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152.511.2 CH-NE

Art. 2 Regolamento concernente le indennità versate ai titolari di funzioni pubbliche, del 20 dicembre 2002 - Alloggio

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 152 Consiglio di Stato e amministrazione cantonale - TITOLO PRIMO - CAPITOLO PRIMO Disposizioni generali
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Art. 2 Regolamento concernente le indennità versate ai titolari di funzioni pubbliche, del 20 dicembre 2002 - Alloggio — Alloggio

**1. I costi alberghieri per notte trascorsa fuori dal domicilio per obbligo di servizio occasionale sono rimborsati in ragione delle spese effettive di alloggio se queste sono state precedentemente approvate dal capo o dalla capa del servizio.**

**2. Un'indennità di 50 franchi per notte è in ogni caso versata a colui o colei che non ha spese alberghiere ma che trascorre occasionalmente la notte fuori dal domicilio per obbligo di servizio.**

**3. Quando lo Stato organizza l'alloggio a proprie spese o in caso di lavoro notturno regolare, l'indennità non è dovuta.**

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