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172.100 CH-TI

Art. 4 bis Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti

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Art. 4 bis Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti

[11] Quando siano proposte a differenti Dipartimenti più istanze aventi il medesimo fondamento di fatto, il Consiglio di Stato, d’ufficio, su istanza di parte o di un Dipartimento, può assegnare l’istruzione a un solo Dipartimento o sospendere l’istruzione di una o più istanze in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

[11] Art. introdotto dal DL 19.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 209.

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