Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti
Table of Provisions (15)
Statutory Text (15 Provisions)
Le attribuzioni e le competenze del Consiglio di Stato sono determinate dalla Costituzione e dalle leggi.
[2] I Consiglieri di Stato non possono rivestire altra carica pubblica comunale, cantonale e federale.
[2] Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.
[3] 1 I Consiglieri di Stato non possono esercitare nessuna professione, commercio, industria, anche solo a titolo accessorio od occasionale o sotto la veste del mandato, o commetterne l’esercizio a terze persone, dare il proprio nome o avere partecipazioni o retribuzioni da terzi che li esercitano.
2 Essi non possono neppure occupare il posto di direttore, di gerente, di amministratore, di membro dell’ufficio di vigilanza o di revisione di società, istituti, imprese o uffici che si propongono scopo di lucro, né dar loro una qualsiasi attività, anche a titolo gratuito.
[3] Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.
[4] 1 Non possono trovarsi contemporaneamente nel Consiglio di Stato l’ascendente e il discendente, il marito e la moglie, due persone che vivono in unione domestica registrata o convivono di fatto, i fratelli, lo zio e i nipoti consanguinei, il suocero e il genero, i cugini germani e il marito e il fratello di una stessa donna. Le stesse incompatibilità valgono pure per gli equivalenti gradi di parentela per le donne.
2 Per cugini germani si intendono i figli di due fratelli, di due sorelle o di un fratello ed una sorella.
3 Le disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano anche al Cancelliere dello Stato.
[4] Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.
[5] Nel caso di incompatibilità si applica la legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018.
[5] Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.
[6] Il Consiglio di Stato, in casi eccezionali e solo se l’interesse generale lo esige, può autorizzare un proprio membro - in quanto ciò non ne aggravi in modo eccessivo l’onere degli impegni - a far parte della direzione o dell’amministrazione di istituti o di aziende a carattere parastatale, misto o privato, se il Cantone possiede una parte del capitale sociale o un diritto di partecipazione agli utili.
[6] Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.
[7] 1 Il Consigliere di Stato al beneficio dell’autorizzazione di cui all’articolo 1e deve riversare alla cassa cantonale l’indennità fissa o i tantièmes che egli percepisce come membro del consiglio di amministrazione o della direzione degli istituti o delle aziende sopraccitate.
2 Vanno invece a suo profitto le indennità di trasferta e i gettoni di presenza.
3 Il Consigliere di Stato che cessa nelle sue funzioni deve mettere a disposizione del Consiglio di Stato i mandati che ha ricevuto in virtù dell’articolo 1e.
[7] Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.
1 Il Consiglio di Stato fissa il numero dei Dipartimenti e può riunirli o variarli mediante decreto esecutivo da pubblicarsi sul Bollettino delle leggi e sul Foglio ufficiale.
2 Il Consiglio di Stato può stipulare mandati di prestazione con le unità amministrative autonome. [8]
[8] Cpv. introdotto dalla L 11.10.2005; in vigore dal 4.4.2006 - BU 2006, 133.
Il Consiglio di Stato emana il regolamento per le sue sedute per la ripartizione del lavoro tra i suoi diversi Dipartimenti e per la sua Cancelleria.
[9] 1 Il Consiglio di Stato, mediante regolamento, designa le competenze decisionali delegate ai Dipartimenti, alla Cancelleria dello Stato e alle unità amministrative subordinate; esso può altresì subdelegare alle unità amministrative subordinate le competenze attribuite direttamente dalla legge ai Dipartimenti.
2 Restano esclusi i casi nei quali la Costituzione o il diritto federale riservano espressamente la competenza decisionale del Consiglio di Stato.
3 Il Consiglio di Stato può prevedere la facoltà di reclamo contro le decisioni dei Dipartimenti, della Cancelleria e delle istanze subordinate. La relativa procedura è disciplinata dal regolamento.
4 … [10]
[9] Art. modificato dal L 8.11.1993; in vigore dal 1.1.1994 - BU 1993, 460; precedente modifica: BU 1979, 96.
[10] Cpv. abrogato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 472.
[11] Quando siano proposte a differenti Dipartimenti più istanze aventi il medesimo fondamento di fatto, il Consiglio di Stato, d’ufficio, su istanza di parte o di un Dipartimento, può assegnare l’istruzione a un solo Dipartimento o sospendere l’istruzione di una o più istanze in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
[11] Art. introdotto dal DL 19.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 209.
[13] 1 Il membro del Consiglio di Stato è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale o al Consiglio di Stato i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constata o gli sono segnalati nell’esercizio della sua funzione.
2 Nel caso di segnalazione al Consiglio di Stato, l’obbligo di denuncia incombe ad esso.
3 Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi.
[13] Art. modificato dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 50; precedente modifica: BU 2010, 252.
[12] Il Consiglio di Stato o i Dipartimenti da esso delegati, possono partecipare alle Conferenze intercantonali oppure ad analoghi enti e contribuire al loro finanziamento.
[12] Art. introdotto dalla L 20.4.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 273.
Coll’entrata in vigore del regolamento del Consiglio di Stato, da emanarsi a norma dell’art. 1 del presente decreto, resta abrogata la legge 22 marzo 1855.
Il presente decreto entra in vigore [14] dopo trascorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum e con la sua pubblicazione nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.
Pubblicata nel BU 1928 , 227.
[14] Entrata in vigore: 27 novembre 1928 - BU 1928, 227.