Regolamento interno del Consiglio di Stato (GRR) - Presidenza (GRR)
Table of Provisions (25)
Statutory Text (25 Provisions)
1. La presidente o il presidente presiede le riunioni del consiglio di governo, regola la corrispondenza scritta del collegio e supervisiona la cancelleria dello stato.
2. Se la presidente o il presidente è impedito, subentra la vicepresidenza e successivamente il membro del consiglio di governo con maggior anzianità di servizio.
1. Il Consiglio di Governo decide la distribuzione e la suddivisione dei dipartimenti, nonché la supplenza tra i suoi membri. A nessun membro può essere sottratto, contro la sua volontà, il dipartimento da lui finora diretto.
2. La distribuzione dei dipartimenti e la regolamentazione delle supplenze sono riportate nell'Allegato 1.
1. Se un membro deve astenersi per motivi personali, lascia la seduta. Negli altri casi rimane presente, senza tuttavia partecipare alla discussione o alla votazione.
2. Se il Consiglio di Stato decide sui ricorsi, il membro del Consiglio di Stato che ha sottoscritto la decisione impugnata si astiene. Può esprimersi preliminarmente sull'argomento.
3. L'osservanza dell'astensione deve essere annotata nel verbale della decisione.
1. I membri informano il collegio con adeguato anticipo delle assenze che dureranno diverse settimane.
2. Non è permesso che tutti i membri si trovino contemporaneamente all'estero.
1. I Dipartimenti e la Cancelleria di Stato sottopongono al Consiglio le loro proposte formulate come decisioni del Consiglio di Governo.
2. Le proposte con gli atti devono essere presentate alla Cancelleria di Stato.
3. La Cancelleria di Stato può emanare istruzioni e dichiarare obbligatori i modelli elettronici.
1. Deliberazioni urgenti possono essere adottate su disposizione della Presidente o del Presidente attraverso il procedimento per circolazione o in riunioni virtuali e devono essere registrate per iscritto.
2. Tali deliberazioni sono valide se almeno tre membri approvano la proposta.
1. Le lettere di terzi e le istanze dei dipartimenti e della cancelleria di Stato indirizzate al consiglio di governo vengono inserite elettronicamente dai dipartimenti o dalla cancelleria di Stato.
1. Gli atti normativi del Consiglio di Stato, i messaggi al popolo e al Gran Consiglio, nonché le missive, sono firmati dalla Presidente o dal Presidente e dalla Cancelliere di Stato o dal Cancelliere di Stato. Gli altri decreti del Consiglio di Stato sono firmati solo dalla Cancelliere di Stato o dal Cancelliere di Stato.
2. Gli interessati ricevono copie del verbale originale.
1. Le direttrici e i direttori di dipartimento nonché la cancelliera o il cancelliere di Stato informano il Consiglio di Governo tempestivamente e regolarmente su affari particolari e avvenimenti di significativa importanza nel loro ambito di competenza.
2. Il Consiglio di Governo può, in tali affari e avvenimenti, assumere la guida anche contro la volontà della direttrice o del direttore di dipartimento competente, della cancelliera o del cancelliere di Stato.
1. Nel procedimento di ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, l'istruzione è curata dalla Cancelleria di Stato. Se questa ha già agito in una questione, l'istruzione è effettuata dal Dipartimento presidenziale o, eccezionalmente, da un altro dipartimento.
2. Fino alla decisione del Consiglio di Stato, la Cancelleria di Stato o il dipartimento istruttore esercitano le competenze spettanti al Consiglio di Stato secondo la legge sulla procedura amministrativa.
3. Se una controversia viene risolta tramite comparizione, ritiro, riconoscimento o diventa priva di oggetto, l'affare viene cancellato dal protocollo.
1. I membri sono obbligati a partecipare alle riunioni.
2. In caso di impedimento, la Presidente o il Presidente devono essere informati tempestivamente.
3. In caso di impedimento per motivi di salute, è possibile anche la partecipazione virtuale.
1. Alle riunioni partecipano la cancelliera di Stato o il cancelliere di Stato con voto consultivo e la capo o il capo del servizio informazioni. Alla cancelliera di Stato o al cancelliere di Stato spetta il diritto di proposta per gli affari della cancelleria di Stato e delle questioni giuridiche.
2. Le collaboratrici e i collaboratori, nonché gli esperti esterni all'amministrazione, possono essere invitati a partecipare alle riunioni in accordo con la presidente o il presidente.
1. Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni martedì per una seduta.
2. La Presidente o il Presidente convoca la seduta.
1. In casi urgenti o per trattare affari particolari, il presidente o la presidente convoca riunioni straordinarie.
2. La partecipazione a tali riunioni è possibile anche virtualmente.
1. Sotto la direzione della Presidente o del Presidente, il Consiglio tratta i suoi affari come segue
1. Verbale dell'ultima riunione
2. * Richieste
3. * Corrispondenza
2. Alla fine, la Presidente o il Presidente apre la discussione tra i membri. Questa serve per orientare il Consiglio su affari di interesse generale e per preparare decisioni future.
1. Le proposte sono sottoposte a delibera senza modifiche, con modifiche, messe in ulteriore circolazione, o respinte.
2. Se il consiglio respinge una proposta, può impartire istruzioni su come questa debba essere revisionata.
1. Le corrispondenze sono inoltrate a un dipartimento o alla cancelleria di Stato per l'elaborazione o l'archiviazione.
1. Per la risposta orale alle interpellanze parlamentari, il dipartimento competente o la cancelleria di Stato presenta una bozza scritta. Il consiglio di governo stabilisce i principi fondamentali della risposta in modo vincolante.
1. Ogni membro è obbligato a votare.
2. Se ci sono più proposte contrapposte, la presidenza permette una votazione a scrutinio aperto. Essa stessa vota. In caso di parità di voti, la sua votazione è decisiva.
3. I membri possono registrare opinioni divergenti nel verbale.
1. Il Consiglio di Stato informa, secondo i principi della costituzione, sulle sue decisioni e deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Stato non sono pubbliche.
1. Il cancelliere dello Stato dirige la Cancelleria di Stato.
2. Egli o ella redige il verbale delle decisioni delle sedute del Consiglio di governo e si occupa delle questioni legali per il Consiglio di governo.
3. Egli o ella presiede la conferenza dei Segretari generali.
1. La cancelliera di Stato o il cancelliere di Stato è rappresentata o rappresentato per gli affari di governo dalla responsabile o dal responsabile del servizio di informazione o dalla direzione del servizio legale della cancelleria di Stato.
1. La Cancelleria di Stato è l'ufficio generale di stato del Consiglio di Governo.
1bis. Garantisce il traffico d'affari.
2. Si occupa dell'informazione al pubblico secondo le direttive del Consiglio di Governo.
3. In occasione delle votazioni federali e cantonali, così come delle elezioni distrettuali, la Cancelleria di Stato agisce come ufficio elettorale cantonale.
3bis. Autentica le firme dei pubblici ufficiali del Canton Turgovia e emette apostille.
4. Il Consiglio di Governo può assegnare ulteriori compiti alla Cancelleria di Stato.
1. I dipartimenti preparano le pratiche del consiglio di governo e svolgono autonomamente i compiti loro assegnati dalla legge, regolamento o da una delegazione speciale.
1. Il Consiglio di governo disciplina l'organizzazione dei dipartimenti e della Cancelleria di Stato in uffici e istituti e decide sulle competenze.