§ 3 Ordinanza sulla gestione amministrativa degli uffici notarili e di registro (Amtschreibereiverordnung, ASV) - Registro
§ 3 Regolamento dell'Ufficio di Cancellaria, ASV · Registro
1. Il registro dei regimi patrimoniali (registro principale, elenco delle persone e documenti) così come le dichiarazioni riguardanti il mantenimento del regime della comunione dei beni (art. 9e paragrafo 1 titolo finale (SchlT) del Codice civile svizzero (CC) del 10 dicembre 1907) e l'assoggettamento al nuovo diritto (art. 10b paragrafo 1 SchlT CC) sono conservati presso la cancelleria distrettuale.
2. Oltre ai registri prescritti dal diritto federale, devono essere tenuti i seguenti registri
a) Registro delle disposizioni testamentarie consegnate per la conservazione e delle comunicazioni ai sensi del § 18 paragrafo 2 EG CC: In questo registro devono altresì essere annotati tutti i testamenti e i contratti matrimoniali autenticati dalla cancelleria distrettuale, nonché tutti gli altri documenti redatti dalla cancelleria distrettuale che abbiano rilevanza in materia di regime dei beni o di successione;
b) Registro delle fideiussioni;
c) Registro delle proteste di cambiali.