Regolamento sulle persone in formazione professionale di base dell'Amministrazione cantonale - Principio e Obiettivi
Table of Provisions (30)
Statutory Text (30 Provisions)
1. La formazione della gioventù è un compito fondamentale di ogni società. È quindi importante che l'amministrazione del Cantone Vallese agisca in modo esemplare in questo ambito.
2. Poiché la formazione professionale di base è un investimento atto a garantire una successione ottimale nell'economia cantonale così come nella società in generale, lo Stato intende offrire una formazione di alta qualità con posti di apprendistato offerti in un'ampia e attuale gamma di opportunità formative in linea con il mercato del lavoro.
3. La dimensione educativa dello Stato del Vallese come istituzione pubblica deve essere integrata in modo olistico nei suoi compiti politici ed economici per rispondere alle aspettative dei cittadini e del mercato.
1. Il presente regolamento è applicabile alle persone in formazione professionale di base dell'amministrazione cantonale, degli istituti statali, dei tribunali e della procura (di seguito: persone in FPB).
2. Dal presente regolamento sono escluse tutte le formazioni professionali di base soggette a disposizioni specifiche. La gestione amministrativa di queste formazioni è regolata dalle disposizioni pertinenti del Consiglio di Stato.
1. Le denominazioni riferite a persone, status, funzione o professione nel presente regolamento si riferiscono allo stesso modo a entrambi i sessi.
1. Le persone incluse nel BGB sono
a) Apprendisti che svolgono una formazione professionale di base organizzata aziendalmente;
b) Tirocinanti KBM che effettuano uno stage a lungo termine nell'ambito di una formazione professionale di base organizzata scolasticamente, secondo l'ordinanza del Segretariato di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) sulla formazione professionale di base per impiegata/o di commercio con Attestato federale di capacità (AFC) del 26 settembre 2011;
c) Tirocinanti EMVs che svolgono uno stage a lungo termine nel quadro del BGB presso la scuola professionale del Vallese.
2. La formazione professionale di base ha lo scopo di trasmettere e acquisire le capacità, le conoscenze e le competenze necessarie per esercitare un'attività in una professione o in un campo professionale o attività. I diplomi acquisiti durante questa formazione sono un Certificato federale di formazione professionale o un Attestato federale di capacità. In aggiunta all'Attestato federale di capacità, può essere conseguita la Maturità professionale, in conformità con le relative disposizioni di diritto federale e cantonale.
1. Il Consiglio di Stato delega la competenza per l'assunzione e la risoluzione alla Direzione per la Gestione del Personale (DPM), previo parere delle unità amministrative interessate.
1. Tutti i posti di apprendistato e di tirocinio KBM sono pubblicamente annunciati dal DPM nel Bollettino Ufficiale, e se necessario su giornali, riviste specializzate, internet e/o altre piattaforme di comunicazione. I posti di tirocinio EMVs sono annunciati nelle scuole corrispondenti.
2. Se il risultato di questo annuncio è insufficiente, un posto può essere occupato anche a seguito di una candidatura tardiva o spontanea, a condizione che il candidato soddisfi le condizioni del posto annunciato.
3. Non si può assumere una persona nel BGB se il diretto superiore è un genitore o è imparentato o affine di primo o secondo grado.
4. Prima della conclusione del contratto, lo Stato del Vallese può richiedere al candidato un certificato medico o un altro documento che attesti la sua idoneità per la formazione prevista. L'autorità competente per l'assunzione può richiedere un aggiornamento di questi documenti in qualsiasi momento.
1. La DPM stabilisce il processo di selezione sistematico e standardizzato. Questo deve essere applicato a tutte le persone da assumere nel BGB.
1. Il Consiglio di Stato può, su proposta del DPM, prevedere specifiche misure organizzative per facilitare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel regolamento federale sulla formazione professionale di base.
1. I contratti di insegnamento e tirocinio sono validi solo in forma scritta.
2. Il contratto stabilisce in particolare la tipologia, la durata della formazione professionale, il salario concordato per l'intero periodo di formazione, la durata del periodo di prova, l'orario di lavoro e il diritto alle ferie secondo le disposizioni di legge.
3. Le disposizioni applicabili per i collaboratori dello Stato del Vallese restano in vigore.
1. Il periodo di prova dura tre mesi.
2. Previo accordo tra entrambe le parti e con il consenso dell'ufficio per la formazione professionale, il periodo di prova può, in via eccezionale, essere prorogato per un massimo di altri tre mesi, fino a sei mesi complessivi.
3. Durante il periodo di prova, ciascuna delle due parti può risolvere il contratto di apprendistato o di tirocinio in qualsiasi momento, rispettando un preavviso di sette giorni.
1. La durata dell'impiego è definita nei termini del contratto di apprendistato o di tirocinio, stipulato tra la persona in BGB, il suo rappresentante legale e lo Stato del Vallese.
2. L'impiego della persona in BGB termina senza risoluzione al termine della durata stabilita nel contratto di apprendistato o di tirocinio, salvo eventuale proroga.
3. La durata della formazione professionale di base può essere adeguatamente prorogata o ridotta per persone particolarmente dotate o previamente istruite, nonché per persone con difficoltà di apprendimento o disabilità.
4. In caso di ripetizione dell'anno scolastico, mancato superamento del processo di qualificazione o altri motivi importanti, l'autorità di assunzione può, previo parere del Servizio della formazione professionale, prorogare l'impiego.
5. Resta salva la risoluzione, che può essere effettuata in qualsiasi momento dall'autorità di assunzione per motivi importanti.
1. Dopo il periodo di prova, il contratto di apprendistato o di stage può essere risolto di comune accordo.
2. Il contratto di apprendistato o di stage può essere rescisso in via anticipata e senza preavviso dal datore di lavoro o dalla persona in BGB per giusta causa, in particolare
a) se la persona in BGB non dispone delle capacità fisiche o mentali indispensabili per la formazione o è a rischio per la salute o per la moralità; la persona in formazione e, se del caso, il suo rappresentante legale devono essere sentiti in precedenza;
b) se la formazione non può essere completata o solo sotto condizioni essenzialmente diverse da quelle previste all'inizio;
c) dopo un avvertimento, se la persona in BGB non frequenta i corsi a cui è obbligata.
3. In caso di risoluzione del contratto di apprendistato o di stage, la DPM deve informare immediatamente la DB.
4. Un processo della DPM stabilisce le condizioni in caso di risoluzione del contratto.
1. La persona nel BGB deve fare tutto il possibile per raggiungere l'obiettivo della sua formazione.
2. Deve fornire prestazioni lavorative, acquisire conoscenze pratiche, frequentare corsi interaziendali e, se necessario, le lezioni della scuola professionale.
1. La persona nel BGB ha diritto a una retribuzione. Questa, ad eccezione della tredicesima mensilità, viene pagata alla fine del mese e si compone di
a) Retribuzione di base;
b) Tredicesima mensilità.
1. Tutti gli stipendi delle persone nel BGB sono pagati sulla base della tabella salariale stabilita dal Consiglio di Stato.
2. Questi importi saranno adeguati per l'inflazione allo stesso modo degli stipendi del resto del personale dell'amministrazione cantonale.
1. In caso di ripetizione dell'anno di apprendistato, viene corrisposto il salario corrispondente all'anno da ripetere.
1. In linea di principio, le assenze a causa di malattia o infortunio devono essere confermate da un certificato medico dopo tre giorni consecutivi.
2. Il responsabile del servizio può richiedere eccezionalmente un certificato medico a partire dal primo giorno di assenza, a condizione che la persona in questione sia stata informata preventivamente per iscritto in conformità con il Codice Civile.
3. In caso di malattia o infortunio durante le ferie, è necessario fornire un certificato medico a partire dal primo giorno di malattia o infortunio per poter ripristinare i giorni di ferie.
4. In caso di assenza prolungata, la persona in questione deve presentare mensilmente un nuovo certificato medico.
5. Una perizia presso un medico di fiducia può essere richiesta in qualsiasi momento.
1. In caso di assenza per malattia o infortunio si applicano le disposizioni vigenti per i collaboratori dello Stato. Il diritto alla retribuzione termina alla scadenza del contratto di insegnamento o di tirocinio.
1. La persona nel BGB è obbligatoriamente assicurata ai sensi delle disposizioni della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (UVG).
2. Il datore di lavoro assicura le persone nel BGB contro il rischio di infortuni professionali e non professionali.
3. I premi assicurativi per gli infortuni non professionali sono a carico della persona nel BGB.
1. Sono applicabili le disposizioni della legge e del regolamento concernenti la retribuzione dei dipendenti dello Stato del Vallese, a condizione che la persona nel CC visitato i corsi interaziendali o che l'apprendista frequenti le lezioni della scuola professionale.
2. Se il rapporto di lavoro termina prima di sei mesi dopo il parto, il diritto alla retribuzione si estingue alla scadenza del contratto di apprendistato o di tirocinio.
1. Durante il servizio militare e di protezione civile obbligatorio o non obbligatorio, la persona nel BGB non ha diritto a retribuzione. Tuttavia, riceverà dall'ente cantonale per la compensazione la compensazione per la perdita di guadagno.
2. La persona nel BGB è obbligata a inviare la propria scheda di registrazione salariale all'amministrazione finanziaria cantonale entro cinque giorni dall'adempimento di ogni servizio obbligatorio o non obbligatorio.
1. Applicabili sono le disposizioni del Regolamento sulla remunerazione dei dipendenti dello Stato del Vallese.
1. Si applicano le disposizioni pertinenti del regolamento sulla retribuzione degli impiegati dello Stato del Vallese.
2. Durante un congedo non retribuito, la persona è obbligata ai sensi del Codice delle Obbligazioni a frequentare i corsi interaziendali nonché, se del caso, le lezioni della scuola professionale.
1. Il percorso dal luogo di residenza al luogo di lavoro abituale non è rimborsato, nemmeno il sabato, la domenica, i giorni festivi e i giorni di riposo.
2. Per il percorso tra il luogo di residenza e la scuola professionale si applicano le disposizioni del regolamento sull'assunzione dei costi di trasporto pubblico per gli apprendisti e gli studenti della scuola secondaria di secondo grado del 6 giugno 2012.
3. La persona nel BGB può farsi rimborsare i costi aggiuntivi di trasporto, che derivano dai corsi interaziendali, alla tariffa dei mezzi di trasporto pubblico (biglietto di 2ª classe) dal luogo di lavoro abituale, dal luogo della scuola professionale o dal luogo di residenza (vale il luogo più vicino alla destinazione). Il percorso ai sensi del paragrafo 1 e del paragrafo 2 non sarà in alcun caso rimborsato.
4. Durante i corsi interaziendali, alle persone nel BGB vengono rimborsate le spese per i pasti, se il luogo del corso differisce dal luogo di lavoro abituale e/o dal luogo della scuola professionale e/o dal luogo di residenza.
5. Il regolamento sulle spese del 24 giugno 2010 può essere applicato per le persone nel BGB nelle attività fuori sede e nelle partecipazioni ai corsi di formazione interna dell'amministrazione cantonale.
1. Indipendentemente dall'età, la persona nel BGB ha diritto a cinque settimane di ferie retribuite per ciascun anno di apprendistato o tirocinio.
1. La formazione professionale di base si articola su più livelli: la formazione sul posto di lavoro, i corsi interaziendali specifici del settore e, se del caso, l'insegnamento presso la scuola professionale.
2. La persona nella formazione professionale di base (FPB) si impegna per tutta la durata della formazione a sviluppare le competenze necessarie per il completamento della formazione.
3. In cambio, le diverse istanze si impegnano a creare le condizioni necessarie per un'ottimale svolgimento della formazione professionale di base.
1. Con l'obiettivo di migliorare continuamente la qualità della formazione in azienda, gli uffici sono a loro volta obbligati a utilizzare gli strumenti di lavoro previsti dal regolamento federale per la formazione professionale o dagli organismi intercantonali (piani di formazione e modelli di corsi, rapporto semestrale sulla formazione, manuali di formazione ecc.).
2. Gli uffici devono mettere a disposizione delle autorità le note di esperienza aziendale previste nei regolamenti federali alla fine di ogni semestre, nonché tutti gli altri elementi previsti per la procedura di qualificazione secondo le linee guida dell'ufficio per la formazione professionale e/o le branche professionali.
1. In caso di violazione intenzionale o negligente del dovere di servizio, la persona è responsabile ai sensi del BGB.
1. Per le misure amministrative sono applicabili le relative disposizioni nella legge e nel regolamento sul personale dello Stato del Vallese.
2. Sono fatte salve le procedure penali e civili.
1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del Cantone Vallese ed entrerà in vigore il 1° agosto 2016.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, tutte le disposizioni che vi si oppongono sono abrogate, in particolare il regolamento riguardante gli apprendisti dell'Amministrazione cantonale del 20 giugno 2007.