107.1
IMGLIAMLIPM
CH-BE
Art. 34e Legge sull'Informazione e il Sostegno ai Media (LISM) - Esecuzione
Misure per la promozione nei settori dei media e dell'educazione politica - Misure per la promozione dei media
Art. 34e Legge sull'Informazione e il Sostegno ai Media (LISM) — Esecuzione
1. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli delle misure per la promozione dei media mediante regolamento, in particolare i requisiti, le basi di calcolo e l'importo degli aiuti finanziari.
2. Per la concessione degli aiuti finanziari valgono le ordinarie competenze di spesa.
3. La concessione degli aiuti finanziari è disciplinata dalla normativa sui contributi statali. L'articolo 7a della legge sui contributi statali del 16 settembre 1992 (StBG) si applica mutatis mutandis ai media destinatari finali.