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172.216 CH-VS

Art. 10 Regolamento sulle persone in formazione professionale di base dell'Amministrazione cantonale - Periodo di prova

Condizioni di Assunzione e Risoluzione
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Art. 10 Regolamento riguardante le persone nella formazione professionale di base dell'amministrazione cantonale - Periodo di prova · Periodo di prova

1. Il periodo di prova dura tre mesi.

2. Previo accordo tra entrambe le parti e con il consenso dell'ufficio per la formazione professionale, il periodo di prova può, in via eccezionale, essere prorogato per un massimo di altri tre mesi, fino a sei mesi complessivi.

3. Durante il periodo di prova, ciascuna delle due parti può risolvere il contratto di apprendistato o di tirocinio in qualsiasi momento, rispettando un preavviso di sette giorni.

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