Legislator · Canton Vallese — Raccolta delle leggi cantonali
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Ordinanza sulla previdenza professionale dei magistrati - Ambito di applicazione

7 Articles / Provisions · Canton Vallese — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (7)

Statutory Text (7 Provisions)

**Generale**

1. Ai sensi degli articoli 3 e 8 della legge sulla previdenza professionale dei magistrati del 23 giugno 1999, il presente regolamento disciplina la previdenza dei magistrati che continuano a essere soggetti al regime delle pensioni secondo il regolamento del 30 marzo 1979.

Disposizione transitoria della modifica del 27.08.2014

1. Sulle prestazioni di libero passaggio acquisite al 31 dicembre 2014 è concesso annualmente un interesse che corrisponde al tasso minimo secondo le disposizioni federali sulla previdenza professionale.

2. Per il resto, su tali prestazioni sono applicabili le disposizioni dei regolamenti e del decreto nel loro testo prima della presente modifica.

3. Gli importi necessari per il pagamento di eventuali prestazioni di libero passaggio, inclusi gli interessi annuali, sono pagati tramite il bilancio statale e costituiscono una spesa.

**Generale**

1. Nella presente normativa, ogni riferimento a persona o funzione si intende ugualmente riferito a uomo e donna.

Consiglieri di Stato

1. La retribuzione determinante corrisponde allo stipendio base annuo, con esclusione della tredicesima mensilità e dell'indennità presidenziale.

2. La retribuzione soggetta a partecipazione corrisponde alla retribuzione determinante meno un importo di coordinamento che corrisponde alla pensione semplice massima AVS.

3. La retribuzione assicurata corrisponde all'ultima retribuzione soggetta a partecipazione.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il regolamento per un'ordinanza del trattamento di quiescenza dei magistrati dell'esecutivo, della giustizia e della procura del 30 marzo 1979 è modificato.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per il calcolo delle prestazioni dei magistrati, che sono in carica al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'importo del coordinamento viene determinato considerando gli stipendi assicurati (precedenti e nuovi) in relazione alla loro effettiva durata di applicazione secondo la seguente formula: [(A1 x G1) + (A2 x G2)] / (A1 + A2)

A1: Numero di anni di servizio e frazioni di anni di servizio al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

A2: Numero di anni e frazioni di anni tra l'entrata in vigore del presente regolamento e il limite annuale rilevante per il calcolo degli anni di servizio.

G1: Stipendio assicurato senza fattore di coordinamento.

G2: Stipendio assicurato con detrazione del fattore di coordinamento o dell'importo di coordinamento.

2. La riduzione della pensione in caso di dimissioni o mancata rielezione prima del compimento del 58º anno di età non si applica ai membri del Consiglio di Stato che sono in carica al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento viene sottoposto all'approvazione del Gran Consiglio.

2. Verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale ed entrerà in vigore contemporaneamente alla legge sulla previdenza professionale dei magistrati dell'esecutivo, della giustizia e della procura del 23 giugno 1999.

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