di documenti di lavoro interni, richieste e simili comprometterebbe significativamente il processo decisionale,

b **\*** il pubblico subirebbe pregiudizio in altro modo, in particolare tramite la minaccia alla sicurezza pubblica,

c per l'autorità si produrrebbe un onere sproporzionato.

2. Gravi interessi privati considerati prevalenti sono in particolare

a **\*** la protezione di dati personali particolarmente meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 3 del KDSG,

b **\*** la protezione della personalità in procedimenti amministrativi e giudiziari non ancora giuridicamente conclusi, salvo che l'accesso alle informazioni sia giustificato ai sensi dell'articolo 23 o 24 o derivi dal regolamento di procedura applicabile al settore legale pertinente,

c il segreto commerciale o il segreto professionale.

3. Queste disposizioni eccezionali si riferiscono solo alla parte di un'informazione meritevole di tutela e sono valide solo finché esiste un interesse prevalente alla riservatezza.

Informazione del pubblico - Informazione su richiesta

1. Le domande di accesso alle informazioni devono essere presentate per iscritto.

2. L'autorità può imporre una tassa per sforzi particolari.

Informazione del pubblico - Informazione su richiesta

1. Presso le autorità del Cantone, dei comuni, delle chiese nazionali e delle loro unità regionali, possono essere richieste informazioni sui settori di attività dell'amministrazione.

2. Le richieste devono essere evase nel più breve tempo possibile.

3. Le richieste di questo tipo sono esenti da tasse.

Informazione del pubblico - Informazione su richiesta

Competente per il trattamento delle domande di accesso alle informazioni e delle richieste informali è l'autorità che ha registrato l'informazione o l'ha ricevuta come destinatario principale da terzi che non sono soggetti a questa legge.

Il Consiglio di governo stabilisce la competenza nei casi in cui le informazioni sono presenti presso più autorità tramite regolamento.

I comuni possono disciplinare le competenze interne per il trattamento delle domande di accesso alle informazioni e delle richieste informali in un decreto, in deroga al comma 1.

Misure per la promozione nei settori dei media e dell'educazione politica - Misure per la promozione dei media

1. Le misure di promozione a favore dei media supportano la creazione e il mantenimento di un'informazione di alta qualità e diversificata su temi cantonali, regionali e locali di rilevanza politica.

2. Esse contribuiscono così alla formazione libera dell'opinione e facilitano l'esercizio dei diritti politici a livello cantonale, regionale e locale.

Misure per la promozione nei settori dei media e dell'educazione politica - Misure per la promozione dei media

1. Il Cantone rispetta il principio dell'indipendenza dei media nel sostegno ai media.

Il sostegno diretto a singoli media o offerte mediatiche è escluso. Fa eccezione il sostegno ai media di lingua francese secondo la legislazione sullo statuto speciale del Giura bernese e sulla minoranza francofona del circondario amministrativo di Biel/Bienne.

Non vi è alcun diritto legale al sostegno ai media.

Misure per la promozione nei settori dei media e dell'educazione politica - Misure per la promozione dei media

1. Il sostegno ai media può avvenire tramite aiuti finanziari a

a) istituzioni che supportano i media con contributi editoriali su temi cantonali, regionali o locali,

b) enti gestori di infrastrutture digitali per l'acquisizione, produzione, diffusione o reperibilità di offerte mediatiche giornalistiche su questioni cantonali, regionali o locali,

c) istituzioni che supportano media o professionisti dei media, ad esempio attraverso contributi per la formazione o l'aggiornamento, il finanziamento di percentuali di posti di lavoro o finanziamenti temporanei per offerte mediatiche nuove o legate a progetti,

d) istituzioni che conducono un progetto di ricerca applicata che esamina il potenziale di sviluppo e innovazione dei media cantonali, regionali o locali, nonché il passaggio e l'affermazione delle offerte mediatiche nello spazio digitale, a condizione che il progetto di ricerca non ricada sotto un mandato di prestazione del Cantone.

Misure per la promozione nei settori dei media e dell'educazione politica - Misure per la promozione dei media

Gli aiuti finanziari vengono concessi su richiesta e per un periodo limitato.

Essi vengono determinati mediante un contratto di prestazione per i contributi operativi e mediante decisione per la promozione dei progetti.

Misure per la promozione nei settori dei media e dell'educazione politica - Misure per la promozione dei media

1. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli delle misure per la promozione dei media mediante regolamento, in particolare i requisiti, le basi di calcolo e l'importo degli aiuti finanziari.

2. Per la concessione degli aiuti finanziari valgono le ordinarie competenze di spesa.

3. La concessione degli aiuti finanziari è disciplinata dalla normativa sui contributi statali. L'articolo 7a della legge sui contributi statali del 16 settembre 1992 (StBG) si applica mutatis mutandis ai media destinatari finali.

Misure di promozione nei settori dei media e dell'educazione civica - Misure per promuovere la competenza nei media

Il Cantone può adottare o finanziare misure per promuovere la competenza mediatica, agevolando l'accesso alle offerte mediatiche.

Misure di promozione nei settori dei media e dell'educazione politica - Misure per la promozione dell'educazione politica

1. Misure per la Promozione dell'Educazione Civica

a) supportano la trasmissione delle conoscenze su politica e democrazia,

b) suscitano interesse per l'operato dello stato e i processi politici,

c) facilitano l'acquisizione di competenze necessarie per la partecipazione attiva alla vita politica di Federazione, Cantoni e Comuni.

**Misure di promozione nei settori dei media e dell'educazione politica - Misure per la promozione dell'educazione politica**

1. Le misure per la promozione dell'educazione politica vengono eseguite in modo pertinente e politicamente neutrale.

2. Esse tengono conto, in particolare, degli interessi e delle esigenze dei giovani. L'educazione politica nel contesto dell'insegnamento scolastico è disciplinata dalla legislazione speciale.

3. Non esiste un diritto legale alla promozione dell'educazione politica.

Misure di promozione nei settori dei media e dell'educazione politica - Misure di promozione dell'educazione politica

1. Il Cantone può fornire proprie offerte di educazione politica oppure sostenere le offerte informative e le iniziative di terzi con aiuti finanziari. Tiene conto delle esigenze delle persone con disabilità.

Misure di promozione nei settori dei media e dell'educazione politica - Misure per la promozione dell'educazione politica

1. La concessione di aiuti finanziari è regolata dall'articolo 34d.

**Misure di promozione nei settori dei media e dell'educazione politica - Misure per la promozione dell'educazione politica**

1. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli della promozione dell'educazione civica tramite regolamento, in particolare i requisiti, le basi di calcolo e l'ammontare degli aiuti finanziari.

2. Per la concessione di aiuti finanziari si applicano le competenze ordinarie di spesa.

**Misure di promozione nei settori dei media e dell'educazione politica - Valutazione**

1. Il Consiglio di Stato verifica periodicamente l'efficienza e l'efficacia delle misure di incentivazione secondo i sottosezioni 4a.1 fino a 4a.3.

2. Informa la commissione competente del Gran Consiglio sulle misure di incentivazione adottate e sui fondi impiegati.

Amministrazione della giustizia

1. Procedura e competenze sono disciplinate dalle disposizioni della legge del 23 maggio 1989 sulla giurisdizione amministrativa (VRPG) [[9]](#paragraphtext_content_fn_4325722_2_9_c).

2. Nell'ambito di questa legge decidono

a. la sezione civile del Tribunale superiore sui ricorsi contro i provvedimenti delle autorità di giurisdizione civile,

b. la sezione penale del Tribunale superiore sui ricorsi contro i provvedimenti delle autorità di giurisdizione penale.

3. Contro i provvedimenti di istituzioni e corporazioni del cantone nonché di privati che svolgono compiti pubblici cantonali, può essere presentato ricorso presso quella direzione che esercita la vigilanza o che è più vicina all'area di competenza.

**Esecuzione**

1. Il Consiglio di governo emana le disposizioni esecutive necessarie.

2. Le autorità giudiziarie e la procura disciplinano i dettagli tramite regolamento.

3. ...

4. Le chiese nazionali possono emanare disposizioni esecutive complementari o chiarificatrici.

Disposizioni finali

1. La legge dell'8 novembre 1988 sul Gran Consiglio è modificata come segue

Disposizioni finali

1. Il Consiglio di Stato determina la data di entrata in vigore di questa legge.

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