# Regolamento sulla gestione e l'organizzazione del tribunale distrettuale di Thal-Gäu (125.413)

**Jurisdiction:** CH-SO
**Canonical URL:** https://legislator.ch/it/law/ch/so/125.413/125-413-regolamento-sulla-gestione-e-l-organizzazione-del-tribunale-distrettuale-di-thal-g
**Official Source:** https://so.clex.ch/app/de/texts_of_law/125.413

## Provisions

### § 1 Regolamento sulla gestione e l'organizzazione del tribunale distrettuale di Thal-Gäu

1. Questo regolamento disciplina l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione dell'Ufficio del Giudice di Thal-Gäu.

### § 2 Regolamento sulla gestione e l'organizzazione del tribunale distrettuale di Thal-Gäu - Direzione Generale

1. La direzione consiste nel Presidente del Tribunale Distrettuale o nella Presidente del Tribunale Distrettuale, nel Cancelliere del Tribunale Distrettuale o nella Cancelliera del Tribunale Distrettuale e nel Vice-Cancelliere del Tribunale Distrettuale o nella Vice-Cancelliera del Tribunale Distrettuale.

2. Le riunioni della direzione sono convocate dal Presidente del Tribunale Distrettuale o dalla Presidente del Tribunale Distrettuale di propria iniziativa o su richiesta di un membro della direzione.

### § 3 Regolamento sulla gestione e l'organizzazione del tribunale distrettuale di Thal-Gäu - Compiti

1. La direzione emana il regolamento aziendale.

2. Coordina i compiti dell'ufficio giudiziario di Thal-Gäu.

3. Redige

a) i piani delle posizioni e le descrizioni delle mansioni;

b) le domande per le nuove assunzioni, i supplenti e le cessazioni dei rapporti di lavoro dei dipendenti;

c) le proposte di bilancio.

### § 4 Regolamento sulla gestione e l'organizzazione del tribunale distrettuale di Thal-Gäu - Il Presidente del Tribunale o la Presidente del Tribunale

1. Il presidente o la presidente del tribunale distrettuale adempie ai compiti ad esso o a essa attribuiti dalla legge e dal presente regolamento. Egli o ella dirige l'amministrazione del tribunale e riveste la carica di capo del dipartimento ai sensi della legislazione del personale.

2. Egli o ella è responsabile del comportamento conforme alla legge, economico e orientato al cittadino del personale giudiziario.

3. Egli o ella rappresenta il tribunale verso l'esterno e nei confronti della commissione amministrativa del tribunale.

4. Egli o ella è superiore del cancelliere o della cancelliera del tribunale distrettuale ed esercita la supervisione generale su tutto il personale e su tutte le questioni amministrative.

5. Egli o ella presenta alla commissione amministrativa del tribunale tutte le proposte (preventivo, attivazione dei crediti di bilancio, contabilità, assunzione e licenziamento di collaboratori e supplenti, informatica e supporto informatico) e assicura l'informazione alla commissione amministrativa del tribunale.

6. Egli o ella formula le proposte per l'impiego di giudici straordinari o di supplenti.

7. Egli o ella è l'autorità di supervisione dei giudici di pace dell'amte Thal-Gäu.

8. Egli o ella riceve il giuramento d'ufficio dai giudici popolari (giudici distrettuali, giudici del lavoro) dell'ufficio giudiziario Thal-Gäu.

9. Egli o ella decide tutte le questioni, nella misura in cui la competenza non sia regolata diversamente.

### § 5 Regolamento sulla gestione e l'organizzazione del tribunale distrettuale di Thal-Gäu - Il Cancelliere o la Cancelliera dell'Ufficio Giudiziario

1. Il cancelliere o la cancelliera del tribunale è

a) responsabile per i compiti assegnatigli o assegnatile dalla legislazione e dal presente regolamento;

b) superiore dei cancellieri o delle cancelliere, del personale di cancelleria e dei praticanti legali o delle praticanti legali;

c) incaricato o incaricata delle informazioni e garantisce la comunicazione con il presidente o la presidente del tribunale nonché con gli altri collaboratori;

d) responsabile per la rilevazione e il controllo del tempo di lavoro;

e) responsabile per il rilascio di attestati di lavoro.

2. Egli o ella dirige la cancelleria sotto il profilo personale e amministrativo.

3. Egli o ella controlla i crediti del preventivo, la contabilità e richiede al presidente o alla presidente del tribunale, ai fini dell’amministrazione giudiziaria, i crediti supplementari.

4. Egli o ella è responsabile per

a) la gestione dei controlli delle pratiche e dell’archivio;

b) la biblioteca;

c) l’assegnazione del lavoro ai cancellieri o alle cancelliere, al personale di cancelleria e ai praticanti legali o alle praticanti legali;

d) la verbalizzazione delle udienze e per il coordinamento delle verbalizzazioni e la redazione delle motivazioni delle sentenze;

e) le liquidazioni dei processi;

f) la comunicazione delle sentenze e dei decreti;

g) la gestione degli schemi di documenti nell'informatica;

h) la gestione degli atti secondo le direttive di legge (piano di archivio, conservazione, archiviazione amministrativa, distruzione dei documenti, consegna all'archivio di Stato);

i) la cassa;

j) l'approvvigionamento di materiale e mezzi informatici nell’ambito del preventivo.

5. Egli o ella firma tutti i documenti che escono (citazioni, decreti che dirigono il processo, corrispondenza generale).

6. Egli o ella certifica gli estratti dai verbali e dagli atti.

### § 6 Regolamento sulla gestione e l'organizzazione del tribunale distrettuale di Thal-Gäu

1. Obblighi relativi a casi (come perizie, compensi per testimoni, onorari di traduzione) sono stabiliti dal presidente del tribunale competente o dalla presidentessa del tribunale competente.

2. Altri obblighi fino al valore di Fr. 300.- sono stabiliti dal presidente del tribunale dirigente o dalla presidentessa del tribunale dirigente; obblighi superiori a tale valore sono stabiliti dalla direzione amministrativa.

3. I visti sulle fatture per perizie e altre misure probatorie sono apposti dal cancelliere competente o dal cancelliere del tribunale con il presidente competente, rispettivamente dai loro vicari; visti sulle altre fatture e documenti contabili sono apposti da un collaboratore della cancelleria o da un cancelliere con il cancelliere del tribunale o con il presidente del tribunale dirigente, rispettivamente dai loro vicari.

4. La direzione amministrativa emette, a favore della cassa del tribunale, liste aggiornate delle persone autorizzate alla firma per documenti di credito e contabilità, segnalazioni di supplementi e detrazioni, nonché per la loro approvazione, insieme ai modelli di firma.

### § 7 Regolamento sulla gestione e l'organizzazione del tribunale distrettuale di Thal-Gäu

1. Sulla comunicazione delle informazioni ai media decide il Presidente del Tribunale o la Presidente del Tribunale.

2. L'ufficio informazioni ai sensi del § 9 della Legge sulle Informazioni e la Protezione dei Dati del 21 febbraio 2001 è rappresentato dal Cancelliere del Tribunale o dalla Cancelliera del Tribunale.

### § 8 Regolamento sulla gestione e l'organizzazione del tribunale distrettuale di Thal-Gäu

1. Questo regolamento è stato definitivamente approvato dalla Commissione di amministrazione giudiziaria il 29 agosto 2006 ed entra in vigore il 1° ottobre 2006. È fatto salvo il diritto di opposizione del Consiglio di Stato.

