140.200
AVG
CH-SZ
§ 9 Gesetz über die amtlichen Veröffentlichungen (AVG), vom 13. Mai 1987
1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali
§ 9 Gesetz über die amtlichen Veröffentlichungen (AVG), vom 13. Mai 1987
Gebührenpflicht
1 Per l'ottenimento della Raccolta ufficiale in formato cartaceo e per le pub-
blicazioni nel Bollettino ufficiale sono riscosse tasse.
2 Le autorità e gli uffici soggetti a tassazione possono imporre le tasse di pub-
blicazione alle persone che hanno causato la pubblicazione ufficiale.
3 Il Consiglio di Stato stabilisce le aliquote delle tasse, designa le pubblicazioni
soggette a tassazione e determina le persone e gli uffici ai quali la Raccolta
ufficiale è consegnata gratuitamente.
**IV. Disposizioni transitorie e finali**