Federal Criminal Court Decision on Judicial Assistance Upheld
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involves a request from the Office of the Public Prosecutor at the Ordinary Court of Rome to Switzerland for judicial assistance in a criminal proceeding against several individuals accused of corruption related to actions contrary to official duties. The Public Prosecutor's Office of the Canton of Ticino partially granted the request and decided to transmit banking documents from a specific account at bank X to Italy. A., the account holder, appealed this decision to the Federal Criminal Court's II Court of Complaints, which rejected the appeal on May 7, 2007. A. then filed a "recourse" to the Federal Tribunal, seeking to annul the decision and requesting further information from the requesting authority.
Regesto Legislator
UfficialeRegeste Art. 84 und 109 Abs. 1 und 3 BGG; Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten im Bereich der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen. Beschwerde mit summarischer Begründung als unzulässig erklärt, da kein besonders bedeutender Fall vorliegt (E. 1).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe decision to rule summarily on inadmissibility was based on this procedural article applicable to appeals meeting the conditions of Art. 84 LTF.
The decision was issued with summary reasoning as mandated by this article for inadmissibility rulings under Art. 109 para. 1 LTF.
The appeal concerning information disclosure in international legal assistance was declared inadmissible because the case was not particularly important, as required by this article.
Sentenze successive che citano questa decisione (75)
Testo completo
Urteilskopf
133 IV 132
19. Estratto della sentenza della I Corte di diritto pubblico nella causa A. contro Ministero pubblico del Cantone Ticino e Tribunale penale federale (ricorso in materia di diritto pubblico)
1C_128/2007 del 23 maggio 2007
Regeste
Art. 84 und 109 Abs. 1 und 3 BGG ; Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten im Bereich der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen.
Beschwerde mit summarischer Begründung als unzulässig erklärt, da kein besonders bedeutender Fall vorliegt (E. 1).
Sachverhalt ab Seite 133
BGE 133 IV 132 S. 133
La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, poi completata, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di numerose persone per titolo di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino, con decisione di chiusura parziale, ha accolto la rogatoria e ordinato la trasmissione all'Italia della documentazione del conto n. x presso la banca X. Con decisione del 7 maggio 2007, la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto un ricorso inoltrato da A., titolare della citata relazione bancaria.
Avverso questo giudizio A. presenta un "ricorso" al Tribunale federale. Chiede di annullarlo e di invitare l'autorità richiedente a completare la citata domanda integrativa.
Non sono state chieste osservazioni.
Erwägungen
Dai considerandi:
1.
1.1 Secondo l' art. 84 LTF (RS 173.110), contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2).
1.2 Conformemente all' art. 109 cpv. 1 LTF , la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell' art. 84 LTF . La decisione è motivata sommariamente ( art. 109 cpv. 3 LTF ).
1.3 La decisione impugnata concerne la consegna di informazioni inerenti alla sfera segreta, ma non si tratta manifestamente, né il
BGE 133 IV 132 S. 134
ricorrente lo sostiene, di un caso particolarmente importante. In effetti, il ricorrente si limita ad addurre l'asserita lacunosità del complemento litigioso, contestando, peraltro in maniera generica, la proporzionalità della criticata misura e l'utilità potenziale dei documenti bancari litigiosi per il procedimento penale estero, condizioni il cui adempimento è stato accertato senza indugio dal Tribunale penale federale. L' art. 84 LTF persegue infatti lo scopo di limitare fortemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria (HEINZ AEMISEGGER, Der Beschwerdegang in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in: Bernhard Ehrenzeller/Rainer J. Schweizer [ed.], Die Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, San Gallo 2006, pag. 103 segg., 182 seg.). Ora, il ricorrente non sostiene e non dimostra, conformemente a quanto previsto dall'art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF, che si sarebbe in presenza dei requisiti previsti dall' art. 84 cpv. 2 LTF , norma da lui nemmeno richiamata.