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107.1 IMGLIAMLIPM CH-BE

Art. 16 Legge sull'informazione e sul sostegno ai media (IMG) - Principi

Informazione al Pubblico - Informazione d'Ufficio
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Art. 16 Legge sull'informazione e sul sostegno ai media (IMG) - Principi · Principi

1. Le Autorità

a * forniscono informazioni su tutte le attività di interesse generale, a meno che interessi pubblici o privati prevalenti si oppongano,

b * informano in modo adeguato alle circostanze, esauriente, chiaro e tempestivo,

c * utilizzano per questo canali idonei, preferibilmente Internet.

2. Si adoperano per utilizzare un linguaggio verbale e visivo adatto al pubblico di riferimento e applicano i principi riconosciuti di un linguaggio non discriminatorio.

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