Legislator · Canton Neuchâtel — Raccolta delle leggi cantonali
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150.401 AGEAARELGSU CH-NE

Regolamento d'esecuzione della legge sullo sportello unico sicuro (RELGSU), del 22 dicembre 2004 - Dipartimento (AGEAA)

27 Articles / Provisions · Canton Neuchâtel — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (27)

Art. premier Regolamento d'esecuzione della legge sullo sportello unico sicuro (RELGSU), del 22 dicembre 2004 Art. 2 Regolamento di esecuzione della legge sullo sportello sicuro unico (RELGSU), del 22 dicembre 2004 - Gestore Art. 3 Regolamento di esecuzione della legge sullo sportello unico sicuro (RELGSU), del 22 dicembre 2004 - Commissione dello SUS Art. 4 Regolamento di esecuzione della legge sullo sportello unico sicuro (RELGSS), del 22 dicembre 2004 - Contratto di collaborazione Art. 5 Regolamento di esecuzione della legge sullo sportello unico sicuro (RELGSU), del 22 dicembre 2004 - Apposizione di una firma Art. 6 Regolamento d'esecuzione della legge sullo sportello unico sicuro (RELGSU), del 22 dicembre 2004 - Legalizzazione di una firma Art. 6A Regolamento di esecuzione della legge sullo sportello sicuro unico (RELSSU), del 22 dicembre 2004 - Apostille Art. 7 Regolamento di esecuzione della legge sullo sportello unico sicuro (RELGSU), del 22 dicembre 2004 Art. 8 Regolamento di esecuzione della legge sullo sportello unico sicuro (RELSUS), del 22 dicembre 2004 Art. 9 Regolamento di esecuzione della legge sullo sportello unico sicuro (RELGSU), del 22 dicembre 2004 Art. 10 Regolamento d'esecuzione della legge sullo sportello unico sicuro (RELGSU), del 22 dicembre 2004 - Rappresentanti legali Art. 11 Regolamento di esecuzione della legge sullo sportello unico sicuro (RELSUS), del 22 dicembre 2004 Art. 12 Regolamento di esecuzione della legge sullo sportello unico sicuro (RELGSU), del 22 dicembre 2004 Art. 13 Regolamento di esecuzione della legge sullo sportello unico sicuro (RELGSS), del 22 dicembre 2004 - Registro degli utenti Art. 14 Regolamento di esecuzione della legge sullo sportello unico sicuro (RELGSU), del 22 dicembre 2004 - Registro delle procure Art. 15 Regolamento di esecuzione della legge sullo sportello unico sicuro (RELGSU), del 22 dicembre 2004 - Messa in esercizio di un servizio Art. 16 Regolamento di esecuzione della legge sullo sportello unico sicuro (RELGSU), del 22 dicembre 2004 Art. 17 Regolamento di esecuzione della legge sullo sportello unico sicuro (RELGSU), del 22 dicembre 2004 - Audit di sicurezza Art. 18 Regolamento di esecuzione della legge sul punto di contatto sicuro unico (RELGSU), del 22 dicembre 2004 - Persone autorizzate Art. 19 Regolamento di esecuzione della legge sullo sportello sicuro unico (RELSSU), del 22 dicembre 2004 Art. 20 Regolamento di esecuzione della legge sullo sportello unico sicuro (RELGSU), del 22 dicembre 2004 - Ambiente Art. 21 Regolamento di esecuzione della legge sullo sportello unico sicuro (RELGSU), del 22 dicembre 2004 Art. 22 Regolamento di esecuzione della legge sullo sportello unico sicuro (RELGUS), del 22 dicembre 2004 Art. 23 Regolamento di esecuzione della legge sullo sportello unico sicuro (RELGSU), del 22 dicembre 2004 - Costi delle prestazioni Art. 24 Regolamento di esecuzione della legge sullo sportello sicuro unico (RELGSU), del 22 dicembre 2004 Art. 25 Regolamento esecutivo della legge sullo sportello unico sicuro (RELGSU), del 22 dicembre 2004 Art. 26 Regolamento di esecuzione della legge sullo sportello unico sicuro (RELGSU), del 22 dicembre 2004 - Entrata in vigore e pubblicazione

Statutory Text (27 Provisions)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo primo Autorità competenti

[2] Il Dipartimento della sicurezza, della digitalizzazione e della cultura (di seguito: il dipartimento) è il dipartimento competente per l'assunzione dei compiti devoluti allo Stato dalla legge sullo sportello sicuro unico (LGSU), del 28 settembre 2004.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo primo Autorità competenti

[3] Il servizio informatico dell'Entità neocastellana (di seguito: SINE) è l'operatore dello sportello unico sicuro (di seguito: SUS) e svolge le mansioni ad esso assegnate dalla LGSU.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo primo Autorità competenti

1. La commissione del GSU è nominata dal Consiglio di Stato all'inizio di ogni periodo legislativo.

2. La commissione si costituisce da sola e organizza i suoi lavori. È convocata a tal fine dalla presidente o dal presidente, designato dalla LGSU.

3. L’esercente e la cancelleria di Stato, in qualità di gestori del GSU, siedono nella commissione con voce consultiva.

4. La presidente o il presidente può convocare alle sedute della commissione del GSU, con voce consultiva, persone specializzate in alcune questioni sottoposte all'esame della commissione.

5. Le sedute della commissione del GSU non sono pubbliche.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo primo Autorità competenti

1 L'autorità cantonale o comunale che desidera offrire prestazioni agli utilizzatori e alle utilizzatrici (di seguito: utilizzatori) del GSU deve aver firmato preventivamente un contratto di collaborazione con il Consiglio di Stato.

2. Il contratto di collaborazione specifica le clausole organizzative, finanziarie e tecniche di collaborazione tra l'autorità cantonale o comunale e lo Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - Capitolo 2 Conclusione del contratto di utilizzo e rappresentanza

Per essere valida, l'apposizione di una firma deve soddisfare le seguenti condizioni

a) le persone autorizzate a convalidare l'apposizione di una firma sono per la cancelleria di Stato, la cancelliera o il cancelliere o la segretaria o il segretario generale, per le amministrazioni comunali, la cancelliera o il cancelliere comunale, l’amministratrice o l'amministratore comunale o la responsabile o il responsabile comunale per il controllo degli abitanti;

b) le persone fisiche devono presentarsi personalmente alla cancelleria di Stato o all'amministrazione comunale del loro domicilio con un documento di identità valido;

c) le persone giuridiche agendo per mezzo dell’organo dei loro rappresentanti statutari, debitamente legittimati e muniti, se necessario, delle autorizzazioni necessarie, devono presentarsi alla cancelleria di Stato con un documento di identità valido;

d) con la loro firma, le persone autorizzate attestano che il contratto di utilizzo è stato firmato personalmente davanti a una collaboratrice o un collaboratore della cancelleria di Stato o dell’amministrazione comunale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - Capitolo 2 Conclusione del contratto di utilizzo e rappresentanza

[4] 1 La legalizzazione è la dichiarazione mediante la quale un funzionario o un pubblico ufficiale attesta l'autenticità di una firma apposta su un atto.

2. La legalizzazione è effettuata a seguito della firma.

3. Hanno la competenza esclusiva per legalizzare

a) i notai;

b) i giudici del Tribunale di istanza;

c) la rappresentanza svizzera competente per le cittadine e i cittadini svizzeri all'estero.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - Capitolo 2 Conclusione del contratto di utilizzo e rappresentanza

[5] L'apposizione dell'apostille sui contratti firmati conformemente alle regole della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 [6] è autorizzata per le Svizzere e gli Svizzeri all'estero che abitano troppo lontano da una rappresentanza svizzera.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - Capitolo 2 Conclusione del contratto di utilizzo e rappresentanza

1. Il contratto di utilizzo, la cui firma è stata validamente legalizzata o apposta, è inviato alla cancelleria di Stato in duplice copia.

2. Dopo aver esaminato le condizioni richieste, la cancelleria di Stato firma il contratto di utilizzo.

3. Un esemplare del contratto di utilizzo viene restituito all'utilizzatore e l'altro conservato presso la cancelleria di Stato per l'iscrizione nel registro degli utilizzatori.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - Capitolo 2 Conclusione del contratto di utilizzo e rappresentanza

1. La Cancelleria di Stato trasmette all'utente le informazioni da memorizzare, che consistono in un codice utente e una password.

2. La Cancelleria di Stato informa l'operatore della conclusione di ogni nuovo contratto di utilizzo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - Capitolo 2 Conclusione del contratto di utilizzo e rappresentanza

[7] 1 L'esercente trasmette all'utente l'elemento di autenticazione da possedere, ovvero una carta con numeri o un codice a uso unico trasmesso tramite SMS.

2 L'esercente convalida i certificati di autenticazione forniti da un'autorità da lui riconosciuta (SuisseID, AdminPKI).

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - Capitolo 2 Conclusione del contratto di utilizzo e rappresentanza

I rappresentanti legali che dimostrano il loro potere di rappresentanza presso la cancelleria di Stato ricevono diritti di accesso conformemente agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - Capitolo 2 Conclusione del contratto di utilizzo e rappresentanza

1. Conformemente all’articolo 22, comma 3, LGSU, la procura deve, se non riguarda tutte le prestazioni offerte dal GSU, menzionare esplicitamente i temi che essa ingloba ai sensi dell’articolo 20, comma 2, LGSU.

2. L'elenco dei temi disponibili è accessibile sul sito Internet del GSU.

3. La procura legalizzata è trasmessa alla cancelleria di Stato per l’esame.

4. Dopo l'accettazione della procura, quest'ultima è iscritta nel registro delle procure e i diritti di accesso sono trasmessi al mandatario secondo la procedura definita agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - Capitolo 2 Conclusione del contratto di utilizzo e rappresentanza

1. La cancelleria di Stato è l'unico referente degli utenti per tutti gli aspetti della gestione dei contratti di utilizzo e dei diritti di accesso.

2. Essa comunica agli utenti tutte le informazioni utili relative al funzionamento e all'evoluzione del GSU.

3. I partner sono gli unici referenti degli utenti per tutti gli aspetti legati alle loro prestazioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - Capitolo 2 Conclusione del contratto di utilizzo e rappresentanza

1 Il registro degli utenti del GSU contiene almeno, per ogni utente ivi riportato, le seguenti indicazioni

h) le prestazioni autorizzate.

2. Il registro degli utenti è accessibile alla cancelleria di Stato, all'operatore e ai partner.

3. Ogni utente può richiedere di consultare le informazioni del registro che lo riguardano.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - Capitolo 2 Conclusione del contratto di utilizzo e rappresentanza

1 Il registro delle procure del GSU contiene almeno le seguenti indicazioni

e) gli ambiti di diritti.

2. Il registro delle procure è accessibile alla cancelleria di Stato, all'operatore e ai partner.

3. Ogni utente può richiedere di consultare le informazioni del registro che lo riguardano.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo 3 Prestazioni

Le condizioni per la messa in esercizio di una prestazione sono le seguenti

a) la prestazione è associata, da parte del partner, ai ruoli esistenti o a nuovi ruoli da creare ai sensi dell'articolo 18 LGSU;

b) il partner che fornisce la prestazione deve essere menzionato e riconoscibile dagli utenti;

c) la comunicazione di dati a terzi da parte del partner deve rispettare la protezione dei dati;

d) la prestazione e i dati associati devono essere preventivamente installati dall'operatore nell'ambiente di test del GSU. Il comportamento della prestazione deve essere validato per iscritto all'operatore, da parte del partner, prima di qualsiasi messa in produzione;

e) un aiuto in linea deve essere associato alla prestazione;

f) la commissione del GSU ha dato il suo avallo alla diffusione della prestazione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - Capitolo 4 Registro temporaneo delle transazioni

1. La cronologia temporanea delle transazioni consente di registrare in un file informatico tutte le transazioni attivate dagli utenti, ad esclusione di quelle associate al voto elettronico.

2. Mensilmente si procede all'archiviazione all'interno del GSU della cronologia temporanea delle transazioni relative al mese precedente.

3. L'operatore può utilizzare la cronologia temporanea delle transazioni archiviata a fini di fatturazione delle prestazioni e di statistica dell'utilizzo delle prestazioni del GSU.

4. Dopo 18 mesi di archiviazione, l'operatore distrugge la cronologia temporanea delle transazioni.

5. Non essendo conservati dati personali associati alle transazioni, l'operatore non può fornire alcuna informazione sui dati trasmessi dal GSU.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - Capitolo 5 Sicurezza

[8] 1 Il controllo cantonale delle finanze è incaricato di effettuare, almeno ogni 4 anni, un audit di sicurezza del GSU.

2. Il servizio di ispezione delle finanze dello Stato può incaricare un consulente esterno specializzato per gli audit di sicurezza del GSU.

3. Gli obiettivi dell'audit sono, in particolare

a) effettuare test di intrusione per convalidare il livello di sicurezza di accesso al GSU;

b) analizzare le vulnerabilità e valutare le minacce associate al GSU;

c) effettuare una revisione dell'architettura del GSU e dei processi correlati.

4. I rapporti di audit sono confidenziali e riservati al Consiglio di Stato, al dipartimento competente, alla commissione del GSU, alla cancelleria di Stato e all'operatore.

5. Il Consiglio di Stato può, in qualsiasi momento, ordinare un audit di sicurezza presso un terzo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - Capitolo 5 Sicurezza

**1 Le persone autorizzate ai sensi dell'articolo 15 LGSU sono nominate dal Consiglio di Stato.**

2. Le persone autorizzate devono presentare tutti i documenti giustificativi che dimostrino che soddisfano le condizioni legali previste dall'articolo 15, capoverso 2, LGSU.

3. Ogni candidato o candidata deve indicare, nel rispetto del segreto professionale, i propri legami d'interesse, ossia

a) la propria attività professionale;

b) le proprie funzioni all'interno di organi di direzione o di sorveglianza di fondazioni, di società e di istituzioni importanti, svizzere o estere, di diritto pubblico o privato;

c) le proprie funzioni permanenti di direzione o consulenza per conto di gruppi d'interesse rilevanti, svizzeri o esteri;

d) le proprie funzioni all'interno di commissioni o altri organi della Confederazione, del cantone e dei comuni;

e) le proprie funzioni politiche.

4. Le modifiche intervenute vengono indicate ogni anno dalle persone autorizzate.

5. Il Consiglio di Stato procede al giuramento di queste persone prima del loro insediamento.

6. La formula del giuramento si enuncia come segue: "Giuro (o prometto) di adempiere fedelmente e coscienziosamente ai doveri della mia carica".

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - Capitolo 5 Sicurezza

1 I server estremamente sensibili ai sensi dell'articolo 16 LGSU sono

a) i server che registrano i voti criptati;

b) i server che gestiscono i dati relativi ai diritti di accesso degli utenti del GSU.

2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, LGSU, le condizioni per interventi su questi server sono

a) ogni intervento è ordinato, per iscritto, dall’operatore o dalla cancelleria di Stato;

b) le persone autorizzate devono intervenire in coppia;

c) il rapporto di intervento, firmato da entrambe le persone autorizzate, deve essere depositato entro 15 giorni presso la cancelleria di Stato;

d) i rapporti di intervento sono archiviati per 18 mesi, quindi distrutti dalla cancelleria di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - Capitolo 5 Sicurezza

L'ambiente nel quale è installata l'infrastruttura sicura del GSU deve conformarsi alle seguenti norme di sicurezza

d) l'accesso ai locali è controllato in modo elettronico.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - Capitolo 6 Emolumenti

[9] 1 L'apposizione della firma sul contratto d'uso presso la cancelleria di Stato o l'amministrazione comunale è gratuita.

2. L'emolumento percepito per la legalizzazione della firma da parte dei notai è determinato dall'articolo 13 dell'ordinanza che stabilisce la tariffa degli emolumenti dei notai, del 20 gennaio 1982 [10].

3. L'emolumento percepito per la legalizzazione della firma da parte dei giudici del Tribunale d'istanza è determinato dall'articolo 23, lettera b, dell'ordinanza temporanea che stabilisce le tariffe delle spese, degli emolumenti di cancelleria e delle spese legali in materia civile, penale e amministrativa del 22 dicembre 2010 [11].

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - Capitolo 6 Emolumenti

[12] 1 Nessun emolumento è percepito dagli utenti da parte della cancelleria di Stato e dall'operatore per la registrazione del contratto di utilizzo e l'invio dei diritti di accesso.

2. Per ogni attribuzione di diritti di accesso aggiuntivi alle persone debitamente autorizzate dagli utenti firmatari delle persone giuridiche, un emolumento di 21 franchi sarà percepito dalla cancelleria di Stato.

3. Per ogni richiesta di rinnovo dei diritti di accesso persi, un emolumento di 20 franchi sarà percepito dall'utente da parte della cancelleria di Stato.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - Capitolo 6 Emolumenti

1 I costi delle prestazioni sono fissati e fatturati dai partner agli utenti, sulla base di emolumenti determinati.

2. Tali costi sono soggetti a una regolamentazione speciale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - Capitolo 6 Emolumenti

Il contratto di collaborazione stabilisce i compensi dovuti dal partner all'operatore.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo 7 Disposizioni finali

Il dipartimento, previo parere della commissione del GSU, determina la data di apertura del GSU agli utenti.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 150 Disposizioni generali - capitolo 7 Disposizioni finali

1 Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2005.

2. Sarà pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nel Raccolta della legislazione neocastellana.

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