2 Zivilrecht, Strafrecht, Amministrazione della giustizia » 21 Diritto civile » 214 Geoinformazione / Misurazione ufficiale (KVAV)
Table of Provisions (43)
Statutory Text (43 Provisions)
Ambito di applicazione
1 La presente ordinanza disciplina in particolare
a) i lavori dei geometri nell'ambito della misurazione ufficiale (MU);
b) il collegamento dei geometri all'infrastruttura di aggiornamento del Cantone;
c) la comunicazione tra geometri e Ufficio del registro fondiario;
d) la comunicazione tra Ufficio di geoinformazione (UGI) e Ufficio del registro fondiario;
e) la consegna dei dati.
2 Essa si applica ai seguenti standard di qualità della misurazione
a) misurazioni semigrafiche (SG);
b) misurazioni parzialmente numeriche (PN);
c) misurazioni completamente numeriche di vecchio diritto (CN);
d) numerizzazioni provvisorie (NP), misurazione secondo il vecchio diritto;
e) misurazioni completamente numeriche di nuovo diritto (Misurazione ufficiale 93 / MU93).
Definizioni
Nella presente ordinanza s'intendono per
a) Piano di mutazione e Tabella di mutazione: Piano di mutazione e Tabella di mutazione ai sensi dell'articolo 66 dell'Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale del 10 giugno 1994 (OTMU), che costituiscono il documento di mutazione ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 OMU;
b) Descrizione della particella: la descrizione della particella ai sensi dell'articolo 65 OTMU viene redatta per i fondi immobiliari nonché per i diritti autonomi e permanenti;
c) Documenti di mutazione: si compongono del piano di mutazione, della tabella di mutazione e della descrizione della particella;
d) Atti di mutazione: sono costituiti dai documenti di mutazione e da altri atti necessari per la creazione della mutazione (ad esempio, atti di calcolo);
e) Limiti di coltura: dati dei livelli informativi Copertura del suolo e Oggetti singoli (ad eccezione degli edifici e delle parti di edifici), soggetti a un sistema di notifica;
f) Infrastruttura di aggiornamento del Cantone: infrastruttura tecnica nonché disposizioni finanziarie, amministrative e organizzative che servono all'attuazione, all'applicazione e all'esecuzione delle disposizioni in materia di aggiornamento continuo e fornitura di dati della misurazione ufficiale;
g) RIT-Registro fondiario: Registro fondiario informatizzato del Cantone Svitto.
Ufficio competente
1 L'ufficio competente per la misurazione ufficiale è l'Ufficio per l'informazione geospaziale (UIG).
2 L'UIG approva i dati della misurazione ufficiale che non subiscono modifiche a seguito della loro elaborazione e acquisizione di forza giuridica.
3 Il Consiglio di Governo disciplina le tariffe per le attività dell'UIG.
Geometra
Valgono i doveri professionali dei Geometri ai sensi dell'articolo 22 dell'ordinanza sulle Ingegnerie-Geometre e gli Ingegneri-Geometri del 21 maggio 2008 (OGeom).
Controversie
1. Nelle controversie tra un geometra e un committente relative a una fatturazione, o tra l'AGI e un geometra in merito a questioni contrattuali, la via giudiziaria civile deve essere seguita.
2. Nelle controversie tra l'Ufficio del registro fondiario e il geometra, decide il Tribunale cantonale.
Responsabilità
I geometri e i professionisti qualificati di misurazione ai sensi del § 26 cpv. 1 KGeoiG sono responsabili per la corretta esecuzione dei lavori nella misurazione ufficiale, dell'aggiornamento continuo e della consegna dei dati, fatte salve diverse regolamentazioni nei contratti d'opera in corso, secondo il Codice delle Obbligazioni (CO).
**II. Marcatura e Manutenzione**
Grenz- und Fixpunktzeichen** (Segni di confine e punti fissi)
**1** L'Ufficio federale di topografia (swisstopo) determina i materiali ammissibili per i segni di confine e i punti fissi.
**2** Emana direttive sull'esecuzione della delimitazione dei segni di confine e sulla marcatura dei punti fissi delle categorie 2 e 3 ai sensi dell'articolo 47 dell'OTV.
Anzeige Fixpunktarbeiten
Notifica di lavori di punti fissi
Il geometra deve notificare tempestivamente ai proprietari fondiari interessati l'installazione, la sicurezza e la manutenzione dei punti fissi di posizione e di altezza, e richiamare la loro attenzione sui loro obblighi ai sensi degli articoli 20 e 21 della Legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI).
Mantenimento e manutenzione
1 I punti fissi planimetrici e altimetrici nonché i punti di confine di sovranità sul confine cantonale devono essere conservati in modo permanente.
2 L'AGI provvede alla manutenzione dei punti fissi della categoria 2 e dei punti fissi planimetrici della categoria 3.
Punti fissi altimetrici comunali
I comuni possono realizzare punti fissi altimetrici comunali di categoria 3 a proprie
spese.
**III. Rinnovamento**
Rinnovo senza pubblicazione
1 Se i proprietari fondiari non sono lesi nei loro diritti reali da un rinnovo a seguito di
ricalcolo, non è necessaria alcuna pubblicazione.
2 Il geometra informa i proprietari fondiari la cui superficie è cambiata, previa intesa
con il comune e il SIF.
**IV. Nomi geografici della misurazione ufficiale**
Die Erhebung neuer sowie die Änderung oder Löschung genehmigter geografischer
Namen der amtlichen Vermessung hat die Gemeinde mit der Nomenklaturkom-
mission abzusprechen.
La creazione di nuovi nomi geografici ufficiali della misurazione, così come la modifica o la cancellazione di quelli approvati, deve essere concordata dal Comune con la Commissione di Nomenclatura.
V. Gebiete mit dauernden Bodenverschiebungen
V. Aree con movimenti del suolo permanenti
Procedura di accertamento
1 Qualora, durante i lavori di misurazione ufficiale o i lavori dell'Ufficio per le
foreste e la natura (UFN), vengano accertate zone con spostamenti permanenti del suolo ai sensi dell'articolo 660a del Codice civile (CC), il SGT avvia la procedura per la delimitazione di tali zone.
2 Il SGT invita l'UFN nonché i comuni e i distretti interessati a esprimere il loro parere.
3 Il piano perimetrale per le zone con spostamenti permanenti del suolo ai sensi dell'articolo 67 dell'OAMV viene depositato pubblicamente in analogia con la procedura per le prime rilevazioni ai sensi del § 33 della LCG.
Esclusione e annotazione nel registro fondiario
1 Il Dipartimento dell'ambiente presenta al Consiglio di Stato la domanda di esclusione di aree con movimenti del suolo permanenti ai sensi dell'art. 660a cpv. 1 CC.
2 Sulla base del decreto passato in giudicato, l'AGI notifica all'Ufficio del registro fondiario, ai sensi dell'art. 660a cpv. 3 CC, per le proprietà interessate, l'annotazione «Area con movimenti del suolo permanenti» per l'iscrizione nel registro fondiario.
VI. Aggiornamento continuo
1. Conferimento dell'incarico e modalità
Affidamento dell'incarico al Geometra
1 I proprietari fondiari o gli aventi diritto incaricano un Geometra per le modifi-
che che riguardano il contenuto della misurazione ufficiale
a) mutazioni di confini;
b) mutazioni di edifici;
c) mutazioni di altri confini di coltura (ad es. strade e sentieri);
d) ricostruzioni di punti di confine.
2 L'autorità competente per i permessi notifica le costruzioni e gli impianti dopo il
rilascio della licenza edilizia (oggetti progettati secondo l'art. 8 cpv. 1 OAVT) e
dopo il collaudo della costruzione per l'aggiornamento.
3 Il Geometra è inoltre incaricato dei seguenti aggiornamenti
a) da parte dell'autorità competente
1. accertamenti forestali, disboscamenti e rimboschimenti;
2. zone protette (torbiere alte e basse);
3. nuova costruzione e ripristino di
– punti fissi di categoria 2 e punti fissi di posizione di categoria 3;
– punti fissi altimetrici di categoria 3;
4. modifiche dei confini territoriali.
b) da parte del proprietario dell'opera
Costruzione e demolizione di condotte ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. g OAVT.
Obbligo di notifica all'AGI
1 L'ufficio del registro fondiario notifica all'AGI le seguenti operazioni ai fini dell'aggiornamento dei dati
a) mensilmente, l'esecuzione delle mutazioni;
b) mensilmente, i trasferimenti di proprietà;
c) immediatamente, il rifiuto di mutazioni;
d) ulteriori operazioni relative al contenuto della misurazione ufficiale.
2 Le notifiche avvengono per via elettronica.
3 L'AGI può incaricare un geometra dell'aggiornamento.
Connessione all'infrastruttura di aggiornamento cantonale
1 Il Geometra che esegue lavori di aggiornamento continuo nel Cantone Svitto
deve connettersi all'infrastruttura di aggiornamento del Cantone.
2 L'AGI stipula con il Geometra un contratto relativo alle tariffe e alle mo-
dalità di connessione all'infrastruttura di aggiornamento.
3 Il Geometra deve presentare all'AGI, entro la fine di gennaio di ogni anno, una relazione aziendale relativa
all'anno precedente, in aggiunta ai dati disponibili dall'infrastruttura di aggiornamento del
Cantone.
Amministrazione Fiduciaria
1 I dati originali della misurazione ufficiale e i relativi documenti, nonché i documenti delle misurazioni di vecchio diritto, sono di proprietà del Cantone.
2 Il geometra abilitato, collegato all'infrastruttura di aggiornamento del Cantone, gestisce i dati e i documenti originali della misurazione ufficiale in qualità di fiduciario per conto del Cantone.
Aggiornamento durante i lavori in corso nell'AV
1. Un committente può scegliere un altro geometra per una mutazione durante i lavori in corso, conformemente a quanto previsto dal § 24 cpv. 2 lett. a KGeoiG.
2. Il geometra incaricato della mutazione deve coordinare i lavori di aggiornamento con il geometra che esegue i lavori ai sensi del § 24 cpv. 2 lett. a KGeoiG.
**2. Procedure di aggiornamento**
Nachführungen von Vermessungen alter Ordnung
Traduci in italiano: Aggiornamenti delle misurazioni di vecchio ordine
1. Le misurazioni completamente numeriche del vecchio diritto (VN) devono essere
aggiornate in modo completamente numerico secondo gli standard federali e
cantonali vigenti per lo standard di qualità AV93, in particolare nelle aree di
copertura del suolo e di oggetti singoli.
2. Nelle misurazioni semigrafiche (HG) e parzialmente numeriche (TN), le
proprietà e gli edifici devono essere aggiornati con punti calcolati.
Numerazioni
L'AGI emana direttive sulle numerazioni, in particolare di
a) mutazioni;
b) immobili;
c) diritti distinti e permanenti;
d) edifici.
Elenchi dei proprietari e delle superfici
L'AGI provvede all'aggiornamento degli elenchi dei proprietari e delle superfici
della misurazione ufficiale (MO) dei comuni che non sono ancora completamente e giuridicamente
registrati nel catasto computerizzato (Ik-Grundbuch).
Punti Fissi e Punti di Confine Territoriale
1 Il Geometra deve segnalare immediatamente all'AGI i punti fissi delle categorie 1 e 2 e i punti di confine territoriale mancanti.
2 Se, durante i lavori di aggiornamento continuo, devono essere stabiliti nuovi punti fissi planimetrici della categoria 3 che non possono essere attribuiti a un responsabile, ciò deve essere concordato preventivamente tra il Geometra e l'AGI.
3 L'AGI coordina la ricostruzione dei punti di confine territoriale mancanti.
### Termini
Il geometra esegue le mutazioni di edifici e confini delle colture entro i seguenti
termini
a) costruzioni e impianti progettati entro quattro settimane dal ricevimento della licenza
edilizia;
b) costruzioni e impianti definitivamente eseguiti, nonché i confini delle colture, entro dodici
mesi dal collaudo o da altra comunicazione.
Controllo da parte dell'AGI
1. L'AGI verifica a campione i fascicoli delle mutazioni per accertarne la confor-
mità con le disposizioni concernenti la misurazione ufficiale.
2. Può richiedere gratuitamente al geometra ulteriore documentazione necessaria
per il controllo e la verifica.
3. Casi particolari
Mutazione stradale
1. Per le mutazioni stradali si procede alla mutazione del fondo stradale e, di regola, di ogni fondo cointeressato.
2. Il Geometra concorda la procedura con l'Ufficio del registro fondiario.
Opere e impianti sporgenti
Qualora in occasione di una mutazione si accerti che un’opera o un impianto
sporge su un fondo contiguo, il geometra lo comunica ai proprietari dei fondi
interessati nonché all’ufficio del registro fondiario e richiama l’attenzione sulle
disposizioni degli art. 673–675 CC.
Comunicazione di mutazioni immobiliari ai Comuni
1 Il Geometra invia al Comune, in caso di mutazioni immobiliari, una copia della
documentazione relativa alla mutazione.
2 Il Comune comunica le necessarie annotazioni all'Ufficio del registro fondiario
competente per l'iscrizione nel registro fondiario.
Onere delle spese per l'aggiornamento successivo
Se dati mancanti, modificati o da cancellare del rilevamento ufficiale devono essere aggiornati successivamente, i costi sono a carico
a) del proprietario del fondo, se l'edificio e l'impianto sono stati costruiti, modificati o demoliti meno di dieci anni fa;
b) l'autorità competente per il rilascio delle licenze per edifici e impianti più datati.
Mutazione successiva
1 Se una retro-mutazione o la modifica di una mutazione pendente comporta
modifiche di una mutazione successiva, l'ordinante della mutazione successiva
sostiene le spese e i costi che ne derivano.
2 Il geometra informa l'ordinante sulle prevedibili spese e i costi conseguenti.
VII. Rapporti commerciali tra misurazione ufficiale e registro fondiario
Accesso ai dati
1 Il Consiglio di Stato rilascia l'autorizzazione all'accesso ai dati del registro fondiario informatico (Ik-Grundbuch) secondo l'articolo 28 dell'ordinanza sul registro fondiario del 23 settembre 2011 (ORF) a
a) l'AGI;
b) i geometri che dispongono di un contratto di connessione all'infrastruttura di aggiornamento del Cantone;
c) i geometri che lavorano su incarico del Cantone.
2 Il Consiglio di Stato disciplina con gli utenti i dettagli dell'autorizzazione d'accesso e le conseguenze finanziarie secondo l'articolo 29 ORF e gli articoli 10 e 11 dell'ordinanza sulla prima rilevazione e gestione del registro fondiario mediante l'informatica del 14 marzo 2006 (OIF-RF).
Identificatore di fondo E-GRID
1 L'E-GRID di cui agli artt. 16 segg. dell'Ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS
sulla tenuta del registro fondiario del 6 giugno 2007 (OTRF) è attribuito ai fondi
dagli Uffici dei registri fondiari.
2 L'aggiornamento dell'E-GRID avviene nell'ambito dell'aggiornamento continuo
a cura del geometra.
Documenti e atti di mutazione
1 Il geometra presenta i documenti di mutazione all’Ufficio del registro fondiario come segue
a) i documenti relativi alle mutazioni di immobili come i fondi e i diritti distinti e permanenti, immediatamente dopo la loro preparazione;
b) i documenti relativi alle mutazioni di confini di edifici e colture, trimestralmente.
2 Contemporaneamente, egli consegna all'AGI una copia originale dei documenti di mutazione e gli ulteriori atti di mutazione.
Compensazione delle mutazioni di confine di edifici e colture
L'Ufficio del registro fondiario fattura al Geometra, per quei comuni che non possono essere aggiornati tramite l'interfaccia elettronica tra la misurazione ufficiale e l'Ufficio del registro fondiario (AVGBS), le sue spese per le mutazioni di confine di edifici e colture per ogni particella, ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 numero 17 del Tariffario delle tasse per notai e conservatori del registro fondiario, nonché persone abilitate alla stesura di atti pubblici del 27 gennaio 1975.
Rückmutation
1 L'Ufficio del registro fondiario informa l'AGI riguardo alle mutazioni non ese-
guite entro dodici mesi e incarica il geometra esecutore della Rückmutation.
2 I costi della Rückmutation o dell'annullamento sono a carico del mandante della
mutazione non eseguita.
3 Il geometra informa il mandante, al momento della preparazione della documen-
tazione della mutazione, circa il termine per l'esecuzione della mutazione presso l'Uf-
ficio del registro fondiario e le conseguenze in termini di costi.
Rückweisung durch das Grundbuchamt
Sind die Mutationsunterlagen mangelhaft, so weist das Grundbuchamt die Muta-
tion an den Geometer zurück.
**Traduzione in italiano:**
Respingimento da parte dell'Ufficio del registro fondiario
Se i documenti di mutazione sono incompleti, l'Ufficio del registro fondiario rinvia la mutazione al geometra.
***
VIII. Auszüge und Auswertungen der amtlichen Vermessung
**Traduzione in italiano:**
VIII. Estratti e valutazioni della misurazione ufficiale
Consegna dei dati
1 L'AGI mette a disposizione i dati elettronici tramite il servizio di download del Cantone (GeoShop).
2 L'AGI disciplina le modalità della consegna dei dati, in particolare da parte di geometri e di professionisti qualificati della misurazione.
3 Il geometra che si è collegato all'infrastruttura di aggiornamento del Cantone deve presentare all'AGI, entro la fine di gennaio di ogni anno, un rapporto di attività sul tipo e sul numero delle consegne di dati nell'anno precedente, a integrazione dei dati disponibili dal servizio di download del Cantone.
Piano d'insieme, piano di base e altri dati cantonali di misurazione
1. Il piano d'insieme, il piano di base e gli altri dati cantonali di misurazione sono consegnati in formato elettronico nei formati usuali.
2. La descrizione dei dati si conforma all'articolo 35 OVM.
Auszüge für Baugesuche
Estratti per domande di costruzione
1 Auszüge für Baugesuche sind vom Geometer oder von qualifiziertem Vermes-
sungspersonal zu unterzeichnen.
1 Gli estratti per le domande di costruzione devono essere firmati dal geometra o da personale qualificato addetto ai rilevamenti.
2 Der Geometer meldet dem AGI unaufgefordert die unterschriftsberechtigten Per-
sonen.
2 Il geometra segnala spontaneamente all'AGI le persone autorizzate a firmare.
3 Das AGI stellt den Gemeinden eine aktuelle Übersicht der unterschriftsberech-
tigten Personen zur Verfügung.
3 L'AGI mette a disposizione dei Comuni una panoramica aggiornata delle persone autorizzate a firmare.
IX. Übergangs- und Schlussbestimmungen
IX. Disposizioni transitorie e finali
Adeguamento Continuo
1 Le mutazioni che sono state avviate dal geometra incaricato dell'aggiornamento prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, devono essere da questi concluse.
2 Gli aggiornamenti di costruzioni e impianti accettati, ai sensi del § 15 cpv. 2 della presente ordinanza, che sono stati comunicati al geometra prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, devono essere da questi conclusi.
3 Le mutazioni e gli aggiornamenti di cui ai cpv. 1 e 2 sono fatturati conformemente all'Ordinanza sulle prestazioni e i compensi dei geometri incaricati dell'aggiornamento (VLAN) del 17 agosto 1999.
Sistema informativo in caso di rinnovamento
1 In caso di rinnovamento ai sensi del § 50 KGeoiG e di rinnovamento con contratti di appalto in corso al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, i proprietari fondiari sono informati conformemente al § 11 della presente ordinanza.
2 I costi dell'informazione dei proprietari fondiari sono assunti in parti uguali dal comune e dal Cantone.
Abrogazione e modifiche del diritto previgente
1 Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza sono abrogate le seguenti Ordi-
nanze
a) Ordinanza sulla misurazione ufficiale nel Cantone di Svitto del 6 marzo
1996;
b) Ordinanza sulle prestazioni e il rimborso dei geometri d'aggiornamento
(VLAN) del 17 agosto 1999.
2 La Tariffa degli emolumenti per i notai e gli amministratori del registro fondiario
nonché per le persone abilitate alla stesura di atti pubblici del 27 gennaio 1975
è modificata come segue
Art. 5 cpv. 1
Forfait per mutazioni di confini di edifici e colture per
particella Fr. 60.--
Entrata in vigore
1 La presente ordinanza è pubblicata nel Foglio ufficiale e, dopo l’entrata in vigore, è
inserita nella Raccolta delle leggi.
2 Essa entra in vigore il 1° luglio 2012.37
1 RU 23-38 con modifiche del 17 dicembre 2013 (Decisione del Governo di adeguamento alla nuova Costituzione cantonale, RU 23-97), del 20 dicembre 2016 (RU 24-93) e del 3 giugno 2020 (Decisione del Governo di adeguamento di diversi atti normativi in seguito alla riorganizzazione del Dipartimento dell'ambiente, RU 26-7f).
2 RSZ 214.110.
3 RS 211.432.2.
4 cpv. 1 lett. d nella versione del 3 giugno 2020.
5 RS 211.432.21.
6 cpv. 2 nuovo introdotto il 20 dicembre 2016, il precedente cpv. 2 diventa cpv. 3; cpv. 1, 2 e 3 nella versione del 3 giugno 2020.
7 RS 211.432.261.
8 cpv. 1 nella versione del 3 giugno 2020.
9 RS 220.
10 cpv. 1 nella versione del 3 giugno 2020.
11 RS 510.62.
12 cpv. 2 nella versione del 3 giugno 2020.
13 cpv. 2 nella versione del 3 giugno 2020.
14 cpv. 1 e 2 nella versione del 3 giugno 2020.
15 RS 210.
16 cpv. 2 nella versione del 3 giugno 2020.
17 Intestazione, cpv. 1 e 3 nella versione del 3 giugno 2020.
18 cpv. 2 e 3 nella versione del 3 giugno 2020.
19 Versione del 3 giugno 2020.
20 Versione del 3 giugno 2020.
21 cpv. 1, 2 e 3 nella versione del 3 giugno 2020.
22 Intestazione e cpv. 1 nella versione del 3 giugno 2020.
23 cpv. 1 lett. a nella versione del 3 giugno 2020.
24 RS 211.432.1.
25 RSZ 213.401.
26 RS 211.432.11.
27 cpv. 1 lett. a nella versione del 3 giugno 2020.
28 Versione del 20 dicembre 2016.
29 RSZ 213.512.
30 cpv. 2 nella versione del 20 dicembre 2016; cpv. 1 nella versione del 3 giugno 2020.
31 cpv. 1, 2 e 3 nella versione del 3 giugno 2020.
32 cpv. 2 e 3 nella versione del 3 giugno 2020.
33 RU 19-406.
34 RU 19-109.
35 RU 19-406.
36 RSZ 213.512; RU 16-653.
37 GU 2012 1549; modifiche del 17 dicembre 2013 entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (GU 2013 2974), del 20 dicembre 2016 entrate in vigore il 1° gennaio 2017 (GU 2016 3012) e del 3 giugno 2020 entrate in vigore il 1° luglio 2020 (GU 2020 1478).