Regolamento sulla gestione e l'organizzazione del tribunale distrettuale di Thal-Gäu
Table of Provisions (8)
Statutory Text (8 Provisions)
1. Questo regolamento disciplina l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione dell'Ufficio del Giudice di Thal-Gäu.
1. La direzione consiste nel Presidente del Tribunale Distrettuale o nella Presidente del Tribunale Distrettuale, nel Cancelliere del Tribunale Distrettuale o nella Cancelliera del Tribunale Distrettuale e nel Vice-Cancelliere del Tribunale Distrettuale o nella Vice-Cancelliera del Tribunale Distrettuale.
2. Le riunioni della direzione sono convocate dal Presidente del Tribunale Distrettuale o dalla Presidente del Tribunale Distrettuale di propria iniziativa o su richiesta di un membro della direzione.
1. La direzione emana il regolamento aziendale.
2. Coordina i compiti dell'ufficio giudiziario di Thal-Gäu.
3. Redige
a) i piani delle posizioni e le descrizioni delle mansioni;
b) le domande per le nuove assunzioni, i supplenti e le cessazioni dei rapporti di lavoro dei dipendenti;
c) le proposte di bilancio.
1. Il presidente o la presidente del tribunale distrettuale adempie ai compiti ad esso o a essa attribuiti dalla legge e dal presente regolamento. Egli o ella dirige l'amministrazione del tribunale e riveste la carica di capo del dipartimento ai sensi della legislazione del personale.
2. Egli o ella è responsabile del comportamento conforme alla legge, economico e orientato al cittadino del personale giudiziario.
3. Egli o ella rappresenta il tribunale verso l'esterno e nei confronti della commissione amministrativa del tribunale.
4. Egli o ella è superiore del cancelliere o della cancelliera del tribunale distrettuale ed esercita la supervisione generale su tutto il personale e su tutte le questioni amministrative.
5. Egli o ella presenta alla commissione amministrativa del tribunale tutte le proposte (preventivo, attivazione dei crediti di bilancio, contabilità, assunzione e licenziamento di collaboratori e supplenti, informatica e supporto informatico) e assicura l'informazione alla commissione amministrativa del tribunale.
6. Egli o ella formula le proposte per l'impiego di giudici straordinari o di supplenti.
7. Egli o ella è l'autorità di supervisione dei giudici di pace dell'amte Thal-Gäu.
8. Egli o ella riceve il giuramento d'ufficio dai giudici popolari (giudici distrettuali, giudici del lavoro) dell'ufficio giudiziario Thal-Gäu.
9. Egli o ella decide tutte le questioni, nella misura in cui la competenza non sia regolata diversamente.
1. Il cancelliere o la cancelliera del tribunale è
a) responsabile per i compiti assegnatigli o assegnatile dalla legislazione e dal presente regolamento;
b) superiore dei cancellieri o delle cancelliere, del personale di cancelleria e dei praticanti legali o delle praticanti legali;
c) incaricato o incaricata delle informazioni e garantisce la comunicazione con il presidente o la presidente del tribunale nonché con gli altri collaboratori;
d) responsabile per la rilevazione e il controllo del tempo di lavoro;
e) responsabile per il rilascio di attestati di lavoro.
2. Egli o ella dirige la cancelleria sotto il profilo personale e amministrativo.
3. Egli o ella controlla i crediti del preventivo, la contabilità e richiede al presidente o alla presidente del tribunale, ai fini dell’amministrazione giudiziaria, i crediti supplementari.
4. Egli o ella è responsabile per
a) la gestione dei controlli delle pratiche e dell’archivio;
b) la biblioteca;
c) l’assegnazione del lavoro ai cancellieri o alle cancelliere, al personale di cancelleria e ai praticanti legali o alle praticanti legali;
d) la verbalizzazione delle udienze e per il coordinamento delle verbalizzazioni e la redazione delle motivazioni delle sentenze;
e) le liquidazioni dei processi;
f) la comunicazione delle sentenze e dei decreti;
g) la gestione degli schemi di documenti nell'informatica;
h) la gestione degli atti secondo le direttive di legge (piano di archivio, conservazione, archiviazione amministrativa, distruzione dei documenti, consegna all'archivio di Stato);
i) la cassa;
j) l'approvvigionamento di materiale e mezzi informatici nell’ambito del preventivo.
5. Egli o ella firma tutti i documenti che escono (citazioni, decreti che dirigono il processo, corrispondenza generale).
6. Egli o ella certifica gli estratti dai verbali e dagli atti.
1. Obblighi relativi a casi (come perizie, compensi per testimoni, onorari di traduzione) sono stabiliti dal presidente del tribunale competente o dalla presidentessa del tribunale competente.
2. Altri obblighi fino al valore di Fr. 300.- sono stabiliti dal presidente del tribunale dirigente o dalla presidentessa del tribunale dirigente; obblighi superiori a tale valore sono stabiliti dalla direzione amministrativa.
3. I visti sulle fatture per perizie e altre misure probatorie sono apposti dal cancelliere competente o dal cancelliere del tribunale con il presidente competente, rispettivamente dai loro vicari; visti sulle altre fatture e documenti contabili sono apposti da un collaboratore della cancelleria o da un cancelliere con il cancelliere del tribunale o con il presidente del tribunale dirigente, rispettivamente dai loro vicari.
4. La direzione amministrativa emette, a favore della cassa del tribunale, liste aggiornate delle persone autorizzate alla firma per documenti di credito e contabilità, segnalazioni di supplementi e detrazioni, nonché per la loro approvazione, insieme ai modelli di firma.
1. Sulla comunicazione delle informazioni ai media decide il Presidente del Tribunale o la Presidente del Tribunale.
2. L'ufficio informazioni ai sensi del § 9 della Legge sulle Informazioni e la Protezione dei Dati del 21 febbraio 2001 è rappresentato dal Cancelliere del Tribunale o dalla Cancelliera del Tribunale.
1. Questo regolamento è stato definitivamente approvato dalla Commissione di amministrazione giudiziaria il 29 agosto 2006 ed entra in vigore il 1° ottobre 2006. È fatto salvo il diritto di opposizione del Consiglio di Stato.