Legge sulla delega di competenze amministrative (Delegationsgesetz) - Scopo
Table of Provisions (19)
Statutory Text (19 Provisions)
1. Questa legge semplifica l'attività amministrativa attraverso la delega dei poteri amministrativi e migliora la tutela giuridica del cittadino mediante l'espansione della giurisdizione amministrativa.
1. Se la legge richiede un'approvazione cantonale per le ordinanze comunali, i regolamenti comunali, gli statuti e i regolamenti di enti pubblici e atti simili, essi sono approvati dal dipartimento competente per la materia di cui trattano.
2. Le decisioni di approvazione dei dipartimenti possono essere impugnate mediante ricorso al Consiglio di Stato.
3. I piani regolatori e i regolamenti edilizi, nonché i regolamenti delle imprese di miglioramento fondiario, sono approvati dal Consiglio di Stato, salvo che la legge attribuisca la competenza a un'altra autorità.
1. La restituzione di contributi, sovvenzioni e prestazioni simili dello Stato è disposta dal dipartimento competente. Contro il provvedimento è possibile proporre ricorso presso il tribunale amministrativo.
1. La modifica è stata riportata nel relativo decreto.
1. Le modifiche sono state aggiornate nel rispettivo decreto.
1. La modifica è stata riportata nel relativo decreto.
1. Le modifiche sono state aggiornate nel rispettivo decreto.
1. Le modifiche sono state aggiornate nel rispettivo decreto.
1. La modifica è stata riportata nel relativo decreto.
1. La modifica è stata aggiornata nel relativo decreto.
1. La modifica è stata aggiornata nel relativo decreto.
1. La modifica è stata riportata nel relativo decreto.
1. Le modifiche sono state aggiornate nel rispettivo decreto.
1. Le modifiche sono state aggiornate nel rispettivo decreto.
1. Le modifiche sono state aggiornate nel rispettivo decreto.
1. Alla data di entrata in vigore di questa legge, tutte le disposizioni contrarie contenute in leggi, regolamenti, deliberazioni del consiglio cantonale e altri decreti saranno abrogate.
1. I procedimenti pendenti prima dell'entrata in vigore di questa legge saranno conclusi secondo le disposizioni e le competenze del diritto previgente.
1. Le modifiche ai §§ 8, 10, 20, 21, 24, 26, 30 e 32-34 richiedono l'approvazione del Consiglio federale.
2. Le modifiche al § 24 lettera a della legge sulla responsabilità (§ 37 di questa legge) e al § 56 comma 2 della legge sul personale statale (§ 38 di questa legge) richiedono l'approvazione dell'Assemblea federale.
1. La legge entra in vigore nel momento stabilito dal Consiglio di Stato dopo l'approvazione da parte del popolo.