1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali (AVG)
Table of Provisions (15)
Statutory Text (15 Provisions)
Pubblicazioni ufficiali
1 Le pubblicazioni ufficiali avvengono nel Foglio ufficiale e, conformemente
alla presente legge, in altri organi di pubblicazione. Esse vengono rese disponibili
in forma elettronica.
2 Parti di atti normativi che non si prestano alla pubblicazione vengono
rese note ufficialmente mediante deposito pubblico. Il deposito pubblico deve
essere annunciato nel Foglio ufficiale.
3 In casi d’urgenza è sufficiente una notificazione provvisoria del contenuto
essenziale mediante affissione, diffusione attraverso i media o in altro modo.
La pubblicazione ordinaria deve essere recuperata il più presto possibile.
Anordnung
Le pubblicazioni ufficiali sono disposte dall'autorità che adotta la relativa decisione, salvo che non siano prescritte dall'ordinamento giuridico.
### Effetto
1. Con il giorno della pubblicazione ufficiale, il suo contenuto è considerato noto.
2. Gli atti normativi e i concordati vincolano il singolo solo se sono stati resi noti conformemente alla presente legge.
3. Salvo diversa disposizione nel testo stesso dell'atto, gli atti normativi cantonali entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, mentre gli atti soggetti a referendum entrano in vigore il giorno successivo all'accettazione da parte del popolo o il giorno successivo alla scadenza infruttuosa del termine referendario.
Sicurezza dei dati
Il Consiglio di Stato stabilisce le misure necessarie per garantire l'autenticità,
l'integrità e la conservazione dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubbli-
cazione, nonché il funzionamento senza interruzioni della piattaforma di pubbli-
cazione. A tal fine, tiene conto dello stato dell'arte della tecnica.
Datenschutz
1 Le pubblicazioni ufficiali possono contenere dati personali, purché ciò sia
necessario per una pubblicazione prevista da una legge.
2 Testi contenenti dati personali particolarmente sensibili non possono essere
accessibili al pubblico online più a lungo del necessario e non devono contenere
più informazioni di quanto richiesto dal loro scopo.
3 Il Consiglio di Stato definisce le ulteriori misure necessarie per garantire la
protezione dei dati personali particolarmente sensibili nella pubblicazione
online. A tal fine, tiene conto dello stato dell'arte della tecnica.
II. Organi ufficiali di pubblicazione
1. Foglio Ufficiale del Cantone Svitto
Scopo e pubblicazione
1 La Gazzetta ufficiale del Cantone Svitto è l’organo di pubblicazione generale per le
comunicazioni ufficiali nel Cantone.
2 Essa è pubblicata in formato elettronico. La pubblicazione avviene di regola settimanalmente. Il Consiglio di Stato stabilisce il momento della pubblicazione.
3 Il Consiglio di Stato determina gli uffici presso i quali può essere ritirata una copia stampata della Gazzetta ufficiale dietro pagamento di una tassa.
Contenuto
1 Il Foglio ufficiale si compone di una parte ufficiale e di una parte non ufficiale.
2 Nella parte ufficiale sono pubblicati gli atti normativi del Cantone nonché de-
cisioni e comunicazioni delle autorità la cui pubblicazione è prescritta o di ge-
nerale interesse.
3 Nella parte non ufficiale possono essere pubblicati annunci privati che non per-
seguono scopi pubblicitari e che sono di interesse per il pubblico o per una cer-
chia più ampia di persone. Il Consiglio di Stato può stabilire più precisamente
nelle direttive quali annunci debbano essere inseriti nella parte non ufficiale del
Foglio ufficiale.
2. Raccolta delle leggi del Cantone Svitto
Raccolta sistematica delle leggi
1 La Raccolta sistematica delle leggi (RS) è una raccolta cronologicamente aggiornata
del diritto cantonale.
2 Nella Raccolta sistematica delle leggi vengono inclusi
a) la Costituzione cantonale;
b) le leggi;
c) gli atti normativi del Gran Consiglio e i concordati;
d) gli atti normativi del Consiglio di Stato, dei Dipartimenti, del
Consiglio dell'educazione, dei tribunali cantonali e degli organi concordatari,
che sono autorizzati a legiferare, con riserva del capoverso 3.
3 Non vengono inclusi nella Raccolta sistematica delle leggi gli atti normativi
delle autorità menzionate al capoverso 2 lett. d, che
a) riguardano solo una cerchia di destinatari strettamente limitata e determinabile
o
b) la cui validità è limitata a un massimo di due anni.
Raccolta sistematica delle leggi
1 La Raccolta sistematica delle leggi (RSL) è una raccolta degli atti normativi
vigenti, ordinata per materie.
2 Nella Raccolta sistematica delle leggi vengono inseriti, con la loro entrata in
vigore, gli atti normativi elencati nell’articolo 6 capoverso 2 e capoverso 3
lettera b.
Effetti giuridici
Per gli atti normativi, la pubblicazione nel Foglio ufficiale è giuridicamente efficace e determinante.
Parità linguistica
Tutte le denominazioni di persone e funzioni negli atti normativi si riferiscono
indistintamente a donne e uomini, a meno che il contesto specifico non indichi
diversamente.
III. Emolumenti
Gebührenpflicht
1 Per l'ottenimento della Raccolta ufficiale in formato cartaceo e per le pub-
blicazioni nel Bollettino ufficiale sono riscosse tasse.
2 Le autorità e gli uffici soggetti a tassazione possono imporre le tasse di pub-
blicazione alle persone che hanno causato la pubblicazione ufficiale.
3 Il Consiglio di Stato stabilisce le aliquote delle tasse, designa le pubblicazioni
soggette a tassazione e determina le persone e gli uffici ai quali la Raccolta
ufficiale è consegnata gratuitamente.
**IV. Disposizioni transitorie e finali**
Abrogazione e Modifica del Diritto Precedente
1. Il § 92 della legge del 29 ottobre 1969 sull'organizzazione dei comuni e dei distretti
è modificato come segue
1. Gli statuti e i regolamenti comunali possono essere consultati e ottenuti presso la cancelleria comunale.
2. L'approvazione degli statuti e dei regolamenti comunali da parte del Consiglio di Governo
è pubblicata nel Bollettino Ufficiale.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate
a) l'ordinanza del 23 dicembre 1933 sul Bollettino Ufficiale del Cantone di Svitto;
b) la decisione del Consiglio Cantonale del 27 gennaio 1971 sulla dichiarazione di forza di legge della nuova raccolta di leggi.
Disposizioni transitorie relative alla modifica del 16 aprile 2025
1 Fino alla fine del 2028, è ancora possibile abbonarsi, a pagamento, a una
versione stampata della Gazzetta Ufficiale digitale. Il Consiglio di Stato stabilisce l'ammontare della tassa. Se il numero di abbonati scende al di sotto dell'uno per cento della popolazione residente permanente, il servizio di abbonamento può essere interrotto.
2 Durante il periodo transitorio, per il computo dei termini è determinante la
Gazzetta Ufficiale digitale.
Referendum, Pubblicazione, Entrata in vigore
1 La presente legge è soggetta a referendum conformemente ai §§ 34 o 35 della
Costituzione cantonale.
2 Essa è pubblicata nel Foglio Ufficiale e, dopo l’entrata in vigore, è inserita nella
Raccolta delle leggi.
3 Il Consiglio di Stato è incaricato dell’esecuzione. Esso stabilisce il momento
dell’entrata in vigore.
1 RU 17-681 con modifica del 23 maggio 2007 (Legge sulla trasparenza e sulla protezione dei dati, RU 21-
153c), del 25 settembre 2013 (Adeguamento CRC alla nuova Costituzione cantonale, RU 23-80c), del
17 dicembre 2013 (Adeguamento CRR alla nuova Costituzione cantonale, RU 23-97) e del 16 aprile
2025 (RU 27-63).
2 Approvata nella votazione popolare del 18 ottobre 1987 con 16 631 sì contro 9272 no
(FF 1987 1016).
3 cpv. 1 nella versione del 16 aprile 2025.
4 Nuovamente inserito il 16 aprile 2025.
5 Nuovamente inserito il 16 aprile 2025.
6 Titolo e cpv. 2 nella versione del e cpv. 3 nuovamente inserito il 16 aprile 2025.
7 Titoli delle sezioni A e B abrogati il 23 maggio 2007.
8 Titolo, cpv. da 1 a 3 nella versione del 16 aprile 2025.
9 Nuovamente inserito il 16 aprile 2025.
10 Versione del 23 maggio 2007.
11 Nuovamente inserito il 25 settembre 2013.
12 cpv. 1 e 3 nella versione del 16 aprile 2025.
13 Titolo principale nella versione del 16 aprile 2025.
14 SRSZ 152.100.
15 RU 11-203.
16 RU 16-2.
17 Nuovamente inserito il 16 aprile 2025.
18 Titolo, cpv. 1 e 3 nella versione del 17 dicembre 2013.
19 Entrato in vigore il 1° gennaio 1988 (RU 17-683); modifiche del 23 maggio 2007 il 1°
novembre 2008 (FF 2008 2245), del 25 settembre 2013 il 1° gennaio 2014 (FF 2013
2851), del 17 dicembre 2013 il 1° gennaio 2014 (FF 2013 2974) e del 16 aprile 2025
il 1° gennaio 2026 (FF 2025 2883) entrate in vigore.