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Ordinanza — n. 25662/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25662/2026 — snpen — Ordinanza — n. 25662/2026 — snpen — Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25662/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Data della decisione
Giurisdizione Italia — Giurisprudenza (IT)

Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEUZZI VITTORIO nato a CATANZARO il 11/03/1990 avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Vittorio Leuzzi, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità con riferimento all'im...

Massima giurisprudenziale / Regesto

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEUZZI VITTORIO nato a CATANZARO il 11/03/1990 avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Vittorio Leuzzi, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità con riferimento all'im...

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Testo integrale della sentenza — Ordinanza — n. 25662/2026 — snpen

ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEUZZI VITTORIO nato a CATANZARO il 11/03/1990 avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Vittorio Leuzzi, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità con riferimento all'impossibilità del ricorrente a presentarsi presso l'ufficio della Questura per ragioni di salute, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito che la giustificazione addotta dall'imputato in ordine alla mancata presentazione presso gli uffici della Questura, legata all'assunzione di un certo farmaco, era priva di qualsivoglia riscontro documentale, e ciò nonostante la difesa si fosse riservata detta produzione, peraltro mai avvenuta; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M