Legislator Swiss Legal AI Agent Canton Soletta · Raccolta delle leggi cantonali
Decisioni giudiziarie Legislation Analizza in Legislator
123.21 ASVRGG CH-SO

§ 3 Ordinanza sulla gestione amministrativa degli uffici notarili e di registro (Amtschreibereiverordnung, ASV) - Registro

Organizzazione
Apri la fonte ufficiale ↗ Full Act (51 provisions) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

§ 3 Regolamento dell'Ufficio di Cancellaria, ASV · Registro

1. Il registro dei regimi patrimoniali (registro principale, elenco delle persone e documenti) così come le dichiarazioni riguardanti il mantenimento del regime della comunione dei beni (art. 9e paragrafo 1 titolo finale (SchlT) del Codice civile svizzero (CC) del 10 dicembre 1907) e l'assoggettamento al nuovo diritto (art. 10b paragrafo 1 SchlT CC) sono conservati presso la cancelleria distrettuale.

2. Oltre ai registri prescritti dal diritto federale, devono essere tenuti i seguenti registri

a) Registro delle disposizioni testamentarie consegnate per la conservazione e delle comunicazioni ai sensi del § 18 paragrafo 2 EG CC: In questo registro devono altresì essere annotati tutti i testamenti e i contratti matrimoniali autenticati dalla cancelleria distrettuale, nonché tutti gli altri documenti redatti dalla cancelleria distrettuale che abbiano rilevanza in materia di regime dei beni o di successione;

b) Registro delle fideiussioni;

c) Registro delle proteste di cambiali.

← § 2 Regolamento dell'Ufficio di Cancelleria, ASV Ordinanza sulla gestione amministrativa degli uffici notarili e di registro (Amtschreibereiverordnung, ASV) - Ambito di Competenza § 4 Regolamento dei Cancellieri, ASV →

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →