Legislator · Canton Soletta — Raccolta delle leggi cantonali
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Legge sulla delega di competenze amministrative (Delegationsgesetz) - Scopo

19 Articles / Provisions · Canton Soletta — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (19)

Statutory Text (19 Provisions)

Disposizioni Generali

1. Questa legge semplifica l'attività amministrativa attraverso la delega dei poteri amministrativi e migliora la tutela giuridica del cittadino mediante l'espansione della giurisdizione amministrativa.

Disposizioni Generali

1. Se la legge richiede un'approvazione cantonale per le ordinanze comunali, i regolamenti comunali, gli statuti e i regolamenti di enti pubblici e atti simili, essi sono approvati dal dipartimento competente per la materia di cui trattano.

2. Le decisioni di approvazione dei dipartimenti possono essere impugnate mediante ricorso al Consiglio di Stato.

3. I piani regolatori e i regolamenti edilizi, nonché i regolamenti delle imprese di miglioramento fondiario, sono approvati dal Consiglio di Stato, salvo che la legge attribuisca la competenza a un'altra autorità.

Disposizioni Generali

1. La restituzione di contributi, sovvenzioni e prestazioni simili dello Stato è disposta dal dipartimento competente. Contro il provvedimento è possibile proporre ricorso presso il tribunale amministrativo.

Modifica delle Disposizioni sulla Competenza Legale - Ambito di Attività del Dipartimento delle Costruzioni

1. La modifica è stata riportata nel relativo decreto.

Modifica delle Disposizioni sulla Competenza Legale - Ambito di Attività del Dipartimento delle Costruzioni

1. Le modifiche sono state aggiornate nel rispettivo decreto.

Modifica delle Disposizioni sulla Competenza Legale - Ambito di Attività del Dipartimento delle Costruzioni

1. La modifica è stata riportata nel relativo decreto.

Modifica delle disposizioni sulla competenza legale - Ambito di competenza del Dipartimento dell'Istruzione

1. Le modifiche sono state aggiornate nel rispettivo decreto.

Modifica delle norme di competenza legale - Ambito di attività del Dipartimento dell'Istruzione

1. Le modifiche sono state aggiornate nel rispettivo decreto.

Modifica delle Norme sulla Competenza Legale - Ambito di Attività del Dipartimento di Giustizia

1. La modifica è stata riportata nel relativo decreto.

Modifica delle disposizioni di competenza legale - Ambito di attività del Dipartimento sanitario

1. La modifica è stata aggiornata nel relativo decreto.

Modifica delle disposizioni sulla competenza legale - Ambito di attività del Dipartimento Sanitario

1. La modifica è stata aggiornata nel relativo decreto.

Modifica delle disposizioni legislative sulla competenza - Ambito di competenza del Dipartimento Sanitario

1. La modifica è stata riportata nel relativo decreto.

Disposizioni finali

1. Alla data di entrata in vigore di questa legge, tutte le disposizioni contrarie contenute in leggi, regolamenti, deliberazioni del consiglio cantonale e altri decreti saranno abrogate.

Disposizioni finali

1. I procedimenti pendenti prima dell'entrata in vigore di questa legge saranno conclusi secondo le disposizioni e le competenze del diritto previgente.

Disposizioni finali

1. Le modifiche ai §§ 8, 10, 20, 21, 24, 26, 30 e 32-34 richiedono l'approvazione del Consiglio federale.

2. Le modifiche al § 24 lettera a della legge sulla responsabilità (§ 37 di questa legge) e al § 56 comma 2 della legge sul personale statale (§ 38 di questa legge) richiedono l'approvazione dell'Assemblea federale.

Disposizioni finali

1. La legge entra in vigore nel momento stabilito dal Consiglio di Stato dopo l'approvazione da parte del popolo.

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