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1C_128/2007 Generato dall'IA

Appeal Against Mutual Legal Assistance for Banking Data Dismissed as Inadmissible

Numero d'incarto 1C_128/2007
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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In this case, the public prosecutor's office in Rome requested judicial assistance from Switzerland regarding a corruption investigation involving multiple individuals. The prosecutor in the Canton of Ticino granted part of this request, allowing the transmission of documents related to a specific bank account to the Italian authorities. The account holder contested this decision in a subsequent appeal to the Federal Criminal Court, which was rejected. The account holder then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the previous judgment and requesting the Italian authority to complete its request for assistance. The case revolves around issues of international legal cooperation in criminal matters and the procedural rights of individuals involved in such proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 84 LTF, Art. 109 cpv. 1 LTF, Art. 109 cpv. 3 LTF, Art. 84 cpv. 2 LTF, Art. 66 LTF; Appeal Against Mutual Legal Assistance for Banking Data Dismissed as Inadmissible: The prosecutor in the Canton of Ticino granted part of this request, allowing the transmission of documents related to a specific bank account to the Italian authorities. The account holder contested this decision in a subsequent appeal to the Federal Criminal Court, which was rejected. The account holder then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the previous judgment and requesting the Italian authority to complete its request for assistance. The case revolves around issues of international legal cooperation in criminal matters and the procedural rights of individuals involved in such proceedings.

Parole chiave

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assistenza giudiziaria documenti bancari conto numerato richiesta di informazioni azione parziale decisione straniera

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 LTF

Cited in the reasoning section as the legal basis for imposing court costs on the losing party (the appellant).

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Sentenze successive che citano questa decisione (3)

Testo completo

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_128/2007 /viz

Sentenza del 23 maggio 2007

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Féraud, presidente,

Aemisegger, Eusebio,

cancelliere Crameri.

Parti

Titolare del conto xxx, ossia A.________,

ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Michele Rusca,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, casella postale 2720, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia,

ricorso (in materia di diritto pubblico) contro la sentenza emanata il 7 maggio 2007 dalla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A. L'11 ottobre 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, poi completata, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di numerose persone per titolo di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

B. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino, con decisione di chiusura parziale, ha accolto la rogatoria e ordinato la trasmissione all'Italia di una lettera e della documentazione del conto n. xxx presso la banca X.________. Con decisione del 7 maggio 2007, la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto un ricorso inoltrato da A.________, titolare della citata relazione bancaria.

C. Avverso questo giudizio A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale. Chiede di annullarlo e di invitare l'autorità richiedente a completare la citata domanda integrativa.

Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.

1.1 Secondo l' art. 84 LTF , contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2).

1.2 Conformemente all' art. 109 cpv. 1 LTF , la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell' art. 84 LTF . La decisione è motivata sommariamente ( art. 109 cpv. 3 LTF ).

1.3 La decisione impugnata concerne la consegna di informazioni inerenti alla sfera segreta, ma non si tratta manifestamente, né il ricorrente lo sostiene, di un caso particolarmente importante. In effetti, il ricorrente si limita ad addurre l'asserita lacunosità del complemento litigioso, contestando, peraltro in maniera generica, la proporzionalità della criticata misura e l'utilità potenziale dei documenti bancari litigiosi per il procedimento penale estero, condizioni il cui adempimento è stato accertato senza indugio dal Tribunale penale federale. L' art. 84 LTF persegue infatti lo scopo di limitare fortemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria (Heinz Aemisegger, Der Beschwerdegang in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in: Bernhard Ehrenzeller/Rainer J. Schweizer (editori), Die Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, San Gallo 2006, pag. 103 segg., 182 seg.). Ora, il ricorrente non sostiene e non dimostra, conformemente a quanto previsto dall'art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF, che si sarebbe in presenza dei requisiti previsti dall' art. 84 cpv. 2 LTF , norma da lui nemmeno richiamata.

2. Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale.

Losanna, 23 maggio 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: