Raccolta sistematica
Table of Provisions (14)
Statutory Text (14 Provisions)
1. Tutti i decreti cantonali vigenti con contenuto normativo devono essere raccolti e sistematicamente organizzati in un «Codice di Diritto del Canton Turgovia».
1. Nell'opera legislativa devono essere inclusi, in versione consolidata
1. la Costituzione cantonale;
2. gli accordi normativi con la Confederazione, i Cantoni (concordati) o gli Stati (accordi internazionali);
3. le leggi e i regolamenti cantonali, nonché tutti gli altri decreti a carattere generale o organizzativo del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei Dipartimenti, delle istituzioni pubbliche cantonali, nonché del Tribunale Supremo e del Tribunale Amministrativo;
4. i contratti collettivi normali cantonali;
5. le dichiarazioni di obbligatorietà generale cantonale dei contratti collettivi di lavoro;
6. i decreti normativi delle chiese riconosciute dallo Stato.
1. Non devono essere inclusi
1. gli atti non vincolanti in generale, come le istruzioni e le direttive interne dell'amministrazione, salvo che l'articolo 2 prescriva l'inclusione;
2. le decisioni del Gran Consiglio in merito al bilancio preventivo, al tasso d'imposta e al rendiconto statale;
3. le delibere di credito;
4. i regolamenti e i codici di condotta delle istituzioni pubbliche cantonali, a meno che il Consiglio di Stato non ne decida l'inclusione.
1. Il Consiglio di Stato è autorizzato a determinare i decreti che non devono essere inclusi nel codice giuridico e a stabilire la data di riferimento.
1. Tutti i decreti e le disposizioni emanati fino alla data di riferimento, che non sono inclusi nel codice giuridico, si considerano abrogati.
2. Fatti salvi il diritto contrattuale e l'ulteriore applicazione di un decreto abrogato secondo le regole del diritto transitorio.
1. Normative che entrano in vigore dopo la data di riferimento saranno aggiornate nel codice legislativo.
1. Il «Bollettino ufficiale del Cantone Turgovia» è l'organo di pubblicazione ufficiale del Cantone.
2. Esce settimanalmente.
1. Gli atti normativi da inserire nel codice di leggi devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. Gli atti normativi, le disposizioni e gli annunci che non devono essere inseriti nel codice di leggi ma necessitano di pubblicazione per raggiungere il loro scopo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, salvo che in casi particolari non risulti più opportuno e legittimo un altro mezzo di pubblicazione.
3. Le comunicazioni private non sono inserite nella Gazzetta Ufficiale.
1. La Cancelleria di Stato cura la redazione e designa le comunicazioni idonee alla pubblicazione.
1. Le disposizioni cantonali entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale, purché siano soggette a referendum il giorno successivo all'approvazione da parte del popolo o il giorno successivo alla scadenza del termine referendario non utilizzato.
2. Resta salva una diversa regolamentazione prevista dallo stesso atto.
1. In caso di catastrofi, eventi bellici o disordini, possono essere effettuati annunci straordinari su disposizione del Consiglio di Governo
1. sulla stampa;
2. tramite radio e televisione;
3. attraverso affissioni, circolari e altri mezzi adeguati.
2. L'entrata in vigore e l'esecuzione non sono vincolate alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale; tuttavia, essa deve essere effettuata il prima possibile.
1. Il Consiglio di Stato designa le autorità, gli uffici e gli altri enti che devono ricevere il Codice di diritto o il Bollettino ufficiale. Stabilisce le condizioni di abbonamento.
1. Il decreto relativo alla pubblicazione di un bollettino cantonale e di un bollettino ufficiale del 18 febbraio 1850 è abrogato.
1. Questa legge entra in vigore il 1° novembre 1978.