1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.
1. Le seguenti commissioni, altre unità organizzative (senza uffici) e settori di competenza sono passate a una nuova direzione a decorrere dal 1° gennaio 1999
1. * ...
2. Commissione per l'esame dei segretari comunali e dei loro supplenti nel diritto di autenticazione: dalla precedente Direzione della giustizia e della polizia alla Direzione degli affari interni
3. Commissione per la caccia: dalla precedente Direzione forestale alla Direzione degli affari interni
4. Commissione d'esame per i cacciatori: dalla precedente Direzione forestale alla Direzione degli affari interni
5. Commissione per la pesca: dalla precedente Direzione forestale alla Direzione degli affari interni
6. Scuola inter-cantonale dei forestali di Maienfeld: dalla precedente Direzione forestale alla Direzione degli affari interni
7. Commissione del concordato sulla pesca nel lago di Zugo: dalla precedente Direzione forestale alla Direzione degli affari interni
8. Commissione cantonale di tiro: dalla precedente Direzione militare alla Direzione della sicurezza (ma sottoposta nel 1999/2002 al vicecapo della Direzione della sicurezza)
9. Commissione amministrativa del fondo Winkelried: dalla precedente Direzione militare alla Direzione della sicurezza (ma sottoposta nel 1999/2002 al vicecapo della Direzione della sicurezza)
10. Commissione per il riequilibrio fiscale tra le comunità parrocchiali cattoliche: dalla precedente Direzione dell'educazione e del culto alla Direzione delle finanze
11. Autorità di conciliazione in materia di locazione: dalla precedente Direzione della giustizia e della polizia alla Direzione dell'economia pubblica
12. Ufficio di conciliazione per la parità tra donna e uomo: dalla precedente Direzione della giustizia e della polizia alla Direzione dell'economia pubblica
13. Settore di competenza «Culto»: dalla precedente Direzione dell'educazione e del culto alla Direzione degli affari interni
14. Settore di competenza «Supervisione riguardante i giorni di riposo pubblici e gli orari di apertura dei negozi»: dalla Direzione delle finanze alla Direzione dell'economia pubblica
15. * Settore di competenza «Procedura di ammissione per le offerte ponte»: dal Consiglio dell'istruzione alla Direzione dell'economia pubblica
1. Interpretazione Generale Questo articolo stabilisce che la comprensione e l'applicazione delle leggi devono essere guidate dai principi generali e dal contesto in cui le leggi sono state formulate. È imperativo che ogni disposizione legale venga esaminata in relazione al suo scopo originale e all'intento del legislatore. Inoltre, il linguaggio utilizzato in una legge deve essere interpretato secondo il suo significato plain e comune, salvo che il contesto richieda una lettura diversa. In situazioni dove il testo della legge risulti ambiguo o non chiaro, si deve fare riferimento a precedenti giuridici o a commentari attendibili per una guida interpretativa. 1.1 Applicazione delle Norme In caso di conflitto tra disposizioni di varie leggi, si deve applicare la norma specifica o speciale rispetto a quella generale. Inoltre, le leggi non devono essere interpretate in maniera tale da risultare retroattive, se non esplicitamente stabilito altrimenti dal legislatore. Le interpretazioni devono promuovere la giustizia e l'equità, garantendo che le decisioni prese siano in linea con i diritti costituzionalmente protetti. 1.2 Effetto delle Interpretazioni Le interpretazioni fornite dai tribunali hanno effetto vincolante, a meno che non siano sovvertite da un giudizio di un'autorità giuridica superiore. Tale processo assicura l'uniformità e la coerenza nell'applicazione della legge. Tuttavia, la possibilità di revisione dell'interpretazione attraverso i mezzi legali appropriati rimane accessibile alle parti interessate, garantendo un sistema dinamico e giusto di amministrazione della giustizia.
1. Questa decisione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed è inserita nella raccolta delle leggi.