Legislator · Canton Soletta — Raccolta delle leggi cantonali
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123.21 ASVRGG CH-SO

Ordinanza sulla gestione amministrativa degli uffici notarili e di registro (Amtschreibereiverordnung, ASV) - Ambito di Competenza (ASV)

51 Articles / Provisions · Canton Soletta — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (51)

§ 1 Regolamento del Cancelliere, ASV § 2 Regolamento dell'Ufficio di Cancelleria, ASV § 3 Regolamento dell'Ufficio di Cancellaria, ASV § 4 Regolamento dei Cancellieri, ASV § 5 Regolamento degli Amtschreiberei, ASV § 6 Regolamento dell'Ufficio dello Scrivano, ASV § 7 Regolamento dell'Ufficio di Cancellierato, ASV § 7bis Regolamento sull'Ufficio di Cancelleria, RUC § 8 Regolamento sugli Scrivani Comunali, RSC § 9 Regolamento degli ufficiali di cancelleria, RUC § 10 Regolamento dell'Ufficio di Cancelleria, RUC § 11 Regolamento degli Uffici di Cancelleria, ASV § 12 Regolamento degli uffici di cancelleria, RUC § 13 Regolamento degli scrivani pubblici, RSP § 14 Regolamento sugli Uffici di Cancelleria, ASV § 15 Regolamento degli Uffici di Scrittura, ASV § 16 Ordinanza sull'amministrazione degli atti, ASV § 17 Regolamento dell'Ufficio del Cancelliere, RUC § 18 Ordinanza sull'Ufficio di Cancelleria, ASV § 19 Regolamento sull'Ufficio del Cancelliere, ASV § 20 Regolamento dell'Ufficio del Cancelliere, RUC § 21 Regolamento sugli ufficiali scriventi, ASV § 22 Regolamento dell’Ufficio di Stato, ASV § 23 Regolamento degli Scrivani di Tribunale, RST § 24 Regolamento degli Uffici di Cancelleria, ASV § 25 Regolamento sugli Uffici di Cancelleria, ASV § 26 Regolamento degli Uffici di Cancelleria, RUC § 27 Regolamento degli Uffici di Cancelleria, ASV § 28 Regolamento degli Uffici di Cancelleria, RUC § 29 Regolamento degli Uffici di Cancelleria, RUC - Controllo § 30 Regolamento degli Scrivani, RAS § 31 Regolamento sul Cancelliere Amministrativo, RCA § 32 Regolamento del Cancelliere, RC § 33 Regolamento degli Uffici Notarili, RON § 34 Ordinanza sugli Uffici di Cancelleria, ASV § 35 Regolamento degli Uffici di Cancelleria, ASV § 36 Regolamento degli Uffici di Cancelleria, ASV § 37 Regolamento dell’Ufficio Scrivania, RUS § 38 Regolamento dell'Ufficio del Cancelliere, ROC § 39 Regolamento degli Uffici di Cancelleria, RUC § 40 Ordinanza sull'Ufficio di Cancelleria, ASV § 41 Regolamento degli Uffici degli Scribi, RUS § 42 Regolamento degli Uffici di Cancelleria, RUC § 43 Regolamento sugli Uffici del Registro, RUR § 44 Regolamento del Cancelliere Amministrativo, RCA - Protesti di cambiali § 45 Regolamento degli Uffici di Cancelleria, RUC - Accertamento di Stati e Procedimenti § 46 Regolamento dell'ufficio di cancelleria, RUC § 47 Ordinanza sull'Ufficio del Cancelliere, OUC § 48 Regolamento sui Cancellieri, ASV § 49 Regolamento sull’amministrazione delle cancellerie, ASV § 50 Regolamento dell'Ufficio del Cancelliere, RUC

Statutory Text (51 Provisions)

Organizzazione

1. L'Ufficio del Cancelliere comprende

a) l'Ufficio del Registro Fondiario;

b) l'Ufficio dell'Eredità;

c) l'Ufficio d'Esecuzione;

d) l'Ufficio Fallimentare;

e) l'Ufficio del Registro di Commercio.

2. Questo regolamento disciplina l'attività commerciale dell'Ufficio del Registro Fondiario e dell'Ufficio dell'Eredità.

Organizzazione

1. Il cancelliere o la cancelliera è a capo della cancelleria.

2. Il cancelliere o la cancelliera e il sostituto o la sostituta sono autorizzati alla supplenza straordinaria in tutte le cancellerie.

Organizzazione

1. Il registro dei regimi patrimoniali (registro principale, elenco delle persone e documenti) così come le dichiarazioni riguardanti il mantenimento del regime della comunione dei beni (art. 9e paragrafo 1 titolo finale (SchlT) del Codice civile svizzero (CC) del 10 dicembre 1907) e l'assoggettamento al nuovo diritto (art. 10b paragrafo 1 SchlT CC) sono conservati presso la cancelleria distrettuale.

2. Oltre ai registri prescritti dal diritto federale, devono essere tenuti i seguenti registri

a) Registro delle disposizioni testamentarie consegnate per la conservazione e delle comunicazioni ai sensi del § 18 paragrafo 2 EG CC: In questo registro devono altresì essere annotati tutti i testamenti e i contratti matrimoniali autenticati dalla cancelleria distrettuale, nonché tutti gli altri documenti redatti dalla cancelleria distrettuale che abbiano rilevanza in materia di regime dei beni o di successione;

b) Registro delle fideiussioni;

c) Registro delle proteste di cambiali.

L'autenticazione pubblica - Forma dell'atto

1. Gli atti devono essere redatti per iscritto. La scrittura deve essere ben leggibile.

2. È necessario evitare cancellazioni, lacune, abbreviazioni non comunemente in uso, raschiature e riscritture.

3. Per la redazione dell'atto si deve utilizzare solo carta di formati standardizzati e di buona qualità.

L'atto pubblico - Forma dell'atto

1. Le modifiche e le integrazioni devono essere apportate a margine o alla fine. Le aggiunte devono essere firmate separatamente.

2. È riservata la correzione di evidenti errori di scrittura e di calcolo, che possono essere rettificati dallo stesso cancelliere o dalla stessa cancelliera. Alle parti deve essere comunicata per iscritto la correzione.

L'atto pubblico - Forma dell'atto

1. Al termine della redazione dell'atto notarile, alla firma della cancelliera o del cancelliere deve essere formalmente aggiunto il timbro ufficiale.

L'autenticazione pubblica - Forma dell'atto

1. L'atto pubblico è di norma redatto in lingua tedesca. In via eccezionale, può essere redatto anche in una delle altre lingue ufficiali della Confederazione.

2. Le autenticazioni possono essere effettuate anche in altre lingue.

L'autenticazione pubblica - Forma dell'atto

1. Il cancelliere o la cancelliera può creare copie elettroniche degli atti pubblici da lui o lei redatti, se è iscritto o iscritta nel registro svizzero degli ufficiali roganti.

2. Il cancelliere o la cancelliera, così come i dipendenti degli uffici di cancelleria autorizzati alla certificazione, possono attestare elettronicamente la conformità delle copie elettroniche da loro create con i documenti cartacei originali e l'autenticità delle firme, se sono iscritti nel registro svizzero degli ufficiali roganti.

3. La procedura e le specifiche tecniche sono disciplinate dal diritto federale.

4. Il dipartimento iscrive le persone secondo i paragrafi 1 e 2 nel registro svizzero degli ufficiali roganti ed esegue le necessarie modifiche.

La pubblica autenticazione - Persone coinvolte

1. Il cancelliere o la cancelliera verifica l'identità delle parti e degli altri partecipanti, se non li conosce personalmente.

2. Il cancelliere o la cancelliera verifica se le parti e gli altri partecipanti possiedono le qualità richieste per l'autenticazione pubblica.

**L'autenticazione Pubblica - Persone Coinvolte**

1. Nell'atto devono essere indicati i nomi delle parti, così come eventuali testimoni, rappresentanti, traduttori e periti.

2. La designazione delle parti deve contenere

a) per le persone fisiche: il nome, i prenomi, la data di nascita, il sesso, lo stato civile, il luogo d'origine o la cittadinanza, il luogo di residenza e l'indirizzo, nonché, per le persone coniugate o in unione civile registrata, il nome originario o il nome che portavano prima del matrimonio o della registrazione dell'unione;

b) per le persone giuridiche, le società in nome collettivo e le società in accomandita: la ragione sociale o il nome, la sede con l'indirizzo e la forma giuridica, qualora non risulti dal nome o dalla ragione sociale, nonché l'UID.

**La Pubblica Autentica - Persone Coinvolte**

1. Se una parte è muta, sorda, cieca o comunque compromessa nella percezione sensoriale o nella capacità di esprimersi, l'autenticazione pubblica può essere effettuata solo se il cancelliere o la cancelliera si è accertato/a che la parte sia in grado di comprendere il contenuto dell'atto. Nell'atto pubblico deve essere indicato come il contenuto dell'atto è stato portato a conoscenza della parte.

2. Se necessario, deve essere coinvolta una persona esperta. Questa deve essere presente durante l'autenticazione. Conferma con la sua firma sull'atto di aver portato il contenuto alla conoscenza della parte nel miglior modo possibile e con la massima diligenza.

**La Pubblica Autenticazione - Diverse Disposizioni**

1. I piani che costituiscono parte integrante di atti pubblici devono essere datati e firmati dalle parti e dal cancelliere o dalla cancelliera.

2. Se un piano fa parte di più atti, il cancelliere o la cancelliera deve firmarlo solo al momento della redazione del primo atto.

3. Per i piani di mutazione, la firma del cancelliere o della cancelliera non è necessaria.

**La Pubblica Autenticazione - Diverse Disposizioni**

1. In ogni affare si deve verificare se è necessaria l'approvazione di un'autorità per la validità.

2. Alla conclusione di atti giuridici presso l'ufficio notarile relativi a persone sotto tutela o minorenni, è necessario ottenere il parere dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti in merito al fatto se l'atto richieda la loro approvazione o la partecipazione di una tutrice o di un tutore.

3. Le approvazioni necessarie devono essere ottenute dall'ufficio notarile. Eccezionalmente, la presentazione può essere lasciata alle parti.

4. Se un atto pubblico o una sua copia deve essere emesso prima della presentazione della dichiarazione di consenso, la mancanza di tale dichiarazione deve essere menzionata nell'atto o nella copia.

La pubblica autenticazione - Varie disposizioni

1. Se un atto giuridico che richiede una trascrizione nel registro fondiario è ancora condizionato o a termine al momento della sua stesura, occorre annotare nel documento che l'iscrizione nel giornale di registro dovrà avvenire soltanto quando la condizione si sarà verificata o il termine sarà scaduto.

**La Pubblica Autenticazione - Diverse Disposizioni**

1. Nell'autenticazione degli atti giuridici relativi a diritti su beni immobili, di cui alcuni si trovano in altri circondari del registro fondiario del Cantone, il cancelliere o la cancelliera esegue d'ufficio l'iscrizione presso gli altri uffici del registro fondiario.

**La Pubblica Autenticazione - Varie Disposizioni**

1. Se vengono redatti più esemplari di un atto, in ciascuno di essi deve essere indicato il numero di esemplari contemporaneamente creati e i destinatari degli stessi.

La pubblica autenticazione - Varie disposizioni

1. I documenti devono essere ordinati secondo il tipo di affare e conservati in luogo sicuro, nonché numerati consecutivamente e rilegati periodicamente (§ 49 Controlli degli atti certificati). Qualora i documenti relativi alla certificazione non siano conservati con l'atto originale, il luogo di conservazione deve essere indicato sull'atto originale con il numero di riferimento.

Singoli Affari Cancelleria dell'Ufficio - Contratti di Trasferimento di Proprietà

1. Il documento contiene tutti gli elementi essenziali del contratto.

Contratti di Compravendita - Singoli Registri Amministrativi

1. I contratti di trasferimento di proprietà devono contenere una descrizione completa dell'immobile secondo il registro fondiario. Nel caso di lottizzazioni per aree stradali pubbliche o affari simili, è sufficiente una descrizione dell'immobile abbreviata, così come per i contratti preliminari.

Singoli Affari Cancelleria dell'Ufficio - Contratti di Trasferimento di Proprietà

1. Le parti acquirenti devono essere informate delle servitù esistenti, degli oneri reali, delle annotazioni e delle notazioni preliminari, a meno che non siano già sufficientemente a conoscenza di queste.

Singoli Affari Cancelleria dell'Ufficio - Contratti di Trasferimento di Proprietà

1. Se vengono venduti diversi terreni nello stesso contratto di compravendita, il contratto deve contenere, oltre alla somma complessiva del prezzo di acquisto, anche il prezzo di acquisto per i singoli terreni.

Singoli Affari Cancelleria dell'Ufficio - Contratti di Trasferimento di Proprietà

1. Se le ipoteche fondiarie non sono assunte dalla parte acquirente, questa deve essere informata nel contratto di trasferimento della proprietà sulla continuazione dell'obbligo di pegno.

2. Se nel contratto di trasferimento della proprietà viene assunta la responsabilità di un debito per il quale un certificato di debito al portatore o di proprietà stabilito sull'immobile funge da pegno, è necessario garantire che la qualifica di creditore e debitore nel certificato di debito venga trasferita alla parte acquirente.

Singoli Affari Cancelleria dell'Ufficio - Contratti di Trasferimento di Proprietà

1. Il momento del trasferimento del rischio e del beneficio deve essere determinato.

Singoli Affari Cancelleria dell'Ufficio - Contratti di Trasferimento di Proprietà

1. Se con l'immobile vengono venduti beni mobili, gli oggetti devono essere elencati nel contratto di compravendita o in un apposito inventario e il prezzo relativo deve essere separatamente individuato.

Singole operazioni di cancelleria - Diritti di prelazione, acquisto e riscatto nonché preliminari di contratto

1. Qualora vengano costituiti diritti di prelazione, di acquisto e di riscatto, o vengano stipulati preliminari, è necessario garantire che la successiva esecuzione del negozio giuridico sia descritta con precisione nell'atto.

Singole operazioni di cancelleria - Diritti di prelazione, acquisto e riscatto nonché preliminari di contratto

1. Se nel registro fondiario è iscritto un diritto di prelazione, l'ufficiale del registro deve adoperarsi affinché venga autorizzato, dalla parte venditrice nel contratto di compravendita, a emettere la notifica ai sensi dell'articolo 681a comma 1 CC e a ricevere validamente un'eventuale dichiarazione di esercizio o rinuncia.

2. Se la parte venditrice non richiede diversamente, cosa da attestare nel contratto di compravendita, la domanda di iscrizione nel registro fondiario deve essere presentata solo dopo il decorso infruttuoso del termine legale per l'esercizio del diritto o dopo il ricevimento della dichiarazione di rinuncia.

3. Qualora la parte venditrice non conceda l'autorizzazione all'iscrizione a favore della parte titolare del diritto di prelazione, può richiedere che la precedente parte acquirente venga iscritta come proprietaria nel registro fondiario, indipendentemente dal fatto che la parte titolare del diritto di prelazione promuova un'azione legale o meno.

4. Se nel registro fondiario è iscritto un diritto di acquisto o un diritto di prelazione limitato e una porzione del fondo viene venduta, è necessario adoperarsi affinché la parte venditrice e la parte acquirente, o rispettivamente, la parte titolare del diritto di prelazione, raggiungano un accordo sull'estensione e la sussistenza ulteriore del diritto iscritto.

5. Se un fondo viene unito con un altro gravato da prelazione, è necessario mirare a una regolazione della prenotazione. Se un accordo non è possibile, l'unificazione deve comunque essere effettuata. Si deve far presente che il diritto di prelazione si riferisce unicamente alla superficie originaria. Nel registro fondiario deve essere indicata l'estensione superficiaria del diritto iscritto.

Singoli atti di cancelleria - Servitù, oneri reali e contratti di pegno

1. Nella costituzione di diritti di costruzione ravvicinata e altri diritti, che rappresentano una revoca o modifica delle restrizioni legali sulla proprietà, occorre far riferimento alla riserva del diritto pubblico.

Singoli atti di cancelleria - Servitù, oneri reali e contratti di pegno

1. Quando nelle divisioni di terreni si deve seguire la procedura prevista dall'articolo 743 del Codice Civile Svizzero (ZGB), nell'atto deve essere specificato quali avvisi devono essere emanati.

Singoli atti di cancelleria - Servitù, oneri reali e contratti di pegno

1. I contratti per la costituzione di un'ipoteca devono essere firmati dal debitore o dalla debitrice e dal proprietario o dalla proprietaria del fondo da ipotecare.

Atti singoli delle cancellerie - Inventari di successione

1. Gli inventari e i certificati di assenza di beni ricevuti dal Sindaco o dalla Sindaca devono essere confrontati con l'elenco dell'Ufficio di stato civile. Il Sindaco e la Sindaca devono essere sollecitati ad adempiere ai loro doveri, se necessario.

Atti singoli delle cancellerie - Inventari di successione

1. Il presidente o la presidente del comune, colui o colei che ha redatto l'inventario dell'eredità, non può rappresentare alcun erede.

Atti singoli delle cancellerie - Inventari di successione

1. Il cancelliere o la cancelliera deve verificare l'inventario degli eredi basandosi sui documenti di stato civile e, se necessario, integrarlo.

Atti singoli delle cancellerie - Inventari di successione

1. Il cancelliere o la cancelliera deve, per quanto possibile, accertare se il defunto abbia lasciato disposizioni testamentarie o un contratto di matrimonio.

Atti singoli delle cancellerie - Inventari di successione

1. **Disposizioni di ultima volontà e contratti matrimoniali** devono essere comunicati agli eredi e alle eredi dopo la morte della testatrice o del testatore, generalmente con l'invito, ma al più tardi durante l'udienza d'inventario, dal cancelliere o dalla cancelliera. A meno che gli eredi e le eredi non vi rinuncino, deve essere consegnata loro una copia della disposizione o del contratto matrimoniale.

2. **Se esiste una disposizione di ultima volontà e non viene redatto un inventario**, questa deve essere immediatamente comunicata per iscritto agli eredi e alle eredi; se necessario, gli eredi e le eredi devono essere convocati a un'udienza. Gli eredi e le eredi devono essere informati del loro diritto di richiedere un inventario. Della comunicazione orale deve essere redatto un verbale. I documenti devono essere allegati alle certificazioni di assenza di patrimonio.

Atti singoli delle cancellerie - Inventari di successione

1. Se il testamento contiene una designazione di eredi e il diritto degli eredi designati non viene contestato entro il termine di un mese, il cancelliere o la cancelliera, su richiesta degli eredi designati, rilascia un certificato di eredità. Se non vi sono eredi designati, gli eredi legittimi possono richiedere l'emissione di un certificato di eredità con una domanda motivata, anche se vi sono altri eredi designati oltre a loro.

2. Nel certificato deve essere indicato il suo scopo. Non è consentito rilasciare certificati di eredità di carattere generale.

Atti singoli delle cancellerie - Inventari di successione

1. L'integrazione delle attività nell'inventario deve avvenire, di regola, secondo l'ordine stabilito nel verbale.

2. Nell'inventario i fondi devono essere elencati singolarmente con una descrizione completa del fondo e la stima del sindaco o della sindaca. Eventualmente deve essere indicato se i fondi sono stati acquisiti prima o durante il matrimonio. Per ogni fondo deve essere indicato il titolo di acquisto.

3. Successivamente ai fondi, i beni mobili devono essere elencati per genere con indicazione del valore. Devono essere elencati singolarmente solo se la divisione lo richiede. Successivamente devono essere elencati contanti, titoli di credito, crediti, partecipazioni e le altre attività.

4. Fondi, titoli di credito e crediti possono essere elencati anche in un elenco che deve essere allegato all'inventario come parte integrante.

5. Qualora i beni siano soggetti a usufrutto, deve essere calcolato il valore capitale dell'usufrutto. Deve essere applicato il tasso di interesse stabilito dal tribunale superiore.

6. Le passività devono essere elencate suddivise in debiti ipotecari, debiti correnti (inclusi i crediti ai sensi dell'art. 334 CC), costi per decesso, debiti da fideiussione e obbligazioni di garanzia.

7. Il totale delle attività e delle passività deve essere valutato al valore del giorno del decesso.

Atti singoli delle cancellerie - Inventari di successione

1. Il patrimonio netto inventariato deve essere determinato mediante un bilancio.

Atti singoli delle cancellerie - Inventari di successione

1. I contratti matrimoniali e le disposizioni testamentarie devono essere inseriti nell'inventario nel loro contenuto essenziale.

Atti singoli delle cancellerie - Inventari di successione

1. Se la divisione dell'eredità lo rende necessario, si deve procedere a una separazione dei beni. A tale scopo, il cancelliere o la cancelliera devono determinare il regime patrimoniale.

2. Se nei regimi patrimoniali di vecchio diritto l'introduzione o i beni particolari hanno un'importanza trascurabile, si può rinunciare alla loro separazione.

3. Se l'eredità viene inizialmente accettata indivisa, si deve fare in modo che la separazione dei beni venga comunque effettuata. Nella separazione dei beni, le spese del decesso e i beni ricevuti anticipatamente non devono essere considerati, a meno che le parti non concordino diversamente. Le spese del decesso devono essere detratte dalla successione residua della defunta o del defunto.

Atti singoli delle cancellerie - Inventari di successione

1. Il contratto di divisione dovrebbe di norma comprendere la disposizione di tutti gli attivi e passivi. Se non è divisa l'intera successione, il contratto di divisione deve indicare ciò che rimane in comproprietà degli eredi ed eredi.

2. Se il giorno del decesso non è considerato come il giorno della divisione, si deve formare una nuova massa.

3. La presentazione esatta del calcolo può essere affidata al cancelliere o alla cancelliera e da questo trascritta in un'appendice, senza che sia necessaria la partecipazione delle parti. A meno che gli eredi ed eredi non vi rinuncino, devono essere informati dell'appendice.

Atti singoli delle cancellerie - Inventari di successione

1. La vendita degli immobili della defunta o del defunto deve avvenire tramite asta, a meno che tutti gli eredi e le eredi acconsentano a una vendita privata. La liquidazione del rimanente patrimonio avviene a discrezione del cancelliere o della cancelliera.

**Singoli atti di cancelleria - Disposizioni testamentarie, mandati precauzionali e altri atti**

1. Se il testatore o la testatrice richiede la restituzione del testamento o se la persona che ha rilasciato il mandato precauzionale chiede la restituzione del documento, tale atto deve essere consegnato. Il ricevimento deve essere certificato e tale certificazione deve essere inserita al posto del documento ritirato.

1. Singoli Atti Notarili - Disposizioni Testamentarie, Mandati Precauzionali e Altri Documenti

1. In occasione della verbalizzazione delle deliberazioni, il cancelliere deve partecipare personalmente all'assemblea e redigere un verbale preciso delle decisioni adottate.

2. Questo deve riferirsi al luogo e all'orario dell'assemblea nonché alla formazione di ciascuna delibera.

3. Su richiesta, le mozioni devono essere espressamente menzionate nel verbale. Il verbale deve essere firmato dal presidente, dal redattore del verbale e dal cancelliere.

Atti Individuali dell'Ufficio del Cancelliere - Disposizioni Testamentarie, Mandati Precauzionali e Altri Atti

1. L'inventario pubblico dei beni di una persona sotto tutela o curatela viene redatto su ordine dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti dal cancelliere o dalla cancelliera.

Atti Individuali di Cancelleria - Disposizioni testamentarie, mandati precauzionali e altri documenti

1. Le copie dei protesti cambiari devono essere ordinate e conservate in modo sicuro, numerate progressivamente e periodicamente rilegate.

# Singoli atti dell'ufficio - Disposizioni testamentarie, mandati precauzionali e altri atti

1. Gli stati e i procedimenti possono essere certificati dal cancelliere o dalla cancelliera solo in base alle osservazioni fatte da questi. Il cancelliere o la cancelliera deve redigere una descrizione precisa dello stato o del procedimento osservato, menzionando chi ha richiesto l'accertamento.

Singoli atti amministrativi - Asta pubblica

1. Il banditore o la banditrice d'asta, insieme alla persona che indice l'asta, deve stabilire le condizioni dell'asta.

2. Se una comproprietà o proprietà comune è messa all'asta per disposizione del giudice e le condizioni dell'asta non sono stabilite dal giudice stesso, le persone che indicono l'asta devono essere rinviate al giudice nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo.

Singoli Atti di Cancelleria - Asta Pubblica

1. Laddove esistono disposizioni sui prezzi massimi e più soggetti offrono il prezzo massimo, qualora le condizioni d'asta non dispongano diversamente, è il sorteggio a decidere.

2. Restano riservate le disposizioni di legge contrarie.

Singoli Atti di Cancelleria - Asta Pubblica

1. Un'offerta presentata in nome altrui richiede una procura che deve essere esibita prima della presentazione dell'offerta. Il mandante deve essere reso noto dal banditore o dalla banditrice d'asta.

**Controlli**

1. Gli atti notarili devono essere registrati nei controlli pertinenti sotto un numero d'ordine. È necessario tenere i seguenti registri

a) Registro delle compravendite: in esso devono essere inclusi tutti i contratti di compravendita, di scambio e di donazione riguardanti immobili, nonché tutti i contratti relativi alla dissoluzione della comunione di beni e della comproprietà, purché riguardino esclusivamente immobili;

b) Registro delle ipoteche: in esso devono essere registrati tutti i contratti di ipoteca;

c) Registro dei contratti di servitù e degli altri atti giuridici reali: in esso devono essere registrati tutti i contratti, legalizzati dall'ufficio di cancelleria, che riguardano servitù e oneri fondiari, unioni di proprietà immobiliari e frazionamenti, nonché preaccordi e simili;

d) Registro degli inventari: in esso devono essere inclusi tutti gli inventari e le divisioni ereditarie - salvo che si tratti di semplici divisioni di beni immobili;

e) Registro degli atti notarili: in esso devono essere inclusi i seguenti atti redatti dal cancelliere o dalla cancelliera

1. le disposizioni testamentarie;

2. tutti gli altri atti pubblici, come i contratti di matrimonio, i contratti di mantenimento, nei limiti in cui non si tratti di disposizioni ereditarie, e le legalizzazioni in materia di diritto societario.

f) Registro delle vendite volontarie;

g) Registro degli incarichi di previdenza: in esso devono essere registrati tutti gli incarichi di previdenza.

1. Presentazione del Reclamo

1. Contro una disposizione della cancelleria è possibile presentare ricorso presso il Tribunale Superiore entro 10 giorni dalla notifica.

2. Il procedimento di ricorso si svolge, salvo disposizioni contrarie del diritto federale, secondo le disposizioni della legge sulla tutela giurisdizionale in materia amministrativa (VRG) del 15 novembre 1970 sul procedimento davanti alle autorità giurisdizionali amministrative.

3. Il ricorso è escluso se è prevista una possibilità di ricorso in base al diritto federale o se deve essere intrapresa la via del procedimento giudiziario.

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