1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO PRIMO - CAPITOLO PRIMO Disposizioni generali
Table of Provisions (33)
Statutory Text (33 Provisions)
[3] 1 I pasti principali consumati fuori dal domicilio per obbligo di servizio e conseguenti a uno spostamento sono indennizzati con un importo forfettario di 22 franchi.
2. Le indennità di sussistenza non sono dovute in un raggio di 4 km dal luogo di domicilio del titolare di funzione pubblica.
3. I titolari di funzioni pubbliche la cui attività si svolge principalmente all'esterno sono indennizzati conformemente al comma 1 del presente articolo quando tale attività si svolge a più di 4 km dal loro luogo di domicilio o dal luogo di raccolta o di impegno abituale.
4. Quando i pasti sono forniti o presi a carico direttamente dallo Stato o da un'altra struttura, non è dovuta alcuna indennità.
**1. I costi alberghieri per notte trascorsa fuori dal domicilio per obbligo di servizio occasionale sono rimborsati in ragione delle spese effettive di alloggio se queste sono state precedentemente approvate dal capo o dalla capa del servizio.**
**2. Un'indennità di 50 franchi per notte è in ogni caso versata a colui o colei che non ha spese alberghiere ma che trascorre occasionalmente la notte fuori dal domicilio per obbligo di servizio.**
**3. Quando lo Stato organizza l'alloggio a proprie spese o in caso di lavoro notturno regolare, l'indennità non è dovuta.**
[4] 1. Gli spostamenti per ragioni di servizio sono rimborsati.
2. Gli spostamenti dal luogo di domicilio al luogo abituale di lavoro non sono rimborsati.
3. Il servizio delle risorse umane definisce le modalità di tale rimborso tramite direttive, le quali devono essere approvate dal Dipartimento della sicurezza, della digitalizzazione e della cultura.
[5] 1 Il rimborso delle spese di trasporto pubblico corrisponde
a) al prezzo di un biglietto di seconda classe emesso da un'azienda di trasporto pubblico;
b) al prezzo di un biglietto di prima classe emesso da un'azienda di trasporto pubblico, nel caso di titolari di cariche pubbliche collocati/e nelle classi di stipendio da 8 a 16, dei membri delle direzioni scolastiche e dei professori o delle professoresse all'Università, nonché degli altri titolari di cariche pubbliche che devono accompagnarli.
2. Non appena l'importo totale prevedibile delle spese di trasporto ferroviario permette di coprire il prezzo di un abbonamento a metà tariffa, i titolari di cariche pubbliche devono acquistarlo e successivamente rinnovarlo con l'accordo del loro capo servizio, a spese dello Stato.
3. Quando i titolari di cariche pubbliche acquisiscono un abbonamento utilizzando la sovvenzione concessa dallo Stato o percependo l'Ecobonus, non possono più richiedere il rimborso delle spese di trasporto pubblico corrispondenti a detto abbonamento, a eccezione dell'upgrade di classe quando ne hanno diritto.
[6] 1 Ogni spostamento in aereo deve essere preventivamente autorizzato.
2. Può essere autorizzato, in particolare, se genera un risparmio di tempo di oltre due ore per viaggio rispetto al trasporto stradale e/o ferroviario.
3. Il dipartimento interessato decide sulle domande dei suoi servizi.
4. Salvo circostanze eccezionali, il rimborso delle spese corrisponde al prezzo del biglietto di classe economica.
[7] I titolari di pubbliche funzioni autorizzati ad utilizzare per il servizio un veicolo a motore privato ricevono un'indennità fissata per decreto dal Consiglio di Stato.
[8] In base alle circostanze, la o il responsabile del servizio può autorizzare il rimborso di altre spese giustificate.
[9] Quando le spese di viaggio sono, in modo continuativo, rilevanti, esse possono essere rimborsate ai titolari di cariche pubbliche, previa consultazione degli interessati, sulla base di un forfait stabilito dalla capo o dal capo del dipartimento da cui esse o essi dipendono.
[10] 1 I titolari di funzioni pubbliche redigono il rendiconto dei loro spostamenti e delle indennità cui possono avere diritto per questo motivo.
2. Essi allegano a tale rendiconto tutti i giustificativi necessari.
3. I rendiconti delle spese di trasferta devono essere consegnati alla capo o al capo servizio entro tre mesi a partire dalla data dello spostamento, pena la decadenza del diritto al rimborso.
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1. La tassa di esenzione dall'obbligo di servizio pagata da un titolare di funzione pubblica esentato dal servizio personale è rimborsata integralmente, su decisione del capo del dipartimento, se l'esenzione è stata concessa su richiesta dello Stato per l'esecuzione di un compito particolare.
2. Se la tassa di esenzione dall'obbligo di servizio viene retrocessa successivamente a causa dell'adempimento successivo del servizio militare mancato, deve essere restituita dal titolare di funzione pubblica interessato, anche se i rapporti di servizio sono cessati.
Le modalità di rimborso delle spese di telefonia mobile sono stabilite da un decreto del Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato può sostituire, con l'accordo della titolare o del titolare di funzione pubblica, le indennità regolamentari con un'indennità forfettaria.
[15] 1 In caso di trasferimento giustificato da un cambiamento di luogo di lavoro ordinato dall'autorità competente, i titolari di funzioni pubbliche hanno in linea di principio diritto al rimborso delle spese di trasferimento fino a un importo massimo di 1'800 franchi.
2. Il trasferimento deve essere effettivo entro i 12 mesi successivi al cambiamento del luogo di lavoro, comportare un trasferimento di domicilio nella nuova regione del luogo di lavoro (Montagnes – Val-de-Travers – Val-de-Ruz – Littoral) proveniente dalla regione del precedente luogo di lavoro, e avvicinare il titolare alla sua nuova sede di lavoro.
3. Se è già stata concessa un'indennità ai sensi dell'articolo 15a bis, essa viene detratta dall'importo di 1'800 franchi.
4. Nessuna indennità è versata se il cambiamento di luogo di lavoro è la conseguenza di uno spostamento per giustificati motivi ai sensi dell'articolo 48, comma 4, della legge sullo statuto della funzione pubblica (LSt).
5. Nessuna indennità è versata se il tasso di attività interessata del titolare è molto parziale ai sensi dell'articolo 10 RSt (tasso inferiore al 33%).
bis [16] 1 I titolari di funzioni pubbliche che possono giustificare spese aggiuntive di viaggio, a seguito di un cambiamento di luogo di lavoro ordinato dall'autorità competente, hanno in linea di principio diritto a un'indennità unica corrispondente alla differenza di prezzo tra l'abbonamento annuale Onde verte (2ª classe) dal domicilio al vecchio luogo di lavoro e quello dal domicilio al nuovo luogo di lavoro per un anno.
3. Nessuna indennità è versata se il tasso dell'attività interessata del titolare è molto parziale ai sensi dell'articolo 10 RSt (tasso inferiore al 33%).
[17] 1 L'indennità relativa all'obbligo di abitare un alloggio determinato per le esigenze del servizio, conformemente all'articolo 35 del regolamento generale di applicazione della legge sullo statuto della funzione pubblica (RSt), del 9 marzo 2005, è di CHF 200.— per il collaboratore nonché, se convivono con lui, di CHF 100.— per il coniuge o il partner registrato e per ciascuno dei suoi figli per i quali percepisce un'assegno supplementare, fino a un massimo della metà dell'affitto, determinato secondo il prezzo di mercato.
2. Quando due titolari di funzioni pubbliche possono pretendere l'indennità per lo stesso alloggio, l'indennità è ripartita per metà tra ciascuno dei due collaboratori. La somma delle indennità non può eccedere la metà dell'affitto dell'alloggio di funzione comune.
3. L'indennità è soggetta ai contributi sociali, ad esclusione della previdenza professionale.
1. Oltre alle indennità previste all'articolo 5, le ingegneri e gli ingegneri forestali di distretto, così come le forestali e i forestali di cantone chiamati a spostarsi frequentemente sul campo con il loro veicolo privato, ricevono un'indennità di 1200 franchi all'anno, che figura nel documento delle spese di trasferta.
2. Le forestali e i forestali di cantone comunale a cui lo Stato versa indennità di trasferta e il cui capitolato d'incarico comprende foreste cantonali o un settore di sorveglianza di foreste private ricevono tale indennità in proporzione ai chilometri percorsi a favore dello Stato.
I funzionari del servizio forestale chiamati a spostamenti occasionali su sentieri forestali ricevono un'indennità fissa di 300 franchi all'anno, figurante nel calcolo delle spese di viaggio.
1 Le guardie forestali cantonali, i capisquadra e le boscaiole e i boscaioli forestali statali ricevono un'indennità annua dallo Stato per l'acquisizione e la manutenzione del loro equipaggiamento personale.
2. Tale indennità è stabilita secondo le norme della SUVA.
[20] 1 Soggetto all'approvazione della direttrice o del direttore del servizio, la o il responsabile dell’officina meccanica, l’ispettrice o l’ispettore della segnaletica e le capocantonieri o i capocantonieri possono concedere un’indennità supplementare di 20 franchi al giorno, ma al massimo di 200 franchi al mese, alla persona responsabile di una squadra in assenza del titolare, e di 20 franchi al giorno alle persone assegnate a lavori acrobatici.
2. Abrogato.
3. Un'indennità di 5 franchi è concessa al personale operativo quando quest'ultimo ha effettuato una notte di lavoro e il rifornimento non è fornito dal servizio.
4. La cantoniere o il cantoniere che ha garantito l’integralità delle sue prestazioni di picchetto annuali ha diritto a un’indennità di 20 franchi per ogni giorno di picchetto supplementare effettuato.
[21] A causa degli obblighi di servizio e su ordine di un superiore gerarchico, le ore lavorate dal personale operativo sono maggiorate come segue
[22] Il personale operativo riceve per l'acquisto e la manutenzione delle proprie calzature di sicurezza un'indennità annuale di 250 franchi.
[23]
[24]
Il personale in uniforme degli istituti di detenzione ha diritto a un'indennità di 80 franchi all'anno per il mantenimento della sua uniforme.
[25] 1 Un'indennità mensile di 80 franchi è concessa ai coach della pratica che seguono le agenti e gli agenti di detenzione in formazione.
2 Un'indennità mensile di 80 franchi è concessa agli specialisti « fuoco ».
3 Un'indennità di 50 franchi per missione è concessa ai membri del gruppo di comando.
Il capo squadra o la capo squadra del servizio delle misurazioni catastali, così come gli assistenti geometri, hanno diritto a un'indennità di 100 franchi all'anno.
Le indennità speciali versate ai membri della polizia cantonale sono fissate dal regolamento di esecuzione della legge sulla polizia cantonale, del 19 aprile 1989 [26].
[28] In caso di licenziamento dovuto alla soppressione di un posto, i membri del personale dell'ufficio e del museo di archeologia assunti con contratto di diritto privato ricevono un'indennità di licenziamento pari a un mese di stipendio per ogni cinque anni di servizio ininterrotto.
Il regolamento transitorio relativo alle indennità versate ai titolari di funzioni pubbliche, del 18 dicembre 1996 [29], è abrogato.
1 Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2003.
2 Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nella Raccolta della legislazione neocastellana.